Court suspends customs duty appeal to determine if dispute qualifies for simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the appeal against a customs duty ruling to determine if the dispute qualifies for the simplified settlement procedure introduced by recent legislation. The lower court had rejected the importer's claim that goods were merely transshipped rather than transformed in the Philippines, despite an ongoing OLAF investigation. The court decided to pause the proceedings to formally notify the parties and the Public Prosecutor about this new legal question before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 193, della legge n. 197 del 2023; Art. 384, terzo comma, c.p.c.: The court must institute adversarial proceedings to determine if a customs duty dispute falls within the scope of the simplified settlement procedure.
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9052‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro KING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Biagi, rappresentatae difesa dagli avv.ti Filippo Bruno ed Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via V. Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1415/05/2018 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 29 ottobre 2018;
Oggetto: Dogane-Dazi antidumping- udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2023 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti. FATTO E DIRITTO In controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte della King s.p.a. dell’avviso di rettifica dell’accertamento n. 28979 del 2014 emesso nei confronti della predetta società, quale società importatrice di prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine, e nei confronti anche dello spedizioniere doganale CAD Liguria 2 s.r.l. nonché dell’atto di irrogazione delle sanzioni n. 28981 del 2014 emesso nei confronti della sola società importatrice, a seguito di revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati presso il porto di Genova nell’anno 2010, la CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata, rigettate le eccezioni della società contribuente formulate con riferimento alle modalità di notifica degli atti impositivi e al contraddittorio endoprocedimentale, nel merito riteneva che, nonostante la segnalazione OLAF , non ancora culminata in rapporto finaleal momento dell’accertamento dei dazi, la società contribuente aveva provato, esibendo documentazione contabile e doganale, che nella specie non vi fu mero trasbordo di beni da un Paese all'altro ma la merce importata da Taiwan era semilavorata (acciaio) ed aveva subito nelle Filippine la trasformazione in prodotto finito (viti).
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui l’intimata replica con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi , chiedendo altresì la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2446/2016 R.G. di questa Corte.La società controricorrente con atto del 3 marzo 2023 ha avanzato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2023 contestualmente manifestando l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata delle controversie di cui alla predetta legge.
Rileva la Corte, d’ufficio, la questione della definibilità agevolata della controversia, vertente in materia di dazi, ai sensi dell’art. 1, comma 193, della detta legge. Su tale questione occorre instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti un termine, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima. P.Q. M. La Corte si riserva ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., assegnando al PG e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata