Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7325/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal on tax assessments, upholding lower court's finding of sufficient circumstantial evidence for presumptive tax collection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7325/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission's confirmation of presumptive tax assessments. The taxpayer argued for omitted reasoning and procedural violations regarding evidence, while the tax authority contended that circumstantial indicators sufficiently supported the presumption of taxable activity. The court ruled that the lower court correctly evaluated the cumulative weight of facts, including business activity and economic anomalies, without requiring explicit proof of every detail.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 60 DPR 600/73; Art. 1, 2 D.Lgs 446/1997: The court's assessment of circumstantial evidence to establish a presumption of tax liability is valid if the facts are logically connected and sufficient, provided the taxpayer retains the right to provide contrary proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumption of tax liability circumstantial evidence omitted reasoning tax assessment appeal burden of proof economic activity tax evasion sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 60 of D.P.R. n. 600/1973
Art. 20 of Law n. 89/1963
Art. 1 and 2 of D.Lgs. n. 446/1997
art. 366 cod. proc. civ
5185 del28/02/2017) in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il viziodi una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima sirende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla compren- sionedel motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto - formaprevisti dall'art. 366 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12002 of 2017
Cass. n. 5374 of 2017
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 of 07/04/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12858 /2014 R.G. proposto da PIERLUIGISANTIN, rappresentato e difeso dall ’ Avv. Gianluigi Masnata, condomicilio eletto presso lo studio del dott. G. Marco Grez in Roma, corsoVittorio Emanuele II n.18; –ricorrente – contro Oggetto:accerta- mentoinduttivo - red- ditometro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae d ifesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- guria,n.70/3/2013 depositata il 20 novembre 2013, non notificata.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, venivarespinto l ’ appel lo principale proposto dall ’ Agenzia delle Entrate e l ’ appello incidentale di Pierluigi Santin avverso la sentenza n.136/14/2012emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ge- nova, la quale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, aventead oggetto avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e ac- cessorirelativamente all ’ anno di imposta 2006. 2.Le riprese traevano origine dall ’ applicazione del redditometro nei confronti del contribuente, titolare di partita IVA, il quale non aveva presentato denuncia dei redditi per gli anni 1998 - 2005 e nel 2006 avevadichiarato solo reddito da fabbricati a fonte di indici rivelatori di capacitàcontributiva, cui seguiva invio di questionario e le giustifica- zionidel contribuente venivano ritenute non fondat e dall ’ Amministra- zione.Gli avvisi emessi per le annualit à 1998 - 2004 venivano definite attraversol’adesione a richiesta. 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari e ritenuto legittimol’impianto delle riprese, nel merito rideterminava l ’ entit à delle stessenella misura del 50% rispetto alla misura determinata dall ’ atto impositivo.

La CTR confermava la sen tenza impugnata, ritenendo quantoall’appello del contribuente, nel merito, che non vi fosse prova dell’anticipatachiusura della partita IVA addotta dal contribuente, esi- stentel’antieconomicità della gestione aziendale e indimostrata la giu- stificazionedi indici di capacit à contributiva incompatibili con il reddito dichiarato.Quanto all ’ appello dell ’ Agenzia, la CTR riconosceva che la rideterminazione da parte della CTP del quantum delle riprese fosse stataequitativa si collocava entro il margine di disc rezionalit à di cui il giudicegodeva. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente,deducendo sette motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorsol’ Agenzia delle Entrate.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di rico rso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. - il contribuente deduce l ’ omessa motivazione su fattocontroverso, decisivo per il giudizio, nonch é la violazione e falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n.600/73, 20 della l. n.890/92, circala notificazione dell ’ avviso a mezzo posta non avendo la CTR te- nutoconto del fatto che il foglio della relata non fa corpo con l ’ atto in notifica,non è indicato che tipo di atto viene notificato e nemmeno il numerodell’atto, non è identificato il destinatario della notifica, non è identificato l ’ ufficio postale al quale l ’ atto è stato consegnato, riporta unasigla anzich é un ’ indicazione leggibile in luogo del nome del messo notificatore,il timbro apposto in calce alla relata è illeggibile, e comun- que non è ricostruibile neppure in via indiziaria il collegamento tra il nomedel messo con la sigla illeggibile apposta al documento. 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à e di infon- datezza.Premesso che la sentenza non fa cenno alla riproposizione in appellodella questione preliminare della notifica dell ’ avviso di accerta- mento,il tenore della censura, tutto incentrato sulla lettura della relata eil suo rapporto con l ’ atto notificato ne impone la riproduzione in ri- corso,dal momento che, per interpretazione consolidata della Sezione (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019;

Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 31038 del 30/11/2018; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5185 del28/02/2017) in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il viziodi una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima sirende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla compren- sionedel motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto - formaprevisti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso, ma è strumentaleal dispiegamento della funzione che è propria di detti re- quisiti.Tale adempimento non è stato compiuto dal contribuente, non essendoidoneo il generico richiamo all ’ atto di appello, peraltro non in- dicatonel sommario degli atti allegati al ricorso, con conseguente di- fettodi decisivit à della doglianza. 6.1.In ogni caso, la censura è anche infondata, dal momento che va escluso il profilo dell ’ inesistenza della notifica la quale - non solo in presenza di atti giudiziari (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 - 01), ma anche amministrativi tributari (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01) - sussiste solo se i vizi incidono sulla individuazione dell ’ atto, e d è esclusaanche quando si rivelino privi di alcun collegamento col desti- natario, dal momento che ricadono sempre nell'ambito della nullit à dell’atto. Conseguentemente le irregolarit à prospettate nel motivo ri- cadono- anche ove mai suscettibili di costitu ire un vizio, nell ’ interpre- tazionepiù favorevole possibile al contribuente - nell ’ ambito delle nul- litàsanabili e concretamente sanate per effetto della tempestiva impu- gnazionedell’avviso avanti all ’ autorit à giudiziaria.

7. Con il secondo motivo - in rap porto all ’ art.360 primo comma n.5 cod.proc. civ. - il ricorrente prospetta l ’ omessa pronuncia su fatto de- cisivo della controversia, oggetto di discussione, nonch é la violazione efalsa applicazione dell ’ art.52 del d.lgs. n.546/92, per non aver la CTR pronunciato sull ’ eccepita incompetenza della Direzione provinciale dell’Agenzia a formulare e notificare l ’ appello contro le decisione di primogrado, spettante alla direzione dell ’ Ufficio di Genova 1 dell ’ Agen- ziao, in difetto, alla direzione regionale del Mi nistero.

8. Il motivo è inammissibile, perch é la parte non ha interesse a far valerel’omessa pronuncia su una eccezione destituita di fondamento. Va reiterato, in adesione a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4862 del 11/03/2015,che l'appello proposto da un Uffic io dell'Agenzia delle En- tratediverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delleEntrate, sia per il principio di effettivit à della tutela giurisdizionale, cheimpone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilit à , sia per lanatura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qua- lità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) cheha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

9. La terza censura - agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.5 cod. proc.civ. - deduce l ’ omesso esame e pronuncia su fatto decisivo della controversia,oggetto di discussione, e la violazione e falsa applicazione dell’art.53comma 1 del d.lgs. n.546/92, per non essersi il giudice d ’ ap- pellopronunciato sull ’ eccezione, sollevata in controricorso dalla contri- buente, di difetto di specificit à per mera riproposizione da parte dell’Agenziadelle argomentazioni gi à spese in primo grad o e disattese dallaCTP. 10.Anche il suddetto motivo è inammissibile per difetto di interesse ex art.100cod. proc. civ. ad ottenere una espressa pronuncia sulla ecce- zione preliminare di inammissibilit à dell ’ appello principale, dal mo- mentoche la CTR lo h a comunque rigettato nel merito, rendendo cos ì unadecisione sul fondamento delle riprese incompatibile con l ’ accogli- mentodella doglianza preliminare di parte.

11. Con il quarto motivo di ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - il contribuente deduce l ’ omessa motiva- zionesu fatto controverso, decisivo per il giudizio e oggetto di discus- sione,anche ai fini dell ’ art.42 comma 2 del d.P.R. n.600/73, per man- cata valutazione da parte della CTR degli elementi addotti dal contri- buentenel corso del giudizio, al fine di dimostrare l ’ illegittimit à dell ’ ac- certamento induttivo con applicazione del redditometro, sostanzial- menteidentico per l ’ anno di imposta oggetto di causa rispetto al pre- cedenteperiodo di imposta.

Conil quinto motivo il ricorrente - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione dell ’ art.38 comma 4 del d.P.R. n.600/73, nel testo ratione temporis vigente, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discu s- sione fra le parti, per mancata valutazione da parte della CTR degli elementiaddotti dal contribuente nel corso del giudizio, al fine di di- mostrarel’assenza di antieconomicit à . Ilsesto motivo - agli effetti dell ’ art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.1 del d.P.R.n.633/72, oltre che l ’ omessa pronuncia su fatto controverso de- cisivoper il giudizio da parte della sentenza impugnata, nella parte in cuiha ritenuto legittimo il recupero a tassazio ne dell ’ IVA evasa. 12.Le doglianze, strettamente congiunte, sono esaminabili congiunta- mente e sono inammissibili.

Va innanzitutto rammentato il corretto procedimentologico che il giudice di merito deve seguire nella valuta- zionedegli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dalloro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi - ben potendociascuno di essi essere insufficiente da solo - , sebbene prece- dutodalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchéè necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel qualeun indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicen- devole completamento (Cass. n. 1 2002 del 2017;

Cass. n. 5374 del 2017). Ci ò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienzadegli indizi a supportare la presunzione semplice di fonda- tezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova co ntraria. La CTR ha accertato in fatto alle pagg.5 - 6 - 7 della sentenza lo svolgimento di attivit à commerciale da parte del contri- buenteper il periodo di imposta, l ’ antieconomicit à della gestione, l ’ esi- stenzadi indici di capacit à contributiva mostrati dal c ontribuente.

13. Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra di per s é il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, bench é la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nell a fatti- specieil fatto storico è indubbiamente stato considerato.

Sono conseguentemente inammissibili le censure perch é il giudice d’appelloha valutato il fatto storico alla base delle riprese, ha accertato il soddisfacimento dell ’ onere della prova a cari co dell ’ Agenzia e ha escluso che il contribuente avesse dato prova contraria valutando le suededuzioni, in particolare a pag.7 della sentenza ( « Le affermazioni della difesa appellante non paiono condivisibili ( … ) » ), tenuto anche conto del ruolo svolto dal la moglie del ricorrente nello svolgimento dell’attivitàdi impresa ( « Si afferma inoltre che il coniuge non avrebbe godutodi regolare mandato di agente di commercio, ma tale mandato nonrisulta agli atti.

Dichiara ancora il contribuente che per superare l a situazionedi antieconomicit à ha utilizzato una carta di credito ( … ) » ). 14.Con il settimo motivo il ricorrente - in relazione all ’ art.360 primo commann. 3 e 5 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa appli- cazionedegli artt.1 e 2 del d.lgs. n.446/1997 e l ’ omessa pronuncia e motivazionesu un fatto controverso decisivo per il giudizio, con riferi- mento alla statuizione da parte della sentenza di legittimit à della ri- presaad imposizione dell ’ IRAP evasa.

15. La doglianza è inammissibile pe rch é priva di specificit à , dal mo- mentoche il ricorso non d à evidenza che l ’ appello incidentale del con- tribuenteaveva investito anche l ’ IRAP e i presupposti di applicabilit à dell’imposta al contribuente, non essendo a ci ò sufficiente l ’ afferma- zionecontenuta a pag.4 della sentenza secondo cui il contribuente ha agito«insistendo a sua volta come in primo grado » , affermazione evi- dentementegenerica e inidonea a rendere decisiva la specifica censura indisamina. 16.Al rigetto del ricorso segue il regolamen to delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate