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Ordinanza — n. 7324/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for lack of evidence proving business necessity of costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7324/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision denying cost deductions. The lower courts ruled that maintenance costs were non-deductible because invoices lacked specific causal links to business activities, a finding supported by the appellate court's review of the factual record. The Supreme Court upheld this outcome, emphasizing that tax authorities do not need to prove state revenue loss to reject deductions that fail to meet statutory business necessity requirements.

Regesto Legislator

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Art. 115 comma 1 e 116 comma 1 cod. proc. civ.; d.P.R. n. 917/1986, art. 109 comma 5; Art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.: The court's decision is valid if based on a logical evaluation of the case file and if the taxpayer fails to demonstrate the business necessity of costs, without the need to prove actual damage to the state treasury.

Parole chiave

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tax deduction business necessity invoice causality state treasury damage appellate review costs non-deductible tax appeal dismissal tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 115 comma 1 c.p.c.
Art. 116 comma 1 c.p.c.
Art. 109 comma 5 d.P.R. n. 917/1986
Art. 2729 c.c.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Art. 35 comma 2 c.p.c.
Art. 36 comma 2 d.lgs. n. 546/1992
d.P.R. 22/12/1986 n. 917

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 22209 del 5 settembre 2019
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7449 /2015 R.G. proposto da CENTRO MEDICO FKT CALVARUSO S.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Santese, con domicilioeletto presso il suo studio in Roma, Corso d’Italia n.19; –ricorrente – contro Oggetto:accerta- mento- costi non de- ducibili AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Re- gionesiciliana, n.2371 /24/2014 depositata il 22 luglio 2014, non noti- ficata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Regione siciliana,veniva rigettato l’appello principale della società Centro Me- dico FKT Calvaruso S.r.l. e accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.28/5/2012 emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Trapani, la quale accoglieva parzialmenteil ricorso proposto dalla società contribuente contro l’av- visodi accertamento emesso per IRES e IRAP oltre accessori relativo all’annodi imposta 2005. 2.Il giudice di prime cure riteneva non deducibili costi imp utati dalla società a lavori di manutenzione straordinaria dei locali di proprietà della Ge.Ca.Med. S.r.l. e annullava l’atto impositivo con riferimento alle altre spese, escluse quelle telefoniche non oggetto di contesta- zione,ritenendo l’atto impositivo in parte generico e, per il resto, in- fondatoper l’intervenuta dimostrazione dell’inerenza dei costi. 3.Il giudice d’appello rigettava il gravame della contribuente ritenendo nondimostrato il prospettato diritto alla detrazione in corrispondenza delle fatt ure emesse dalla Ge.Ca.Med. S.r.l. ed accoglieva l’appello dell’Agenziacon riferimento alla deduzione di spese fatturate in quanto noninerenti e, in parte, non sostenute; per l’effetto, la CTR rigettava ilricorso introduttivo con conferma integrale dell e riprese di cui all’av- visoimpugnato. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione la società,deducendo tre motivi, ai quali ha resistito con controricorso l’ Agenziadelle Entrate.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la contribuente deduce l’illegittimità della sentenza impugnataper violazione degli artt.115 comma 1 e 116 comma 1 cod. proc.civ., 109 comma 5 d.P.R. n.917/1986 e 2729 cod. civ. per non averi gi udici d’appello posto a base della propria decisione alcun ele- mentoprobatorio, omettendo la valutazione delle argomentazioni ad- dotte dalla parte nel giudizio con riferimento all’operazione Ge.Ca.Med.. 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inamm issibilità e di infon- datezza.

Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico cheil giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame com- plessivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considera- zionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è nec essaria laloro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio raf- forza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completa- mento (Cass. n. 12002 del 2017;

Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rilevaè che dalla valutazione complessiva e merga la sufficienza degli indizia supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. LaCTR nel caso in esame ha accertato in fatto la legittimità dell’accer- tamentoe i l mancato assolvimento di tale onere della prova rimesso al contribuente(cfr. incipit p.3 sentenza impugnata, a partire da: « Le ar- gomentazionilungamente svolte dall’appellante sono tutte e ciascuna insufficientia dimostrare (…)».). 7.Inoltre, quanto al la valutazione della prova contraria, il Collegio os- serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.

Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fa tto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fatti- specieil fatto storico è indubbi amente stato considerato. E’conseguentemente inammissibile la censura perché il giudice d’ap- pelloha valutato anche il fatto storico alla base delle riprese, concer- nentecosti fatturati e imputati dalla società a lavori di manutenzione straordinaria dei l ocali di proprietà della Ge.Ca.Med. S.r.l. e ritenuti indeducibili.

8. Il secondo motivo della ricorrente - in rapporto all’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. - censura la sentenza impugnata denuncian- done la nullità in violazione degli artt.115 comma 1, 116 comma 1 e 132 comma 1 n.4 cod. proc. civ., 109 comma 5 d.P.R. n.917/1986, 118 disp. att. cod. proc. civ., 2729 cod. civ. e 36 comma 2 d.lgs. n.546/1992,perché non contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la concisa esposizione dello svolgimento del processo,richieste delle parti e succinta esposizione dei motivi in fatto ediritto, oltre che non fondata sulle prove addotte dalle parti e valutate secondoprudente apprezzamento. 9.Il motivo è inammissibile.

Anzitutt o, deve ribadirsi che « In tema di ricorsoper cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'er- ronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fatti- specie astratta recata da una norma di legge implicando necessaria- menteun problem a interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risul- tanzedi causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cuicensura é possibile, in sede di legittimità, attra verso il vizio di mo- tivazione»(ex multis, Cass. n. 26110 del 2015).

Inoltre,va rammentato che « Con la proposizione del ricorso per cas- sazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponen- done uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coe- rente,atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito i l potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della cor- rettezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del pr oprio convincimento e, all'uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimo- strarei fatti in discussione » (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 10.Orbene, la sentenza censurata è completa e a differenza di quanto prospettatoin ricorso riporta lo svolgimento del fatto, la tipologia e il contenutodelle riprese e l’esito processuale del primo grado nei primi trecapoversi della motivazione e, nell a parte dei motivi della decisione, riportail contenuto dell’appello di entrambe le parti: quanto all’appello principalesi legge a pag.2 della sentenza impugnata « L’appellante de- duce, in sintesi e in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, che alla data della stipulazione del contratto di locazione dell’immobile(…)».

Ancora, quanto all’appello incidentale, la sentenza ap.3 riferisce « L’impugnazione attiene ai rilievi da 1 a 3 dell’avviso di accertamento,relativi alla deduzione di spese (…)». 10.1.Infine, la decisione è fondata su precisi ancoraggi al quadro fat- tuale e probatorio, ad es. si legge a pag.3, ai fini della valutazione dell’inerenzadei costi la citazione testuale del contenuto della fattura: «lacausale delle fatture emesse dalla società locataria e poste a base della rivendicata deduzione è assolutamente generica “Vs dare lavori …”(…)» e la motivazione, condotta secondo un logico e razionale ap- prezzamento, è ripartita per singoli rilievi di cui all’atto impositivo di cuila società chiede sostanzialmente una revisione in questa sede non avendoottenuto soddisfazione avanti al giudice del merito. 11.Con il terzo motivo la società ricorrente - in relazione all’art.360 primocomma n.4 cod. proc. civ. - deduce l’illegittimità della sentenza impugnataper omessa pronuncia da parte del giudice d’appello, in vio- lazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt.35comma 2, 112 cod. proc. civ. e 36 comma 2 d.lgs. n.546/1992 quantoal motivo d’appello nel quale la contribuente deduceva che il comportamentotenuto dalle due società Ge.Ca.Med S.r.l. e Centro Me- dicoFKT Calvaruso S.r.l. non realizzasse alcun danno erariale mentre l’attoimpositivo arrecava danno alla contribuente. 12.Il motivo non può trovar e ingresso.

La Sezione (cfr. Cass., Sez. 5, n.22209 del 5 settembre 2019) ha già negato che per contestare l’in- debitadetrazione di imposta sia necessario dimostrare la presenza di undanno per l’Erario. A tale orientamento va data continuità anche con riferimentoall’indebita deduzione dalla base imponibile, perché la vio- lazionedella disciplina normativa sulla deducibilità dei costi ed inerenza deglistessi va valutata con riferimento specifico alla realtà aziendale ed al corretto esercizio dell'impresa stessa e, quindi, ciascun costo dev’esseresostenuto in funzione o in ragione dell'attività imprendito- rialee dimostrato secondo le previsioni del d.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Neconsegue che, laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentanodi dimostrare la riferibilità di dette spese ai mezzi strumen- taliimpiegati per l'esercizio dell'impresa, va esclusa la deducibilità dei costimedesimi senza che per integrare la fattispecie sia necessario di- mostrarequalsiasi danno all’Erario. 13.Al rigett o del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spes e prenotate a debito. Si dà a