Italian Court suspends customs duty appeal to verify if simplified procedure applies under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the customs appeal regarding antidumping duties on steel fasteners from Taiwan. The tax authority argued for duty recovery based on evidence of substantial transformation in the Philippines, while the importers claimed the evidence was merely indicative without proving a change in origin. The court decided to pause the proceedings to determine if the dispute qualifies for the simplified procedure under Law 197/2022, requiring further arguments from the Public Prosecutor and parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, L. 197/2022; Art. 384, comma 3, c.p.c.: When a party requests suspension of a customs duty proceeding under the simplified procedure law, the court must verify the eligibility of the dispute and institute adversarial proceedings before ruling on the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 3308 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Fiminox s.p.a. e Central Shipping Agency s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentate e difese, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Filippo Bruno e dall’Avv.to Antonella Terranova, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, Via V.
Bellini n. 24; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2755/07/2018, depositata in data 15 giugno 2018; Oggetto: Tributi Dazi antidumping 2012 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; rilevato che: -l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti di FIMINOX s.p.a. e di Central Shipping Agency s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché l’appello incidentale di queste ultime, avverso la sentenza n. 10229/47/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalle suddette società, rispettivamente importatrice e rappresentante indiretto, avverso:
a) diversi avvisi di revisione di accertamento con iquali l’Ufficio, sulla base di indagini svolte dall’OLAF a seguito di informazioni pervenute dalle Autorità filippine, aveva recuperato dazi antidumpingin relazione ad importazioni, risalenti al 2012, di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, ritenuti di origine da Taiwan, anziché come dichiarato dalle Filippine, essendo risultati oggetto di un mero “trasbordo” da un Paese all’altro senza aver subito nelle Filippine lavorazioni sostanziali atte a conferire ad essi una nuova origine;
b) relativi atti di irrogazione sanzioni; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:
1) gli accertamenti erano fondati su meri indizi atteso che la revoca dei certificati di origine Form A da parte delle autorità filippine era intervenuta un anno dopo le importazioni in questione e la relazione Olaf era successiva alla emissione degli atti impositivi impugnati né forniva certezze circa il reale produttore delle viti;
2) mancava qualsiasi “prova ulteriore” non avendo l’Ufficio indicato con certezza il paese realmente d’origine della merce (Virgin Island o Taiwan), né avendo prodotto la prova dei precedenti trasbordi (la corrispondenza dei cartoni, del numero dei pezzi e del peso non costituiva prova sufficiente a dimostrare che nessuna trasformazione del prodotto fosse stata operata nelle Filippine) e dei prezzi di acquisto (sui quali avrebbe dovuto applicarsi il dazio antidumping essendo quelli praticati nel paese non preferenziale) ovvero qualunque altra prova fondante; come ritenuto dal giudice di prime cure, “non era stato provato in modo inconfutabile e con prove evidenti – e non con semplici indizi - che i prodotti importati non avessero subito una sostanziale trasformazione nelle Filippine dando così luogo alla perdita dell’origine precedente e all’acquisto dell’origine da paese preferenziale”; -le società contribuenti resistono con controricorso;-le controricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art.1, comma 197, L.197/2022, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia;
Considerato che -è stata dalle controricorrenti presentata istanza di sospensione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022 in materia di dazi in relazione alla quale questo Collegiorileva d’ufficio la questione della definibilitàagevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 197, della detta legge; -che occorre su tale questione instaurare il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. assegnando al P.G. e alle parti termine dalla comunicazione della ordinanzaper il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima;
P.Q. M. La Corte si riserva, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al P . G . e alle parti termine di giorni trenta dalla comunicazione della ordinanza per il deposito di osservazionisulla questione rilevata d’