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Ordinanza — n. 7302/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses heirs' appeal regarding tax notice notification to only some co-heirs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7302/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The heirs of a deceased taxpayer appealed a regional court decision rejecting their challenge to a tax payment notice sent only to three of the four heirs. The court held that while heirs are jointly liable, the tax authority is not required to notify every heir individually if the debt has been properly communicated to the tax office prior to death. Consequently, the court ruled that the notice was validly served to the notified heirs and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 752 c.c.; In case of death succession, heirs respond pro quota, meaning the tax authority may notify the payment order to only those heirs who have communicated their data, without invalidating the act against the others.

Parole chiave

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tax notification procedure heirs joint liability pro quota responsibility tax payment order succession mortis causa validity of tax act DPR 600 1973 diritto d'informazione degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
A seguito del decesso di FORCELLA Cesare, i quattro eredi, FORCELLA Domenico, FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella , con nota del 22 febbraio 2011 comunicavano i propri dati anagrafici ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 all'Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale di Teramo.
Art. 752 c.c.
Art. 1295 c.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 8213 del 2014
Sez. 6-5, n. 30966 del 2017
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11532/2016 R.G. proposto da: FORCELLA DOMENICO, FORCELLA ELDA, FORCELLA MICAELA, quali eredi di FORCELLA Cesare, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ALIBERTI ANDREA, (LBRNDR70B19H501F) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro EQUITALIA CENTRO SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n. 1231/2015depositata il 06/11/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. A seguito del decesso di FORCELLA Cesare, i quattro eredi, FORCELLA Domenico, FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella , con nota del 22 febbraio 2011 comunicavano i propri dati anagrafici ex art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 all'Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale di Teramo. Per effetto della liquidazione ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 del Mod. Unico 2009, presentato dal “de cuius” per il periodo d'imposta 2008, veniva formato il ruolo ordinario n. 2012/900372, reso esecutivo in data 19 settembre 2012.

Conseguentemente, l'agente della riscossione, in data 14 e 17 dicembre 2012, notificava: - prima, la cartella nr. 10820120004091979000 nei confronti del solo defunto, mediante notifica impersonale e collettiva agli eredi; - poi, la medesima cartella sia nei confronti, di nuovo, del predetto, sia personalmente a tre degli eredi, esclusa la moglie NERONI Rosella. Proponevano impugnazione i contribuenti.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, con sentenza n. 251 del 5 novembre 2013, rigettava il ricorso. Proponevano appello i contribuenti.

3. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame, osservando: • “corretta deve essere ritenuta la notifica della cartella anche se fatta solo ad alcuni dei coeredi, stante la solidarietà tra gli eredi stessi”; • “l'appello risult[a] infondato e de[ve] pertanto essere rigettato sulla scorta di quanto appresso:

a) la liquidazione delle imposte è stata fatta sulla scorta della sola dichiarazione presentata dal “de cuius” Forcella Cesare, per la quale nessun versamento era stato effettuato;

b) l'iscrizione a ruolo risulta corretta, essendo stata eseguita nei confronti di tutti gli eredi;

c) del tutto irrilevante risulta il fatto che la cartella sia stata notificata solo ad alcuni degli eredi, stante la responsabilità solidale degli stessi per l'obbligazione ‘de qua’;

d) la cartella esattoriale non necessita di alcuna firma”.

4. Propongono ricorso per cassazione FORCELLA Domenico, FORCELLA Eldae FORCELLA Micaela con un unico motivo. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Resta intimata Equitalia Centro S.p.A. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 65 d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. È errata la sentenza impugnata laddove afferma essere irrilevante l’effettuata notificazione della cartella solo ad alcuni degli eredi, e non a tutti, a cagione della responsabilità solidale degli stessi.

Invero, l'applicazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 anche agli atti della riscossione (emessi e notificati a norma degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973) è pacifica nella giurisprudenza di legittimità, la quale, nel pronunciarsi su questioni relative alla notificazione degli atti della riscossione in caso di successione “mortis causa”, ha sempre rinviato alla citata disposizione. A mente di ciò – prosegue il motivo – “ se, da un lato, il citato art. 65 dispone al primo comma che ‘gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa’, dall'altro lato, l'esigenza di disciplinare nei commi successivi il procedimento notificatorio in caso di più eredi del ‘de cuius’ dimostra inequivocabilmente come per il legislatore la responsabilità solidale non sia in alcun modo fatto idoneo di per sé a consentire di derogare ‘tout court’ alla regola generale secondo cui il perfezionamento dell'atto recettizio presuppone sempre la notifica al singolo condebitore solidale.

Solo in via eccezionale, infatti, la norma tributaria in esame consente che la notifica sia fatta impersonalmente e collettivamente al destinatario. Ai sensi del comma 4 dell'art. 65 del d.p.r. n. 600/1973, infatti, ‘la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi se, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma’. La notifica degli atti amministrativi a un destinatario individuato impersonalmente e collettivamente, dunque, è consentita solo in via residuale, ossia limitatamente al caso in cui gli eredi non abbiano informato, con apposita comunicazione, l'Ufficio della morte del ‘de cuius’ e della loro qualità di eredi dello stesso (circostanza nella specie verificatasi).

Ne deriva, ‘a contrario’, che laddove sussista la comunicazione in parola, la notifica deve indefettibilmente esser fatta a ogni singolo erede come specificamente previsto”. Quanto precede corrisponde anche alla disciplina degli artt.752, 754 e 1295 cod. civ.

2. Il motivo è manifestamente infondato. 2.1. La circostanza che l’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 contempli la possibilità della notificazione impersonale e collettiva agli eredi degli atti intestati al dante causa se i predetti, nei trenta giorni antecedenti, non abbiano effettuato la comunicazione della loro qualità all’amministrazione non implica che, in caso di effettuata comunicazione, la notificazione “singulatim” agli eredi debba essere necessariamente compiuta a ciascuno di essi. 2.2. Le ragioni di ciò –diverse da quelle addotte dalla CTR nella sentenza impugnata, la quale pertanto necessita “in parte qua” di essere corretta – si trovano illustrate proprio in Sez. 6 - 5, n. 8213 del 2014, in motiv., par. 5, p. 4, citata dai contribuenti, leggendovisi che, “in caso di successione ‘mortis causa’ di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento ‘pro quota’ dell'originario debito del ‘de cuius’ fra gli aventi causa, con la conseguenza che - al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali - il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto [….] L'obbligo di comunicazione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 2, è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente: pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato”. 2.3.

In effetti, sulla base di tali premesse, in una fattispecie sovrapponibile a quella per cui si procede, s’è più recentemente deciso che, “in tema di notifica degli atti tributari, posto che, in applicazione degli artt. 752 e 1295 c.c., gli eredi rispondono ‘pro quota’ dell'imposta dovuta dal ‘de cuius’, operando la solidarietà tributaria soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento ad un coerede esclude quest'ultimo dall'imputazione parziaria del debito tributario ereditario (o dalla solidarietà, ove sussistente) ma non rende nullo l'atto impositivo verso gli altri coeredi, destinatari di rituale notifica, che rispondono per le loro quote (o in solidarietà, ove prevista)” (Sez. 6-5, n. 30966 del 2017, Rv. 646994-01).

Il principio va ribadito anche con riguardo alla cartella di pagamento.

4. In applicazione dei superiori insegnamenti, da cui non ravvisa il Collegio ragioni di discostarsi, nella specie, legittima deve ritenersi la notificazione della cartella di pagamento ad alcuni soltanto degli eredi, che abbiano effettuato la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, non ricorrendo tra essi un rapporto unico ed inscindibile. Il ricorso va dunque respinto. Le spese, regolate in dispositivo secondo tariffa, seguono la soccombenza (fermo restando che nulla è dovuto alla non costituita Equitalia). Sussistono i presupposti per dichiarare i ricorrenti tenuti al versamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento all’Agenzia delle entrate delle spese di lite, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti,