Cassation suspends tax collection case under new law allowing simplified settlement within 120 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax collection proceedings against the Forcella heirs and Equitalia. The tax authority argued for immediate enforcement of unpaid Irap taxes and penalties following the death of the original taxpayer. The court ordered a suspension pending the submission of a settlement request within 120 days under the new simplified procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 5, 7, 11, 12 of Law n. 130/2022: The court suspends tax collection proceedings to allow parties to request a simplified settlement within 120 days, preventing immediate enforcement until the request is filed.
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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11626/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata a Roma, Via del Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FORCELLA Domenico, FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella, eredi di FORCELLA Cesare, nato a Teramo il 20 agosto 1942 e ivi deceduto in data 2 febbraio 2011 (c.f. FRC CSR 42M20 Ll03M), rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Aliberti (c.f.
LBR NDR 70819 H501F) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, Largo della Fontanella Borghese, n. 19 -controricorrenti- nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, incorporante EQUITALIA CENTRO SPA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Verona, Via Locatelli, n. 3 (cfr. atto di variazione di domicilio in data 22 novembre 2021), e pertanto domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
L'AQUILA n. 1233/2015 depositata il 06/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. In esito al mancato versamento dell'Irap dichiarata per il 2008 per un ammontare di euro 25.264,77 incluse sanzioni, FORCELLA Cesare, a seguito di comunicazione di irregolarità, formulava istanza di rateizzazione, versando la prima rata nei trenta giorni, ma decedeva il 2 febbraio 2011, prima della scadenza della seconda rata, prevista per il 28 febbraio 2011. In data 23 febbraio 2011, gli eredi, nelle persone di FORCELLA Domenico, FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella, chiedevano la riliquidazione del dovuto, previo sgravio delle sanzioni, ed invocavano la proroga semestrale per i pagamenti ex artt. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 e 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972.
Seguiva nuova comunicazione di irregolarità, notificata alla Neroni, con l’indicazione dell’importo da pagare e delle rate. La prima rata era già coperta dal versamento effettuato dal “de cuius”. Le successive rimanevano non onorate. Giusta il mancato pagamento della seconda rata, sia alla scadenza naturale che entro il termine di pagamento della rata successiva, sopravveniva provvedimento di revoca del beneficio della rateizzazione, con conseguente iscrizione a ruolo di imposta e sanzioni e notificazione a ciascun erede delle relative cartelle per le quote di debenza.
I contribuenti presentavano istanza di autotutela, eccependo la decadenza dell’Ufficio dalla riscossione ex art. 3-bis, comma 5, D.Lgs. n. 462 del 1997, a termini del quale la notificazione della cartella avrebbe dovuto essere eseguita entro il 31 dicembre 2013, ossia, come previsto, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello –identificato nel 2011 – di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. L’Ufficio respingeva la richiesta, ritenendo che la scadenza da considerare fosse quella del 2 gennaio 2012, relativa alla rata successiva alla prima (in realtà alla seconda in termini assoluti) non pagata.
2. Su impugnazione dei contribuenti, nel contraddittorio dell’Ufficio e dell’agente della riscossione, la CTP, con sentenza resa all’esito dell’udienza del 6 novembre 2014, rigettava il ricorso.
3. I contribuenti proponevano appello, accolto dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata. 3.1. In motivazione la CTR rilevava che «il punto decisivo della controversia è quello dell'esatta determinazione del momento iniziale da cui far decorrere il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, termine che gli appellanti indicano nel 30.9.2011 (ovvero il termine di scadenza della rata non pagata) mentre l'Agenzia indica nel 2.1.2012 (ovvero il termine di scadenza della rata successiva a quella non pagata). La questione è di evidente rilievo perché, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/97, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Osserva a tal riguardo la Commissione che la decisione dei primi giudici è erronea […]». Segue l'indicazione delle ragioni della ritenuta erroneità.
4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con un motivo. Proponevano controricorso i contribuenti, instando per il rigetto del ricorso eper la conferma della sentenza impugnata. Proponeva altresì controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Centro S.p.A., assumendo conclusioni adesive a quelle di cui al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di ricorso – vo lto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 3- bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 462 del 1997 e falsa applicazione dell’art. 12 prel. cod. civ.
– lamenta la ricorrente Agenzia delle entrate l’erroneità della decisione assunta dalla CTR nella sentenza impugnata, giacché il termine di notificazione della cartella per il recupero dell’imposta e l’irrogazione delle sanzioni deve computarsi, non già dalla scadenza della rata inadempiuta, ma dalla scadenza della rata immediatamente successiva, entro cui è concessa al contribuente la facoltà di regolare, sia pur tardivamente, anche la rata precedente, senza incorrere nella decadenza dal beneficio della rateizzazione.
2. Fermo quanto precede, va dato atto che il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rappresentando che FORCELLA Domenico , anche per conto dei coobbligati solidali, si è avvalso della definizione agevolata di cui a detta legge, con pagamento del dovuto in unica soluzione, come da allegata documentazione.
3. La legge n. 130 del 2022 individua, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti a definizione agevolata come segue: «1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
A norma dell'art. 5, comma 5, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che concernono anche solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». L'art. 5, comma 10, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’art. 5, commi 11 e 12, poi, così recita: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».
5. La presente controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
P.Q.M.
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