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Ordinanza — n. 7271/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding tax collection role classification as final versus extraordinary for self-assessed taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7271/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the heirs' appeal challenging the classification of a tax collection role as 'extraordinary' rather than 'final.' The heirs argued the role was improperly formed, while the tax authority maintained that self-assessed taxes are definitively inscribed by law. The court ruled that because the taxes were self-assessed, the role was automatically final, rendering the distinction irrelevant and the heirs' claims purely formal without concrete interest.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.P.R. n. 602/1973; Art. 15 d.P.R. n. 633/1972: In cases of self-assessed taxes, the role is inscribed definitively by law, making the distinction between final and extraordinary roles legally irrelevant and precluding challenges based on collection timing.

Parole chiave

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self-assessed taxes tax collection role extraordinary role definitive inscription tax appeal dismissal responsabilità per debiti ereditari legittimazione attiva degli eredi successione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.P.R. n. 602/1973
L’Ufficio replicava che, vertendosi in tema di imposte autoliquidate, “per tale fattispecie è lo stesso art. 14 del d.P.R.
Art. 15 d.P.R. n. 633/1972
Art. 65 d.P.R. n. 600/1973
di Teramo il giorno successivo, comunicavano all’amministrazione ex art. 65 d.P.R.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Per effetto della liquidazione ex art. 36-bis d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e/o non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.
art. 7 legge 212/2000
602/73 e art. 7 legge 212/2000’”; s’era in particolare dedotto come l'iscrizione in un ruolo straordinario necessiti di “motivazione espressa nell'atto notificato al contribuente quanto al ‘fondato pericolo per la riscossione’”.
art. 24 Cost
212 del 2000 e dell’art. 24 Cost.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18618/2015 R.G. proposto da: FORCELLA DOMENICO, FORCELLA ELDA, FORCELLA MICAELA, quali eredi di FORCELLA Cesare, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato TIEGHI ROBERTO (TGHRRT52P03H501W), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALIBERTI ANDREA (LBRNDR70B19H501F) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro EQUITALIA CENTRO SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati PARENTE GIUSEPPE (PRNGPP64E30F839O) e CIMETTI MAURIZIO (CMTMRZ59E16L781D) ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato RICCI SANTE (RCCSNT62L22H501Q), -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n. 360/2015depositata il 14/04/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. Dagli atti di causa, ed in particolare dal ricorso e dalla sentenza impugnata, emerge quanto segue.

2. A seguito del decesso di FORCELLA Cesare, avvenuto in data 2 febbraio 2011, gli eredi, con nota del 22 febbraio 2011, consegnata alla D.P. di Teramo il giorno successivo, comunicavano all’amministrazione ex art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 i propri dati anagrafici. Per effetto della liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 del Mod. Unico 2011, presentato da FORCELLA Cesare per il periodo di imposta 2010, veniva formato il ruolo n. 2012/900464, esecutivo il 16 novembre 2012. In data 29 gennaio 2013, Equitalia Centro S.p.A. emetteva nei confronti di FORCELLA Cesare cartella di pagamento n. 10820130000212347, in cui a p. 2 si legge: “Ruolo n. 2012/900464; ruolo esecutivo in data 16.11.2012; ruolo straordinario”). La medesima cartella veniva notificata agli eredi (partite di ruolo 7001, 7002 e 7003), quali obbligati solidali.

3. FORCELLA Domenico , FORCELLA Elda e FORCELLA Micaela, quali tre dei quattro eredi,impugnavano la cartella avanti la CTP di Teramo, in particolare, per quanto di persistente interesse ai fini del presente giudizio, deducendo l'illegittima formazione del - ed iscrizione nel – ruolo definito straordinario. L’Ufficio replicava che, vertendosi in tema di imposte autoliquidate, “per tale fattispecie è lo stesso art. 14 del d.P.R. n. 602/1973 che recita: ‘Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29.09.1973 n. 600’. È dunque lo stesso legislatore che ha previsto e voluto la procedura attuata dall'Ufficio”. Sul punto non prendeva posizione la pur costituita Equitalia.

4. La CTP di Teramo, con la sentenza n. 21 del 21 ottobre 2013, depositata il 5 novembre 2013, rigettava il ricorso.

5. I contribuenti proponevano appello avanti la CTR dell’Abruzzo, la quale, con la sentenza in epigrafe emarginata, rigettava l’impugnazione, osservando quanto segue: - “gli stessi appellanti, dopo aver riconosciuto che i debiti in questione derivano solo da imposte dichiarate non versate e che gli stessi sono ben consci della debenza […], precisano che stanno semplicemente esercitando un elementare diritto di difesa con la pretesa del rispetto delle regole”; - “risulta, però, ‘ex actis’, che le regole sono state rispettate tutte, considerato che: --l'iscrizione al ruolo delle imposte dovute da FORCELLA Cesare è stata eseguita indicando, correttamente, tutti gli eredi e cioè la vedova NERONI Rossellaed i figli Elda, Micaela e Domenico; -- il fatto che nella cartella esattoriale non sia stato indicato anche il nome di NERONI Rossella non rileva a i fini d[ella] legittimità della cartella stessa, stante la solidarietà di tutti gli eredi per il debito fiscaledel ‘de cuius’”; - legittimamente le imposte sono state iscritte a ruolo “a titolo definitivo” in quanto “autoliquidate”.

6. Propongono FORCELLA Domenico , FORCELLA Elda e FORCELLA Micaela ricorso per cassazione con due motivi, cui resistono, con altrettanti ricorsi, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Centro S.p.A. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e/o non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. 1.1. A termini dell’art. 112 cod. proc. civ., il giudice deve pronunciare su tutta la domanda: “la domanda della parte, nella specie, era una richiesta di annullamento della cartella di pagamento perché conseguente a un’illegittima e immotivata iscrizione in ruolo straordinario (in primo grado) e di riforma della sentenza di primo grado sul punto (in secondo grado)”; i giudici d'appello “hanno affermato la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate (e di Equitalia Centro S.p.A. in qualità di soggetto delegato alla riscossione) sulla base del mero fatto che le imposte in questione erano state autoliquidate”, con conseguente iscrivibilità nei ruoli a titolo definitivo;

“è chiaro che la CTR non ha assolutamente colto […] le censure […] circa l'illegittima e immotivata iscrizione […] in un ruolo straordinario”; tali doglianze erano state “esplicitate nei paragrafi di cui alla lettera c) del ricorso di primo grado (pag.

4) e al punto tre del ricorso in appello (pag. 7), entrambi rubricati, per l'appunto, ‘illegittimità del ruolo e della cartella per violazione artt. 11, 15-bis d.P.R. n. 602/73 e art. 7 legge 212/2000’”; s’era in particolare dedotto come l'iscrizione in un ruolo straordinario necessiti di “motivazione espressa nell'atto notificato al contribuente quanto al ‘fondato pericolo per la riscossione’”. A fronte di ciò, la CTR ha invece affermato la legittimità dell'iscrizione a titolo definitivo: nondimeno, “la legittimità dell'iscrizione al ruolo definitivo di imposte autoliquidate a norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 602/1973 - mai, tra l'altro, contestata dal contribuente - è cosa del tutto diversa dall'iscrizione nei ruoli straordinari a norma degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 602/1973”.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 12, comma 3, e 14 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 17 l. n. 212 del 2000 e dell’art. 24 Cost. 2.1. Esordisce il motivo in questi termini: “Se la motivazione della sentenza impugnata nella parte indicata in premessa dovesse essere interpretata nel senso che il giudice abbia inteso affermare che in caso di imposte autoliquidate (come tali iscrivibili a ruolo a titolo definitivo) debba considerarsi di per sé legittima l'iscrizione in un ruolo straordinario, senza alcun ulteriore obbligo di motivazione di tale iscrizione, la predetta sentenza comunque sarebbe incorsa in una chiara violazione di legge”.

Invero l'iscrizione nei ruoli straordinari non costituisce attività vincolata, ma discrezionale. La fase di riscossione dei tributi si connota, in taluni casi, per la scelta, non soltanto della procedura applicabile, ma anche delle concrete modalità operative: “si pensi, in proposito, alla concessione di rateazioni, alle dilazioni di pagamento ovvero alla sospensione della riscossione”; in tali fattispecie sussistono “ampi margini di discrezionalità”, relativamente “all'individuazione delle situazioni oggettive di difficoltà, alla durata della dilazione, all’entità delle somme da dilazionare, alla loro necessità o meno, nonché alla tipologia delle garanzie”.

Alla stregua di ciò, “la compromissione dei diritti fondamentali […] del contribuente può trovare giustificazione solo in un’esigenza di salvaguardia del credito erariale la cui riscossione possa ritenersi seriamente compromessa”. In tema di formazione ed iscrizione di ruoli straordinari, l’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 presuppone la valutazione del “fondato pericolo”, valutazione lasciata alla discrezionalità amministrativa. Inoltre, il successivo art. 12, comma 3, stabilisce che nel ruolo deve essere contenuta, in alternativa al riferimento all’eventuale precedente avviso di accertamento, la motivazione della pretesa, aggiungendo che “in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”.

L’obbligo di motivazione a maggior ragione vale per l’iscrizione nel ruolo straordinario, giacché, siccome fondata sul pericolo per la riscossione, devono essere specificamente individuate le risultanze istruttorie che l’hanno resa necessaria. Da quanto precede discende l’illegittimità della sentenza impugnata, segnatamente qualora l’inciso ove si afferma la legittimità dell’iscrizione “nei ruoli a titolo definitivo trattandosi di imposte autoliquidate” dovesse essere interpretato “nel senso che non vi sarebbe alcun obbligo di motivazione nella cartella di pagamento circa il fondato pericolo per l’iscrizione in ruoli straordinari”.

“Né” – prosegue il motivo – il vizio potrebbe “ritenersi sanato dalla circostanza che l’Agenzia delle entrate ha poi provveduto a dare conto dell’iscrizione delle somme nel ruolo straordinario in sede processuale”, “peraltro con una motivazione molto singolare e alquanto contraddittoria”, adducendo, da un lato, che l’iscrizione a ruolo non avrebbe potuto essere gestita in via automatizzata dal sistema centrale, come di consueto per le iscrizioni ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per il fatto di avere gli eredi presentato comunicazione ex art. 65 dello stesso testo e, dall’altro, che il debitore aveva sempre omesso di versare quanto dichiarato.

Ad ogni modo, la mancanza di motivazione non può essere integrata successivamente, in corso di giudizio. Del resto, la motivazione postuma non è ammessa neanche nell’ambito del processo amministrativo.

3. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente comunanza di censure, sono inammissibili e comunque infondati. 3.1. I motivi sono inammissibili. Entrambi non trascrivono il ruolo, con particolare riguardo all’eventuale evocazione della base giuridica, insufficiente essendo all’uopo la trascrizione della cartella n. 10820130000212347, oltretutto non integrale e viepiù recante il riferimento al ruolo intestato al dante causa e non agli eredi. Ne consegue la non decisività – segnatamente in difetto, come nella specie, d ella dimostrazione di effettiva corrispondenza con il ruolo – dell’indicazione:

“Ruolo straordinario” nella suddetta cartella contenuta. Ciò è a valere tanto più in quanto la qualificazione del ruolo è, di per se stessa, attività che, sebbene possa essere indirizzata dal suo tenore letterale, non si esaurisce in questo, e quindi “a fortiori” nelle indicazioni rivenienti in cartella, siccome non rimessa alla disponibilità né dell’ente impositore né men che meno dell’agente della riscossione. 3.1.1. Il primo motivo, in particolare, nonostante la censura di omessa pronuncia introdotta, non trascrive, quantomeno nelle parti rilevanti, né il ricorso introduttivo né la sentenza della CTP né il ricorso in appello, onde dimostrare la specifica devoluzione ai giudici di merito, ed in specie alla CTR, della questione in sé della qualificazione del ruolo. 3.1.2.

Il secondo motivo, ulteriormente, non deduce di aver allegato, sin dal ricorso introduttivo, nella sostenuta prospettiva della qualificazione del ruolo come straordinario, richieste all’amministrazione volte a proporre la “concessione di rateazioni”, “dilazioni di pagamento” ovvero “sospensioni della riscossione”, volte a determinare le premesse fattuali di addebiti concernenti un cattivo esercizio dei discrezionali poteri riscossivi, oggetto di pretesamente assente o comunque insufficiente motivazione, denunciata nella parte finale del motivo stesso. 3.2.

Fermo quanto precede, ad ogni modo, i motivi, ed in specie il secondo, sono infondati. 3.2.1. Pacificamente versandosi, nella specie, in ipotesi di autoliquidazione delle imposte, trova applicazione – come in effetti eccepito dalla parte pubblica –l’art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973, che impone l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei corrispondenti importi. In ragione di ciò, l’esigibilità per intero delle pretese rassegnate nel ruolo consegue “ex se” dalla modalità riscossiva predeterminata dal legislatore. 3.2.2. Talché, non dolendosi i ricorrenti (né potendolo fare, in conseguenza giust’appunto della derivazione del ruolo dal mero controllo formale della dichiarazione del dante causa) dell’interezza della pretesa, e neppure rappresentando essi, come sottolineato innanzi, di aver mai avanzato richieste di ‘rimodulazione’ dei pagamenti, non vengono di per sé in linea di conto (né sono invocati) i presupposti per l’operatività delle previsioni riguardanti i ruoli straordinari, siccome afferenti a misure e tempi di riscossione in presenza di atti impositivi non definitivi (art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972). 3.2.3.

Per tali ragioni, le censure proposte dai ricorrenti si riducono, in definitiva, ad un profilo esclusivamente ‘formale’, circa la corretta indicazione del ruolo come definitivo anziché straordinario, rispetto al quale i medesimi non allegano né dimostrano alcun interesse concreto.

4. Stante quanto precede, il ricorso va respinto. Le spese, regolate in dispositivo secondo tariffa, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per dichiarare i ricorrenti tenuti al versamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento all’Agenzia delle entrate delle spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti al pagamento ad Equitalia Centro S.p.A. delle spese di lite, liquidate in euro 5.600, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi per euro 200,00 ed agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste