Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 7260/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to allow simplified definition under new law before final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7260/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute regarding Irap liability for heirs of a deceased taxpayer. The lower courts had ruled in favor of the tax authorities, rejecting the heirs' claims about procedural defects in tax notices. The court decided to pause the proceedings to allow the parties to request the simplified definition procedure established by the new law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 5, 7, 10, 11, 12 della legge 130/2022: When a tax dispute is pending before the Court of Cassation and the tax authority is the losing party, the proceedings are suspended to allow the parties to request the simplified definition procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified definition procedure tax dispute suspension Court of Cassation Irap liability heirs tax appeal inadmissibility petizione d'eredità successione del defunto azione di riduzione successoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Fermo quanto precede, va dato atto che il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n.
Art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130
La presente controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Fermo quanto precede, va dato atto che il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n.
Art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Fermo quanto precede, va dato atto che il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n.
Art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Fermo quanto precede, va dato atto che il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n.
Art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 391 del codice di procedura civile
Art. 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
art. 112 cod. proc. civ
546 del 1992 e, l’altro, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11625/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata a Roma, Via del Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FORCELLA Domenico, FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella, eredi di FORCELLA Cesare, nato a Teramo il 20 agosto 1942 e ivi deceduto in data 2 febbraio 2011 (c.f. FRC CSR 42M20 Ll03M), rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Aliberti (c.f.

LBR NDR 70819 H501F) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, Largo della Fontanella Borghese, n. 19 (cfr. memoria di costituzione in data 30 settembre 2022) -resistenti- nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, incorporante EQUITALIA CENTRO SPA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Verona, Via Locatelli, n. 3 (cfr. atto di variazione di domicilio in data 22 novembre 2021), e pertanto domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n. 1232/2015depositata il 06/11/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. RILEVATO CHE 1. In esito al mancato versamento dell'Irap dichiarata ed autoliquidata per il 2009 in euro 15.049 da parte di FORCELLA Cesare, a seguito del suo decesso in data 2 febbraio 2011 e della comunicazione ex artt. 65 d.P.R. n. 600 del 1973 e 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972 in data 22 febbraio 2011, l'imposta veniva iscritta a ruolo a carico degli eredi, FORCELLA Domenico , FORCELLA Elda, FORCELLA Micaela e NERONI Rosella , destinatari della notificazione di distinte copie della relativa cartella in data 28 maggio 2013.

2. I contribuenti proponevano impugnazione lamentando: nullità della cartella per asserita violazione del principio per cui in presenza della comunicazione degli eredi le obbligazioni tributarie sorte prima della morte del debitore devono essere azionate direttamente, e non indirettamente, nei loro confronti; omessa motivazione della cartella con riferimento all'esistenza di un'attività imprenditoriale o professionale autonomamente organizzata ai fini dell'Irap; inesistenza delle notificazioni delle cartelle, siccome eseguite per posta direttamente dall’agente della riscossione, ancorché non autorizzato; omessa sottoscrizione delle stesse; illegittimità dell'iscrizione a ruolo degli interessi, senza indicazione del titolo di dovutezza e delle modalità di calcolo.

3. Nel contraddittorio sia dell'Agenzia delle entrate che dell'agente della riscossione, il primo giudice rigettava il ricorso ritenendo le cartelle validamente formate e dovuti imposta ed accessori.

4. I contribuenti proponevano appello, accolto dalla CTR con la sentenza in epigrafe indicata. 4.1. In motivazione la CTR rilevava che «il punto decisivo della controversia è quello dell'esatta determinazione del momento iniziale da cui far decorrere il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, termine che gli appellanti indicano nel 30.9.2011 (ovvero il termine di scadenza della ratanon pagata) mentre l'Agenzia indica nel 2.1.2012 (ovvero il termine di scadenza della rata successiva a quella non pagata). La questione è di evidente rilievo perché, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/97, la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. Osserva a tal riguardo la Commissione che la decisione dei primi giudici è erronea […]»; segue l'indicazione delle ragioni della ritenuta erroneità.

5. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi. Proponeva altresì controricorso, assumendo conclusioni adesive a quelle di cui al ricorso, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., già Equitalia Centro S.p.A. Restavano intimati i contribuenti, meramente costituitisi con il patrocinio di difensore abilitato. CONSIDERATO CHE 1. Con i due motivi di ricorso – volti a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’uno, la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 e, l’altro, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – lamenta la ricor rente Agenzia delle entrate che la motivazione della sentenza impugnata è totalmente inconferente rispetto all'oggetto del giudizio ed al tenore delle domande devolute alla CTR dai contribuenti con l’atto d’appello, riguardando la motivazione della sentenza impugnata altra controversia.

2. Fermo quanto precede, va dato atto che il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rappresentando che FORCELLA Domenico , anche per conto dei coobbligati solidali, si è avvalso della definizione agevolata di cui a detta legge, con pagamento del dovuto in unica soluzione, come da allegata documentazione.

3. La legge n. 130 del 2022 individua, ai commi 1 e 2, quali sono i giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione soggetti a definizione agevolata come segue: «1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

A norma dell'art. 5, comma 5, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che concernono anche solo in parte: «a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute atitolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015». L'art. 5, comma 10, prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7. L'art. 5, comma 7, prevede che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’art. 5, commi 11 e 12, poi, così recita: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione».

5. La presente controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, di