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Ordinanza — n. 7124/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as tax debt extinguished by voluntary payment and simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7124/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the taxpayer voluntarily paid the full tax debt and requested a simplified settlement. The court found that the taxpayer fulfilled all obligations, leading to the cessation of the dispute under civil procedure rules. Consequently, the appeal was dismissed without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.l. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The court declares the appeal extinct when the taxpayer voluntarily pays the debt and requests a simplified settlement, thereby extinguishing the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified tax settlement voluntary debt payment extinction of appeal cessation of dispute tax collection procedure contenzioso tributario ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.l. 193/2016
La ricorrente ha documentato di aver presentato, anche con riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente ricorso, domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l.
Art. 391 c.p.c.
Rosanna Angarano 3 Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod.
Art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
«doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta l’integrale pagamento di quanto dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Cass. 07/12/2018, n. 31732
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27113/2016R.G. proposto da : FERRUZZI ALESSANDRA, elettivamente domiciliat a in Roma , via Pompeo Magno, 1 , presso lo studio dell’Avv. Ilaria Tolome i che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Giuseppe Fabrizio Zito e Serena Vona, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – nonché IRPEFCARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, via Piemonte, 39,presso lo studio dell’Avv. Pasquale Varì che la rappresenta e difende, – controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1338/2016,depositata il 24/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Alessandra Ferruzzi ricorre , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. , che resistono a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettato l’appello della medesima avverso la sentenza della C.t.p. di Ravenna che aveva rigettato il ricorso avverso l a cartella di pagamento n. 09720080151722635.

2. Con memoria depositata il 10 febbraio 2023 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta adesione all’’istituto della definizione agevolata di cui all’art. 6d.l. n. 193 del 2016. Considerato che:

1. La ricorrente ha documentato di aver presentato, anche con riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente ricorso, domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 d.l. 2 2 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ha, altresì,documentato la quantificazione ad opera della società di riscossionedel debito da pagare per la definizione e, infine, di aver provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto alle scadenze indicate. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, exart. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore ricorrente; inoltre, poiché risulta l’integrale pagamento di quanto dovuto, sicché il contribuente ha assolto ai suoi obblighi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 03/10/2018, n. 24083).

2. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Nell’ipotesi di evento sopravvenutoalla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass. 07/12/2018 n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processoe cessata l