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Ordinanza — n. 7084/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring tax assessment proceedings extinguished due to administrative self-annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7084/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax appeal proceedings extinguished because the taxpayer had formally requested the termination of the dispute. The tax authority had previously annulled the three assessment notices in administrative self-tutela, and the taxpayer reiterated this request in 2020. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the subject matter ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a taxpayer requests the termination of the dispute and the tax authority has already annulled the assessment notices in administrative self-tutela, the court must declare the proceedings extinguished as the subject matter of the litigation ceases to exist.

Parole chiave

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cessazione materia contendere annullamento autotutela estinzione giudizio accertamento IRES Corte di Cassazione procedura per sottrazione d'imposta rettifica delle detrazioni deduzione dal reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 07/12/2018, n. 31732
Cass. 07/12/2018, n. 31732).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26078/2015R.G. proposto da: ELETTRA SVILUPPOS.R.L., elettivamente domiciliatain Roma, V ia delle Quattro Fontane, 20, presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo,Cappelli Partners,rappresentata e difes a dall’avvocato Antonio Auricchio , –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 2724/2015,depositata il 18/06/2015; IRES AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Elettra Sviluppo s.r.l. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenzain epigrafe con la quale la C.t.r., previa riunione, ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso le sentenze (39/2013 e 241/2013) con le quali la C.t.p . di Milano aveva accolto i ricorsi della società avverso tre avvisi di accertamento.

2. L’Ufficio a seguito di p.v.c. del 21 dicembre 2009 rilevava, ai fini Ires, l’omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito per gli anni di imposta 2005 e 2006. Per l’effetto, emetteva un primo avviso di accertamento (T9D080201626/2010) con il quale accertava un maggior reddito imponibile di euro 7.611.151,37 con riferimento all’anno 2005; un secondo avviso di accertamento (T9D080201634/2010), nella qualità di consolidante della contribuente, relativo alla maggiore Ires ed alle sanzioni; un terzo avviso di accertamento (TMB092C00994/2011) con il quale accertava per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito di euro 13.817.462,00.

3. La società contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, reiterata con memoria depositata il 13 febbraio 2023, rilevando che i tre avvisi di a ccertamento oggetto di giudizio erano stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Analoga istanza, datata 26 marzo 2019, ha depositato l’Agenzia delle Entrate,dando atto che, con l’allegata nota del 6 marzo 2009 , la Direzione Regionale aveva comunicato di aver provveduto con provvedimento n . 31953 del 2019, anch’esso all egato, all’annullamento dell’avviso di accertamento TMB092C00994 relativo all’anno di imposta 2009. Cons. est. Rosanna Angarano 3 Considerato che:

1. La società contribuente ha documentato l’annullamento in autotutela dei tre avvisi di accertamento oggetto del ricorso(e non solo di quello indicato nella nota dell’Avvocatura generale dello Stato, che per altro è relativo all’anno 2006,e non all’anno 2009) versando in atti le tre comunicazioni inoltrate dall’Agenzia, riferibili alle istanze dalla medesima inoltrate. La società, inoltre, ha provveduto a notificarein data 17 agosto 2020 l’istanza di cessazione della materia del contendere presso l’Avvocatura generale dello Stato che nulla ha osservato.

2. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto dando atto della cessazione della materia del contendere, non essendovi null’altro da corrispondere da parte della contribuente.

3. Per la peculiarità della dinamica processuale è giusto compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

4. Nell'ipotesi di eventosopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, (cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti