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Ordinanza — n. 7070/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to formal withdrawal of the lawsuit by the public prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7070/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following a formal withdrawal by the public prosecutor representing the Revenue Agency. The taxpayer had previously won against the Regional Tax Commission regarding her supplementary pension tax liability, prompting the Agency to file a cassation request. The court ruled that the withdrawal, occurring before the chamber session, legally terminated the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2 e 3, c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the public prosecutor extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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cassation appeal public prosecutor withdrawal tax administrative litigation procedural extinction Revenue Agency supplementary pension tax judicial costs

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 390, comma 3, c.p.c.
La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass. 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass.
Cass. 9 marzo 2021, n. 6400
Cass. 9 marzo 2021, n. 6400).
Cass. 30 settembre 2015, n. 19560
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass.
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass.
Cass. 9 settembre 2021, n. 24355
6400 ; Cass. 9 settembre 2021, n. 24355).

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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26200/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege , –ricorrente – contro DE BENEDICTIS DOMENICA, elettivamente domiciliat a in Roma, circonvallazione Trionfale n. 123, presso lo studio dell’avv. Stefano Rubeo dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’avv. Federico Luciano Ferri,in virtù di procura speciale allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore del 28 ottobre 2022, - controricorrent e - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 549 / 1 2/2018 , depositata il 1 ° febbraio2018;

DINIEGORIMBORSO - IRPEF. R.G. N.26200/2018 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone , ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente; -Rilevato che:

1. La sig.ra De Benedictis Domenica, titolare di pensione integrativa INPS dal 1° marzo 2009, richiedeva allo stesso istituto ed all’Agenzia delle entrate il rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile, rideterminato ai sensi del nuovo regime fiscale introdotto dall’art. 11del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Stante il mancato riscontro a tale istanza da parte di entrambi gli enti, la contribuente, qualificata l’inerzia della p.A. come silenzio-rifiuto, impugnava tale atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 8828/16/2016, accoglieva il ricorso in questione, dichiarando l’Ufficio tenuto a riliquidare l’imposta versata in eccedenza dall’istituto, quale sostituto d’imposta.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 549/12/2018 , pronunciata il 9 ottobre 2017 e depositata in segreteria il 1° febbraio 2018, previa estromissione dal giudizio dell’INPS, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di quattro motivi. R.G. N.26200/2018 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso De Benedictis Domenica.

5. All’udienza pubblica del 23 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che:

6. Il ricorso in oggetto è affidato a quattro motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha rilevato l’improponibilità del ricorso introduttivo, che non riguarda l’impugnazione del silenzio-rifiuto avverso un’istanza di rimborso di una somma individuata nel quantum – e come tale rientrante nel numerus clausus degli atti e dei comportamenti dell’Amministrazione fiscale che, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 / 1992, sono suscettibili di impugnazione davanti alle Commissioni tributarie – bensì l’impugnazione della mancata risposta ad un’istanza della parte privata, rivolta all’INPS ed inoltrata all’ U fficio, di applicazione, al trattamento pensionistico, della disciplina di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, e di rilascio di una certificazione attestante l’importo imponibile della pensione integrativa, da esibire all’Agenzia delle entrate. 6.2.

Con il secondo motivo di ricorso [« 2 . Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . R.G. N.26200/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 3), cod. proc. civ.»], l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata,nella parte in cui ha ritenuto applicabile ai dipendenti pubblici il regime fiscale agevolato di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, trascurando che il successivo articolo 23, comma 6, dispone che ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi la disciplina fiscale ordinaria, fino all’emanazione di un successivo decreto delegato, riguardante gli ex dipendenti pubblici in stato quiescenza, ammessi a gestioni previdenziali complementari, che non è mai stato adottato dal Governo. 6.3.

Con il terzo motivo di ricorso [«3. Violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3), c.p.c.»], la ricorrente censura la decisione della C.T.R. nella parte in cui non ha considerato che tutti i montanti previdenziali coperti dall’istanza di rimborso erano giunti a maturazione fino alla data ultima del 30 settembre 1999 (con la precisazione che la gestione complementare dell’Inps era stata soppressa a partire dal 1° ottobre 1999), sicché, come previsto dall’art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. n. 252/2005, ai medesimi importi non eraapplicabile il regime impositivo agevolato di cui all’articolo 11, del medesimo testo normativo. 6.4.

Con il quarto motivo di ricorso [«4. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, 359 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn.

3) e 4), c.p.c.» ] l’Agenzia ricorrente censura, in via subordinata, la sentenza impugnata nella R.G. N.26200/2018 Cons. est. Valentino Lenoci parte in cui ha ritenuto di dichiarare “assorbita” la contestazione, formulata nell’atto di appello, inerente alla non spettanza del rimborso perle somme versate, a titolo di imposta, antecedentemente alla data del 4 marzo 2010, vale a dire prima del dies ad quem del termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, calcolato a ritroso rispetto alla data di presentazione dell’istanza di rimborso (4 marzo 2014).

7. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate. La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla difesa erariale (secondo il protocollo d'intesa del 24 maggio 2017 tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura Generale dello Stato), ed è stata notificata alla controparte (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.28 maggio 2020, n. 10140;

Cass. 9 marzo 2021, n. 6400). R.G. N.26200/2018 Cons. est. Valentino Lenoci Tuttavia, tenendo anche conto della rinunzia della controparte al rimborso riconosciutogli dalla sentenza impugnata, va disposta la compensazione delle spese giudiziali. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso , di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass. 9 settembre 2021, n. 24355).