Court allows partial appeal against tax assessment due to nullity caused by contradiction between judgment reasoning and final ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the taxpayers' appeal against a tax authority assessment, finding the lower court's judgment null due to a contradiction between its reasoning and final ruling. While the first ground regarding insufficient motivation was rejected, the second ground successfully argued that the court reduced sanctions in its reasoning but rejected the case in its final decision without addressing this reduction. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the regional tax court for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 360, primo comma, lett. a) e b) c.p.c.: A judgment is null if there is an insurmountable contradiction between its reasoning and its operative part that prevents the determination of the judicial decision's content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11723/2016R.G. proposto da: COSTRUZIONISTICA ARTIGIANA S.A.S. DI CARAFA PASQUALE , CARAFA PASQUALE e CARAFA CARLO, domiciliat i ex le ge, in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentatie difesi dall’Avv. Salvatore Ferri, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, n. 9332 /20 1 5 , depositata il 26/10/2015; IRPEF IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:
1. Costruzionistica Artigiana s.a.s. d i Carafa Pasquale ed i soci Pasquale Carafa eCarlo Carafa,ricorrono, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dai medesimi proposto avverso la senten za con la quale la C.t.p. di Beneventoaveva, a propria volta , rigetta to il ricorso avverso gli avvisi di accertamento, emessi nei confronti della società e dei due soci, con i quali, per l’anno di imposta 2009, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irap,Iva ed Irpef .
L’Ufficio, dopo aver constatato gravi anomalie contabili,procedeva, ex art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, adaccertamento analitico induttivoe recuperava a tassazion e euro 10.115,00 a titolo di ricavi ed euro 59,733,00, pari alla somma indicata nel conto debito verso soci che riqualificava come sopravvenienze attive. Per l’effetto, accertava, a fronte del reddito dichiarato pari ad euro 11.525,00, un maggior reddito di euro 81.373,00complessivi. Considerato che: 1.Con il primo motivo i ricorrenti denuncia no , « in relazione all’art. 360, primo comma, lett.
a) e b) c.p.c.» la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 21- septies, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241. Dopo aver dedotto che, per assolvere l’obbligo motivazionale, gli elementi conoscitivi dell’atto impositivo devono essere forniti al contribuente, tempestivamente e con sufficiente determinatezza ed intellegibilità, così da consentire l’esercizio del diritto di difesa, i ricorrenti articolano il motivo denuncia n d o , testua lmente , che «in riferimento a tanto l’Amministrazione ha dedotto che l’atto fosse Cons. est. Rosanna Angarano 3 sufficientemente motivato tanto da consentire comunque una qualche difesa al contribuente. La stessa riferisce di aver contestato gravi irregolarità senza indicare quali siano nemmeno a titolo esemplificativo». Deducono , di conseguenza, che tale assunto risponderebbe ad una visione riduttiva del ruolo della motivazione, tale da non consentire il diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo. Censurano la sentenza impugnata pe r aver ritenuto c ongrua la riduzione delle sanzioni nella misura del 40 per cento e la compensazione delle spese di lite, omettendo di riportate la statuizione nel dispositivo.
3. Il primo motivo, riconducibile al paradigma dell’art. 360 primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,è infondato. 3.1. In primo luogo, va ribadito che la motivazione dell’avviso di accertamento è requisito formale di validità dell’atto impositivo che va tenuto distinto dal profilo dell’effettiva sussistenza degli elementi di prova della pretesa tributaria che, invece, attiene alle regole processuali del giudizio di impugnazione (Cass. 21/02/2020, n. 4639). Inoltre,l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'aned il quantum debeatur.
Stabilire se, in concreto, la motivazione dell’atto impositivo risponda o no ai requisiti di validità è compito del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il Cons. est. Rosanna Angarano 4 giudice di merito sia incorso (Cass. 08/11/2022, n. 32773, Cass.07/10/2020, n. 21556, Cass. 19/04/2013, n. 9582). 3.2. La C.t.r. ha descri tto puntualmente il contenuto dell’accertamento, riferendo chel’Ufficio aveva recupera to a tassazione euro 10.115,00 a titolo di ricavi ed euro 59,733,00, pari alla somma indicata nel conto debito verso soci che, invece, era statariqualificata come sopravvenienze attive e che, p er l’effetto , aveva accerta to , a fronte del redito dichiarato pari ad euro 11.525,00,un maggior reddito di euro 81.373,00.
Di seguito, ha precisato, riportando il contenuto della sentenza di primo grado, che quanto ai maggiori ricavi rilevava «la mancanza di dettaglio dei lavori in corso di durata pluriennale […] tali da rendere impossibile la loro individuazione tecnica e contabile» e quanto, alle sopravvenienze che l’Ufficio aveva riqualificato la posta registrata nelle scritture contabili quale debito verso soci in quanto questi ultimi no n avevano dimostrato redditi sufficienti per finanziare la società. Ha aggiunto,infine, che i contribuenti non avevano contrastato i rilievi dell’Ufficio; che la società non aveva offerto il dettaglio dei lavori in corso di durata pluriennale,né aveva da to prova dei flussi finanziari relativi ai presunti finanziamenti. 3.3.Detta statuizione, che sul punto non risulta oggetto di alcuna contestazione,dà conto della presenza nell’avviso di accertamento di tutti gli elementi necessari per comprendere l’oggetto della pretesa e potersi adeguatamente difendere.I ricorrenti, di contro, a fronte della puntuale ricostruzione degli elementi di fatto su cui si era fondato l’accertamento, nemmeno indica no sotto quale specifico profilo il medesimo fossecarente.
4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. La sentenza impugnata, in motivazione, ha ritenuto equa la riduzione nella misura del 40 per cento delle sanzioni applicate e Cons. est. Rosanna Angarano 5 congrua la conforme proposta dell’Ufficio in sede di mediazione. Tale statuizione non risulta riportata nel dispositivo che conclude per il rigetto del ricorso dei contribuenti. Sia nello svolgimento del processo che nella parte motiva della sentenza non si fa riferimento alcuno ad un’eventuale doma nda di riduzione delle sanzioni spiegata dai contribuenti né con il ricorso originario né in appello.
Si riferisce soltanto che l’Ufficio in sede di mediazione aveva prospettato una riduzione delle sanzioni nella misura del 40 per cento che doveva ritene rsi equa. Nel dispositivo, tuttavia, nullala C.t.r. ha statuito quanto a detta riduzione , in merito alla quale non è dato intendere se operata d’ufficio o su istanza di parte. 4.2. La Corte ha chiarito che la sentenza è nulla laddove il contrastotra motivazione e dispositivo incida sull’ idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. 17/10/2018, n. 26074).In tal caso, infatti, non è possibileindividuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una dellecontrastanti affermazioni contenute nella decisione, determinandosila nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156,secondo comma, cod. proc. civ. 4.3.
Nel caso in esame ricorre il vizio denunciato in quanto l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo deriva dalla circostanza che, nella parte motiva,la C.t.r. ha operato una riduzione delle sanzioni; in ragione di detta affermazione, ovela riduzione delle sanzioni fosse stata oggetto di domanda – circostanza , come detto, nemmeno precisata – sarebbe stato coerente un dispositivo di accoglimento parzialee non di rigetto, come statuito in dispositivo.
5. Il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente al secondo motivo, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in Cons. est. Rosanna Angarano 6 diversa composizione, si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso , rigettato il primo ; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo g