Cassation Court dismisses tax appeals as the underlying proceedings extinguished via expedited settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three consolidated tax appeals dismissed because the underlying administrative proceedings had extinguished due to an expedited settlement. The taxpayers sought suspension of the trial after paying the tax debt under the simplified settlement procedure, but no party requested the formal settlement within the statutory deadline. Consequently, the proceedings automatically terminated, rendering the subsequent appeals inadmissible as the subject matter no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 13 d.P.R. 115/2002: When the statutory period for requesting a formal expedited settlement expires without a request or denial, the proceedings extinguish by operation of law, thereby precluding the admissibility of subsequent appeals against the non-issued settlement decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i ai nn. 7999/2013, 8001/2013 e 23455/2015R.G., propost i da : A)ricorso n. 7999/2013 R.G.: GEBERIT SERVICE S.P.A., già SANITEC HOLDING ITALY S.P.A. (quale incorporante, a sua volta, SANITEC ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, piazza Borromeo n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv.Francesco D’Ayala Valva, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. Mauro Beghin, all’avv. Giuseppe Piva e all’avv.
Marcello Poggioli in virtù di di procura speciale conferita in data 26 febbraio 2013 con atto separato e munita di Apostille (ai sensi e per gli effetti di legalizzazione di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) del Notaio Elina Komulainen in Helsinki (Finlandia), n. 2572/2013 rep., –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES –IVA 2005. R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI - VENEZIA GIULIA n. 72/10/2012 , depositata il 19 settembre 2012;
B) ricorso n. 8001/2013 R.G.: DOMINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Spilimbergo (PN), via Valcellina A-2, Z.I. Nord, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 43,presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva, dal quale è rappresentata e difesa unitamente al prof. avv. Mauro Beghin, all’avv. Giuseppe Piva e all’avv. Marcello Poggioli in virtù di procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 71/10/2012, depositata il 19 settembre 2012;
C)ricorso n. 23455/2015 R.G.: GEBERIT SERVICE S.P.A., già SANITEC HOLDING ITALY S.P.A. (quale incorporante, a sua volta, SANITEC ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci con sede in Milano, piazza Borromeo n. 12, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. Francesco D’Ayala Valva, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente al prof. avv. Mauro Beghin, all’avv. Giuseppe Piva e all’avv. Marcello Poggioli in virtù di di procura speciale conferita in data 26 febbraio 2013 con atto separato e munita di Apostille (ai sensi e per gli effetti di legalizzazione di cui alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) del Notaio Elina Komulainen in Helsinki (Finlandia), n. 6802/2015rep., –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 661/05/2015 , depositata il 26febbraio 2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.
Fulvio Troncone,ha chiesto, per tutti e tre i giudizi, la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; -Rilevato che: R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n . TI708MN02776 , notificato il 23 dicembre 2010, l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pordenone rettificava la perdita di esercizio per l’anno 2005 della Domino s.r.l., rideterminando tale perdita da € -8.079.946,00 a € -6.056.080,00; essa era quindi confluita nel bilancio 2005 della controllante Sanitec Italia s.p.a., la quale operava con la controllata Domino s.r.l. in regime di consolidato fiscale. 1.1.
Sanitec Italia s.p.a. proponeva ricorso, nella qualità di consolidante della Domino s.r.l., avverso tale avviso di accertamentodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone la quale, con sentenza n. 79/02/2011, lo rigettava. 1.2. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 72/10/2012, pronunciata il 4 luglio 2012 e depositata in segreteria il 19 settembre 2012, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 1.3.
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Sanitec Holding Italy s.p.a., oggi Geberit Serivce s.p.a. (rubricato al n. 7999/2013 R.G.), quale incorporante la Sanitec Italia s.p.a., sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
2. Avverso il predetto a vviso di accertamento proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone anche la consolidata Domino s.r.l.; la C.T.P., con sentenza n. 78/02/2011, rigettava il ricorso suddetto. 2.1. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci 71/10/2012, pronunciata il 4 luglio 2012 e depositata in segreteria il 19 settembre 2012, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. 2.2. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Domino s.r.l.(rubricato al n. 8001/2013 R.G.)., sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
3. Con avviso di accertamento n. T9B0 9IB03025/2010, notificato sempre il 23 dicembre 2010,l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Pordenone procedeva ad accertare, nei confronti della Sanitec Holding Italy s.p.a., sulla base del precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidata Domino s.r.l., un reddito globale netto di gruppo per l’anno 2005 di € 987.719,00, con una maggiore imposta IRES di € 325.947,00, oltre sanzioni di € 325.947,00. 3.1. La Sanitec Holding Italy s.p.a. impugna v a tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 336/15/2013, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo. 3.2.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 661/05/2015, pronunciata il 17 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 26 febbraio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese di lite. 3.3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Sanitec Holding Italy s.p.a., sulla base di nove motivi. 3.4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
4. Nella pendenza dei giudizi di cassazione la società consolidante presentava domanda di definizione agevolata R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 19 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti ha nno rassegnato le proprie conclusioniex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. -Considerato che:
5. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei giudizi nn. 7999/2013 R.G., 8001/2013 R.G. e 23455/2015 R.G., per evidenti ragioni di connessione in quanto riguardanti due accertamenti distinti ma attinenti al medesimo gruppo d’imprese che avevano aderito al consolidato nazionale gruppo ex art. 117, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e alla medesima annualità, e quindi un accertamento c.d. di primo livello nei confronti della consolidata, notificato anche alla consolidante, ed un accertamento c.d. di secondo livello, nei confronti della sola consolidante; ciò, in applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. Infatti, la riunione di detti ricorsi, pur non essendo espressamente prevista dalla norma citata, discende dalla stretta connessione esistente tra i due livelli di accertamento, in quanto la decisione sull’uno può risultare determinante ai fini della decisione sull’altro.
6. Orbene , quanto all'avviso di accertamento n. T9B0IB03025/2005, relativo all'IRES 2005 della società consolidante Sanitec Holding Italy s.p.a., ora Geberit Service s.p.a., con istanza datata 5 giugno 2019 la contribuente ha R.G. NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, in data 30 maggio 2019, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018,e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), in unica rata, dell’importo dovuto per la definizione agevolata.
L'istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro. Entro il 31dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza ditrattazione di cui al comma 13 del citato art. 6 del d.l. n. 119/2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 13672018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
In ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, in forza dell’art. 127, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a ), del d.P.R. n. 917/1986 , la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata consolidante Geberit Service s.p.a. (già Sanitec Holding Italy s.p.a.) con riguardo all'avviso di a ccertamento di secondo livello n. T9B09IB03025/2010, oggetto del ricorso n. 23455/2015 R.G., giova anche in favore della coobbligata consolidata Domino s.r.l., con riguardo all'avviso di accertamento di primo livello n. TI7008MN02776/2010, oggetto dei ricorsi n. 7999/2013 R.G. e 8001/2013 R.G., ai sensi del comma 14 del citato art. 6 del d.l. n. 119/2018, R.G.
NN.7999/2013 – 8001/2013 – 23455/2013. Cons. est. Valentino Lenoci conv. dalla legge n. 136/2018 (Cass. 18 marzo 2022, n. 8869).
7. Deve quindi essere dichiarata l’estinzione di tutti e tre i giudizi, per intervenuta definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (negli stessi termini, Cass. 8 lu glio 2021, n. 19419,nonché: Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225). P. Q. M. La Corte dispone la riunione dei ricorsi n. 79