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Sentenza — n. 7048/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for inadmissibility due to factual re-evaluation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7048/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it challenged the appellate court's factual assessment rather than a legal error. The agency argued the lower court erred in finding the collection concessionary had met all legal requirements for a tax refund, while the concessionary contended they followed all prescribed controls. The court ruled that re-examining factual circumstances belongs exclusively to the court of first instance and merits review, not the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 47 del d.lgs. n. 112/1999; Art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges the factual evaluation of the lower court, as such assessment is reserved for the court of merits.

Parole chiave

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tax refund requirements factual re-evaluation inadmissibility of appeal collection concessionary guarantee validity judicial review limits tax administration liability rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47 del d.lgs. n. 112/1999
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 112/1999, conseguente a falsa applicazione dell’art.
Art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972
112/1999, conseguente a falsa applicazione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Poiché la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4044/2015R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI–ricorrente – contro EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del direttore generale e legale rappresentante Andrea Parma, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. GIANCARLO GENTILE, SANZIONIelettivamente domiciliata presso l’Avv. Maria Gentile in Roma, VIA MAGLIANO SABINA N. 24 –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 444/01/2013,depositata il 23/12/2013; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Aldo Ceniccola , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi. FATTI DI CAUSA 1. Etr Servizio Riscossione Tributi s.p.a., concessionaria per la riscossione per la provincia di Cosenza, provvide ad effettuareun rimborso Ilor, relativo all’anno 1997, nei confronti di tale Plastic s.n.c., per un importo pari ad € 275.961,04. Con decreto del 2 aprile 2002 l’Agenzia delle entrateirrogò alla concessionaria una sanzione ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, contestandole di non aver eseguito il riversamento di tale importoin suo favore.

In particolare, l’Amministrazione rilevò che, nel concedere il rimborso, ETR non aveva accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 38-bis, commi quarto e quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per il caso in cui il soggetto che chiede il rimborso sia una società commerciale, con specifico riguardo alle previsioni in tema di valida garanzia fidejussoria.

2. L’atto fu impugnato dalla concessionaria innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che accolse il ricorso. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu rigettato.I giudici del gravame ritennero che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza – come previsti dalla circolare n. 146/E del 10 giugno 1998, applicabile anche in ambito di imposte dirette – al fine di accertare la sussistenza della prescritta garanzia fidejussoria, essendo semmai imputabile la mancata escussione di quest’ultima ad un errato controllo da parte del competente Centro Servizi dell’amministrazione finanziaria, che aveva omesso di verificare la solvibilità della concedente; ritennero, ancora, che il termine di validità della garanzia fosse conforme alle prescrizioni normative.

3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. ETR s.p.a., nel frattempo denominata Equitalia Sud s.p.a., ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 112/1999, conseguente a falsa applicazione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza, previsti dalla richiamata circolare; osserva, infatti, ed al contrario, che l’istruttoria operata non era stata completa ed esaustiva rispetto ai profili di criticità emergenti, ribadendo quali attività avrebbero dovuto essere accertate nel caso di specie.

2. In via preliminare, vaosservato che nei gradi di merito non sono stati affrontati i profili della controversia inerenti alla sussistenza della giurisdizione ordinaria che, conseguentemente, non può in questa sede essere messa in discussione.

3. Ciò posto, la censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità.3.1. Invero, la controversia è stata originata dall’aver l’amministrazione finanziaria ritenuto meritevole di sanzione la condotta del concessionario per la riscossione, consistita in un rimborso in conto fiscale per l’anno 1997 in favore di una società contribuente, effettuato senza il rispetto degli adempimenti prescritti quanto all’accertamento dei requisiti di legittimazione e alla sussistenza e validità della garanzia fidejussoria. Nel giudizio di merito, il concessionario ha confutato ogni addebito, specificando diaver provveduto ad effettuare il rimborso dopo aver dato corso agli adempimenti prescritti dalla normativa e dalle circolari in materia e solo all’esito del silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria.

Tali argomentazioni sono state condivise dai giudici di merito, i quali hanno così ritenuto insussistenti le inadempienze contestate dall’Amministrazione. 3.2. In questa sede la ricorrente, pur con l’apparente denunzia di una violazione di legge, contesta la valutazione dei dati fattuali operata dai giudici d’appello, che critica, assumendola affetta da errori valutativi ed omissioni. In tal modo, pertanto, essa sollecita a questa Corte un riesame delle circostanze in fatto che è estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, costituendo attività valutativa tipicamente riservata a quello di merito.

4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.400,00 oltre € 200,00 per rimborso forfetario, spe