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Ordinanza — n. 7047/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment for failure to allege supporting documents when they were known to the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7047/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Forno Nuovo S.R.L. against a tax assessment for 2006, arguing that the lower court erred by not requiring the taxpayer to allege supporting documentation. The court held that the lower court correctly applied established jurisprudence, ruling that the obligation to allege documents is waived when such documents are already known or easily accessible to the taxpayer, as was the case here with commercial records. Consequently, the court found the taxpayer's claim of violated defense rights unfounded and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 7 legge 212/2000; Art. 42 d.P.R. 600/1973; Art. 56 d.P.R. 633/1972: The obligation to allege supporting documents in tax assessments is exempted when the documents are known or easily accessible to the taxpayer, provided the lower court's reasoning relies on facts already evident in the case file.

Parole chiave

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tax assessment motivation allegation of supporting documents known documents exemption taxpayer defense rights Cassation jurisprudence produzione di documenti finanziari documenti mancanti nuove allegazioni di diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Ciò a condizione che ricorra una delle evenienze espressamente menzionate anche dall’art. 42d .P.R.
Art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973, edall’art. 56 d .P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/07/2012, n. 13110
212 del 2000 può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento a d elementi di fatto risultanti da altri atto o documenti (Cass. 25/07/2012, n. 13110).
Cass. 24/07/2018, n. 19615
che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.Per tale deve intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento (oggetto, contenuto e destinatari) che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (Cass. 24/07/2018, n. 19615).
Cass. 10/07/2020, n. 14723
Si è ulteriormente precisato che l’onere di allegazione è limitato ai documenti nonconosciuti né ricevuti dal contribuente e costi tuenti ilpresupposto dell'atto impositivo , al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 10/07/2020, n. 14723, Cass.
Cass. 19/11/2019, n. 29968
14723, Cass. 19/11/2019, n. 29968).
Cass. 08/11/2022, n. 32773
Cass. 07/10/2020, n. 21556
Cass. 19/04/2013, n. 9582
21556, Cass. 19/04/2013, n. 9582) 2.2.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10123/2016R.G. proposto da: FORNONUOVO S. R.L. , elettivamente domiciliat a in Roma , V ia Sebino , 11, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Caianiello che larappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO , n. 5511 /20 1 5 , depositata il 22/10/2015; IRES IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Forno Nuovo s.r.l. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenze in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettatol’appello dalla medesima proposto avverso la senten za con la qualela C.t.p. di Roma aveva , a propria, volta rigetta to il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2006, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Ires, Irap ed Iva.

2. La C.t.r., dopo aver rilevato che l’appellante aveva riproposto in sede di gravame la questione della mancata allegazione all’avviso di accertamento della «documentazione di supporto», rilevava che, per costante giurisprudenza, l’adempimento non era necessario nel caso, ritenuto ricorrente nella fattispecie in esame, i n cui i documenti in contestazione fossero conosciuti o conoscibili dal contribuente. Aggiungeva che, nel la specie , si trattava di atti provenienti direttamente dalla società e riferibili ad operazioni commerciali con i clienti.

3. L’Agenzia delle Entrate, che non si è difesa a mezzo di tempestivo controricorso, ha depositato «atto di costituzione» al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’allegazione della «documentazione di supporto» non è richiesta quando i documenti in contestazione sono facilmente conoscibili da parte del Cons. est. Rosanna Angarano 3 contribuente.Assume che l’assunto non rispettale le «linee guida»della giurisprudenza di legittimità.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Per orientamento consolidato della Corte , l'o bbligo di motivazione di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000 può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento a d elementi di fatto risultanti da altri atto o documenti (Cass. 25/07/2012, n. 13110). Ciò a condizione che ricorra una delle evenienze espressamente menzionate anche dall’art. 42d .P.R. n. 600 del 1973, edall’art. 56 d .P.R. n. 633 del 1972, e cioè:

1) ch e gli atti o documenti richiamati siano allegati all'atto notificato;

2) che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.Per tale deve intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento (oggetto, contenuto e destinatari) che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (Cass. 24/07/2018, n. 19615). Si è ulteriormente precisato che l’onere di allegazione è limitato ai documenti nonconosciuti né ricevuti dal contribuente e costi tuenti ilpresupposto dell'atto impositivo , al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 10/07/2020, n. 14723, Cass. 19/11/2019, n. 29968).

Stabilire se, in concreto, la motivazione dell’atto impositivo risponda o no ai requisiti di validità è compito del giudice di merito e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso (Cass. 08/11/2022, n. 32773, Cass.07/10/2020, n. 21556, Cass. 19/04/2013, n. 9582) 2.2. La C.t.r. si è attenuta ai principi di diritto riportati ed ha congruamente motivato la decisione, precisando che i documenti in contestazione, puntualmente indicati in sentenza, erano conosciuti o Cons. est.

Rosanna Angarano 4 facilmente conoscibili dal contribuente in quanto si trattava «di atti provenienti dalla stessa società o riferibili ad operazioni commerciali con i clienti» e, in particolare, della comunicazione annuale IVA dell’elenco clienti/fornitori, di contratti di locazione stipulati, di fatture. 2.3. Detta argomentazione, con la quale la C.t.r. ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali doveva escludersi il difetto di motivazione dell’atto impositivo impugnato, non risulta attinta dal ricorso per cassazione che nemmeno indica quale specifico atto, tra quelli posti a fondamento della pretesa tributaria, non sarebbe stato allegato e non fosse conosciuto o conoscibile, così da risultarne leso il diritto di difesa.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Non dove provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’Agenzia della Entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst