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Ordinanza — n. 6992/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to explicitly cite Article 360(1)(4) CPC for omitted ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6992/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Threeed Service S.R.L. against a tax authority decision regarding VAT penalties. The appellant argued that the appellate court failed to examine a specific defense regarding the statute of limitations, but the court ruled this was an omission of a ruling rather than a failure to examine a fact. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it did not explicitly reference Article 360(1)(4) of the Civil Procedure Code to establish the nullity of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4; Art. 112 Codice di Rilevanza Processuale: A cassation appeal citing an omitted ruling is inadmissible unless it explicitly references Article 360(1)(4) to declare the decision null, rather than merely complaining about the lack of examination.

Parole chiave

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omitted ruling nullity of decision Article 360 CPC inadmissible appeal tax procedure statute of limitations appellate omission assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) romesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
civ., va ricondotto all'ambito di operatività dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è inammissibile; che è noto che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art.
Art. 112 cod. proc. civ.
600/1973"; che il motivo - il quale, disvelando un assunto vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello incidentale, ex art. 112 cod.
Art. 43 d.p.r. 600/1973
5 c.p.c.: in particolare omessa deliberazione in ordine all'eccezione di decadenza dell'ufficio per lo svolgimento dell'accertamento impugnato ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 600/1973"; che il motivo - il quale, disvelando un assunto vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello incidentale, ex art.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
art. 43 d.p.r. 600/1973
5 c.p.c.: in particolare omessa deliberazione in ordine all'eccezione di decadenza dell'ufficio per lo svolgimento dell'accertamento impugnato ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 600/1973"; che il motivo - il quale, disvelando un assunto vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello incidentale, ex art.
art. 112 cod. proc. civ
600/1973"; che il motivo - il quale, disvelando un assunto vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello incidentale, ex art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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C.E.D.U., 28.10.2021, Succi ed altri c. Italia
Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862
Cass., Sez. U, 24.7.2013, n. 17931
anche Cass., Sez. U, 24.7.2013, n. 17931, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28072-2016 proposto da: THREED SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA CELIMONTANA, n. 38, presso lo studio dell'AVV. PAOLO PANIARITI che, unitamente all'AVV. ANTONIO ROSSI la rapp. e dif. in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2530/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la THREED SERVICE S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Pavia, l'avviso di accertamento notificatole dall'AGENzIA DELLE ENTRATE per riprese relative all'anno di imposta 2007; che la C.T.P., con sentenza n. 823/20:114, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto la contribuente proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 2530/2016, depositata il 28.4.2016, rigettato il gravame incidentale ed in parziale accoglimento del gravame principale, riformò l'impugnata decisione ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio e, dunque, legittimo l'avviso di accertamento impugnato, "ad eccezione della sanzione ai fini iva"; che avverso tale sentenza la THREED SERVICE S.R.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE;

Considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) romesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: in particolare omessa deliberazione in ordine all'eccezione di decadenza dell'ufficio per lo svolgimento dell'accertamento impugnato ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 600/1973"; che il motivo - il quale, disvelando un assunto vizio di omessa pronunzia su un motivo di appello incidentale, ex art. 112 cod.

Ric. 2016 n. 28072 sez. ST - ud. 22-03-2022 -2- proc. civ., va ricondotto all'ambito di operatività dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - è inammissibile; che è noto che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (cfr. anche, in tal senso, C.E.D.U., 28.10.2021, Succi ed altri c.

Italia): sicché, ove il ricorrente lamenti - come nella specie - l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (nella specie, un motivo di originaria impugnazione dell'avviso di accertamento, poi divenuto motivo di appello incidentale, come indicato, ai fini della specificità della censura, ex art. 366, comma 1,n. 6, cod. proc. civ. alle pp. 3 e 5 del ricorso), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art.360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché, tuttavia, il motivo rechi univoc:o riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (così, da ultimo, Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01.

Cfr. anche Cass., Sez. U, 24.7.2013, n. 17931, Rv. 627268-01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come il motivo si limiti a censurare la gravata decisione, lamentando che "il giudice di appello [...] non ha svolto alcun esame né, tantomeno, ha assunto una decisione" (cfr. ricorso, p. 9, secondo cpv.), senza Ric. 2016 n. 28072 sez. ST - ud. 22-03-2022 -3- alcun (necessario, per quanto detto) riferimento alla conseguente nullità della sentenza medesima; anzi, a ben vedere, la difesa della ricorrente insiste, nelle proprie conclusioni, sulla necessità che la sentenza venga "cassata ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 c.p.c." (cfr. ivi).

Non può che discenderne, dunque, in applicazione dei principi che precedono, l'inammissibilità della censura; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della THREED SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l'effetto condanna la THREED SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 4.000,00 (quattromila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della THREED SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in