Cassation court dismisses tax penalty appeal due to death of taxpayer, citing non-transmissibility of sanctions to heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the subject matter of the dispute extinguished following the death of the taxpayer, Patrizio Colombarini, who had appealed a tax penalty for creating a fictitious VAT credit. The defense argued that under Article 8 of D.Lgs. n. 472/1997, the obligation to pay sanctions does not pass to heirs, rendering the litigation moot. Consequently, the court ruled that the death of the transgressor extinguished the sanctioning obligation and ceased the matter of contention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8, d.lgs. n. 472/1997; Art. 10, d.lgs. n. 472/1997: The obligation to pay tax sanctions does not transmit to heirs upon the death of the transgressor, thereby extinguishing the subject matter of the dispute and terminating the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9812 del ruolo generale dell'anno 2017 proposto da: Colombarini Patrizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Lizza per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via Valadier, n. 43, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 21, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 2377/27/2016, depositata in data 13 ottobre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Patrizio Colombarini un atto di contestazione delle sanzioni a titolo di concorso di colpa con la società ASA s.r.l. per avere creato un fittizio credito Iva; il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia che lo aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini del contribuente ai fini della proposizione del ricorso introduttivo e che, inoltre, doveva essere confermata la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto tardivamente proposto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: preliminarmente va dato atto che il difensore del ricorrente ha depositato memoria del 10 febbraio 2022; in particolare, con la suddetta memoria viene, in primo luogo, comunicato l'avvenuto decesso del ricorrente in pendenza del presente giudizio ed è stato, altresì, depositato il certificato di morte; il difensore del ricorrente, in secondo luogo, considerato che il giudizio ha ad oggetto unicamente la sanzione e che, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 472/1997, l'obbligazione al pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;dal certificato di morte prodotto con l'istanza di estinzione il ricorrente risulta deceduto il 16 giugno 2021; dalla sentenza censurata si evince che la pretesa riguardava unicamente la contestazione della sanzione a titolo di concorso nella fittizia creazione di un credito Iva; la stessa comunicazione del diniego di condono depositato dall'Agenzia delle entrate supporta la considerazione che la pretesa era relativa unicamente alla contestazione della sanzione, atteso che la motivazione del diniego di condono si è fondata proprio sulla circostanza che "le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quaranta per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente"; la morte del trasgressore ha comportato l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria e la conseguente cessazione della materia del contendere, sicchè trova applicazione il principio di intrasmissibilità agli eredi, previsto dall'art. 8, d.lgs. n. 472/1997 (Cass. civ., 15 ottobre 2018, n. 25644); va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia;
La Corte: dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Co