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Ordinanza — n. 6985/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed due to fatal notification defect preventing proper service of legal documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6985/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the notification of the appeal was defective. Although the letter was delivered to a third party, the required proof of mailing was missing, rendering the notification null and void. The Court had previously ordered a renewal of the service, but the appellant failed to comply, resulting in the loss of the right to be heard.

Regesto Legislator

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L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5; D.L. 31 dicembre 2007, n. 218, art. 36, comma 2-quater: The omission of the certified mailing receipt for a letter delivered to a third party constitutes a fatal defect that nullifies the notification, and failure to cure this defect after a court order results in the inadmissibility of the subsequent legal action.

Parole chiave

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nullity of notification certified mail proof third party delivery tax appeal inadmissibility service of process defect renewal of service loss of contradictory diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5
890, art. 7, comma 5 aggiunto dal D.L.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 218, art. 36, comma 2-quater
7, comma 5 aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 218, art. 36, comma 2-quater convertito nella L.
L. 28 febbraio 2008, n. 31
36, comma 2-quater convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19366/2013
31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. 19366/2013; cfr.
Cass. 10554/2015
Cass. 12438/2016
Cass. S.U. 14916/2016
Cass. 17023/2011
Cass. n. 9377 del 21/04/2009
Cass. n. 9377 del 21/04/2009; Cass.
Cass. 7346 del 31/03/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. liZT del ruolo generale dell'anno 201 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale del o Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 21, è domiciliata; ricorrente - contro Di Ruocco Anna Rita; - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6999/47/2014, depositata in data 15 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Anna Rita Di Rucco un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno 2007, aveva preteso il pagamento del maggior utile quale socia di Auto One s.r.l.; la contribuente aveva proposto ricorso avverso l'atto impositivo che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva ritenuto che l'accertamento si era basato sulla esistenza di una società di fatto di cui, tuttavia, non era stata data alcuna prova; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello, glI1WL_. in particolare ha ritenuto che l'avviso di accertamento aveva contestato l'esistenza di una società di fatto, sicchè nessun travisamento del fatto era stato compiuto dal giudice di primo grado; avverso la suddetta pronuncia l'Acienzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura;

Anna Rita Di Ruocco è rimasta intimata; considerato che: in via preliminare ed assorbente va evidenziato che il ricorso risulta notificato presso il difensore domiciliatario a mezzo posta e dall'avviso di ricevimento si evince che l'atto è stato consegnato al portiere; non risulta, tuttavia, l'invio della successiva raccomanda informativa di avvenuta notifica; questa Corte ha precisato che in tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 5 aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 218, art. 36, comma 2-quater convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. 19366/2013; cfr.

Cass. 10554/2015; Cass. 12438/2016); il mancato compimento delle predette formalità (o meglio il mancato deposito della prova della spedizione della "CAN") non dà luogo a inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalità tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario (cfr. Cass. S.U. 14916/2016, ove si è rimarcato come "l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto"), ma a nullità sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso (Cass. 17023/2011; cfr.

Cass. n. 9377 del 21/04/2009; Cass. 7346 del 31/03/2011); questa Corte, a seguito dell'adunanza camerale del rigiagrat 2021, con ordinanza del 10 marzo 2021, comunicata alla ricorrente in data 7 giugno 2021, ha dichiarato la nullità della notifica e disposta la rinnovazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione; non risulta che parte ricorrente abbia provveduto a quanto disposto da questa Corte; deve, dunque, ritenersi che il contraddittorio non si sia regolarmente instaurato, con conseguente inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.