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Ordinanza — n. 6890/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bank's appeal regarding IMU tax liability after lease contract termination without property return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6890/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the bank's appeal against the Regional Tax Office's refusal to recognize the bank as the IMU taxpayer following the termination of a financial lease. The bank argued that the tax law regarding TASI should analogously apply to IMU, but the court distinguished the two taxes based on their different legislative purposes and legal nature. The court held that IMU liability depends on the civil law concept of possession justified by a valid contract, which persists even after termination, unlike the factual possession required for TASI.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.lgs. n. 23/2011; Art. 1, comma 672 e 703, l. 147/2013: The IMU tax liability attaches to the lessee in financial leases upon contract termination because the contractual title justifies possession, distinguishing it from the TASI tax which requires factual delivery.

Parole chiave

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IMU tax liability financial lease termination possession civilistica TASI vs IMU distinction soggetto passivo immobile contratto locazione finanziaria Corte di Cassazione mora del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 9 d.lgs. n. 23/2011
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art.
Art. 1, comma 672, l. 147/2013
9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 1, comma 703, l. 147/2013
9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. V n. 17492/2021
Sez. V n. 1200/2021
Sez. V n. 21 e nr. 2349/2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24265/2020proposto da: UBI BANCA Unione di Banche Italiane s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo, alla Piazza Vittorio Veneto n. 8 (C.F .: 03053920165 ), rappresentata dal procuratore speciale Paola Flora,in virtù di speciale autenticata nella firma dal Notaio Leonardo Cuscito del 28 febbraio 2017 (rep. 4494, racc . 2770 ) , già "Medioleasing s.p.a." (C.F.:02232810420), già “Nuova Banca delle Marche S.p.a." ( C.F.: 13615521005), "Banca Adriatica S.p.a." (C.F.: 13615521005), rappresentata e difesa dall'Avv.

Lorenzo Prosperi Mangili (C.F.: PRS LNZ 57128 H294H; fax 06454 76 990, PEC: lorenzoprosperimangili@ordineavvocati roma.org) in virtù di procura in calce al ricorso e presso di lui elett ivamente dom icilia ta , in Roma Via Giambattista Vico n.1; -ricorrente - Silenzio-rifiuto rimborso Imu – Immobile concesso in locazione finanziaria non restituito contro Comune di Gualdo Tadino(C.F.: 00467070546 ) , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Matteucci del foro di Perugia (C.F.: MTT LGN 66 541 E230K), in forza della procura alle liti allegata al controricorso e giusta la d elibera di Giunta Comunale n. 212/2020, ed elettivamente domicili a to in Roma (00186), alla Piazza dell'Orologio n. 7, presso lo studio dell'Avv.

Stefania Pazzaglia ( C . F .: PZZSFN70D63A662C -Pec stefaniapazzaglia@ordineavvocatiroma.org, fax 06.6876542); -controricorrente – -avverso la sentenza n. 42 8 / 20 19 emess a d a l la C TR Umbria in data 23/12/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. La Nuova Banca delle Marche s.p.a. (poi Unione Banche Italiane s.p.a.), quale incorporante per fusione della Medioleasing s.p.a., proponeva ricorso alla CTP di Perugia avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Gualdo Tadino in relazione ad una sua istanza di rimborso dell’Imu versata per gli anni 2012, 2013 e 2014, con riferimento ad alcuni immobili concessi in locazione finanziaria a terzi soggetti, i cui contratti erano stati risolti anticipatamente per inadempimento del conduttore ma senza che quest’ultimo avesse restituito i beni.

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Umbria rigettava il gravame, affermando di condividere l’orientamento prevalente nella S.C. secondo cui, ai fini impositivi, rileva non già la consegna del bene, e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, sicché il locatario finanziario non si apprezza più come soggetto passivo già dal momento in cui il contratto viene risolto.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la UNI Banca Unione di Banche Italiane s.p.a. sulla base di un unico motivo. Il Comune di Gualdo Tadino ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR identificato il soggetto passivo per l’Imu nella società concedente il leasing sulla base della mera risoluzione del contratto per inadempimento del concedente, a prescindere dall’effettiva riconsegna dei cespiti. 1.1.

Il motivo è infondato. Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se,nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, o all’utilizzatore, che materialmente ne dispone.

Va rilevato come, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabile a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivoè il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. .

Sul punto sono recentemente intervenute, a distanza ravvicinata, due pronunce della sezione quinta della Corte di Cassazione.La prima –la sentenza nr. 13793/2019 – ha affermato il principio secondo il quale Il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. . La seconda pronuncia –la nr. 19166/2019 -ha stabilito l’opposto principio che per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talchè soggetto passivo Imu rimane l’utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing .

Il contrasto giurisprudenziale de quo può considerarsi superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive - le sentenze nr. 25249/2019 e nr. 29973/2019 - che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più daconsiderarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing). In particolare, la sentenza nr. 29973/2019 si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia nr. 19166/2019, ribadendo il principio che nell'alveo Imu si predilige l'esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso.

E' il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del bene, quindi il venir meno dell'originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinando l'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto del principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d'imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali.

Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo, ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. .

L’orientamento da ultimo passato in rassegna si è ulteriormente consolidato (cfr. da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. VI nr. 31083/2021 e nr. 2349/2021, Sez. V nn. 17492/2021 e 1200/2021). 1.2. Secondo l’assunto della ricorrente, l’interpretazione dalla norma sopra passata in rassegna, che individua il soggetto passivo dell'imposta Imu, nel caso di risoluzione del contratto senza l'avvenuta consegna del bene, nell'utilizzatore del cespite immobiliare non essendo la società di leasing nel possesso e nel godimento dell'immobile, troverebbe conferma nell’art. 1, comma 672, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore della quale in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna .

Tale norma, applicabile limitatamente al tributo Tasi, non può essere analogicamente estesa anche all’Imu, in primo luogo, perché il comma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu e, in secondo luogo, per l’eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame. L’Imu, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di possesso civilistica, per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.

A conferma di ciò l’art. 9 del d.lgs. citato stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni non costruiti o in corso di costruzione che, come tali, non possono essere detenuti; in tale ipotesi la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene, rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi è, invece, destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti alla collettività e, pertanto, deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari; proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l'obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore.

Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate hanno fatto chiarezza, escludendo sia l’applicazione della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, all’IMU sia la valenza interpretativa dell’art. 1, comma 672, della l. 147/2013.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Lespese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso,