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Ordinanza Interlocutoria — n. 6873/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal due to client's request for simplified tax payment procedure under 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6873/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax appeal regarding hidden income from a construction company until July 2023. The taxpayer requested to benefit from a simplified tax payment procedure introduced by Law 197/2022, which the court recognized as valid grounds for delay. Consequently, the proceedings were remitted to a new docket rather than being decided on the merits of the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 190 L. 197/2022; The court may suspend tax litigation proceedings when the taxpayer validly requests to avail themselves of the simplified tax payment procedure established by the aforementioned law.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified tax payment Law 197/2022 hidden income tax tax appeal suspension imposta sugli utili immobiliari imposta sul capitale imposta sul reddito e sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 190 L. 197/2022
Giuseppe Di Ronza deposita memoria di costituzione di difensore e successivamente, in data 4 gennaio 2023 deposita istanza di sospensione ex art. 1 comma 190 I.
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Testo completo

guente 1/1 ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28577-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DI RONZA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E.Q. VISCONTI N.11, presso lo studio dell'avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CAPASSO - controricorrente — avverso la sentenza n. 3920/49/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 28577 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 28577/14 Agenzia delle entrate c/ Di Ronza Giuseppe Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 3920/2014 dep. 16.4.2014, che in controversia su impugnazione da parte di Giuseppe Di Ronza di avviso di accertamento col quale, ex art. 41 bis dpr 600/73, si ac:certava maggior reddito ai fini IIDD in applicazione della quota di partecipazione alla società Di Ronza Costruzioni srl per la distribuzione di utili extracontabili, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, determinando il maggior reddito di capitale per il Di Ronza Giuseppe per l'anno 2005 in euro 10.983,68, con compensazione delle spese.

La CTR nella impugnata sentenza riporta i fatti a fondamento della decisione, individuati nella causa relativa ala società Di Ronza Costruzioni srl, a ristrettissima base partecipativa, di cui il contribuente è socio nella misura dell'80%. La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso della Di Ronza Costruzioni srl ritenendo priva di adeguata prova la rideterminazione del reddito e accogliendo il ricorso limitatamente alla ricostruzione dei maggiori ricavi per cessioni di unità immobiliari, annullando la rettifica ai fini Ires Irap e Iva e confermando, in quanto non contestata, la ripresa a tassazione dei costi sostenuti per canoni di leasing autovetture.

La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio sia sul valore di presunzione semplice dei valori OMI, non comprovata da ulteriori elementi significativi, esaminati e ritenuti ininfluenti. Nella impugnata sentenza la CTR in considerazione della piena e completa motivazione adottata nei confronti della società ha considerato effettivamente provata l'inesistenza di maggiori ricavi occulti ottenuti dalla vendita degli immobili. Ha conseguentemente ritenuto che il reddito della società da considerarsi distribuito ai soci (e per la quota dell'80% al Di Ronza), va limitato alla somma corrispondente alla ripresa a tassazione di costi non deducibili per canoni di leasing e che tale somma concorre alla formazione del reddito imponibile di ciascun socio quale reddito di capitale nella misura del 40%.

Giuseppe Di Ronza deposita memoria di costituzione di difensore e successivamente, in data 4 gennaio 2023 deposita istanza di sospensione ex art. 1 comma 190 I. 197/2022 al fine di avvalersi della definizione agevolata. Considerato che: Il Collegio, preso atto della indicata istanza, visto l'art. 1 comma 190 I. 197/2022, sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott