Court remands case to new hearing pending Supreme Court ruling on bankrupt individual's standing to appeal tax assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing pending a decision from the Supreme Court's Plenary Section regarding the standing of a bankrupt individual to appeal tax assessments. The appellant, Roberto Petruccioli, argued violations of procedural rules and lack of reasoning, while the tax agency contested the appeal's admissibility. The court deferred the final judgment because the core issue of whether a bankrupt individual can directly challenge tax acts against their company remains unresolved by the highest judicial authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 43 L. fall.: The Court establishes that the admissibility of a bankrupt individual's appeal against tax assessments concerning their company is contingent upon a specific judicial interpretation currently pending before the Plenary Section of the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22983-2014 proposto da: ROBERTO PETRUCCIOLI, in proprio e n.q. di legale rappresentante della fallita società RIMAP s.p.a., elettivamente L..c; 3::›c:r•I; 1'1 _ domiciliato in ROMA, VIA FLI,L__CJ,ERI. 132ULUCCI_DE'_ CALBOLì _ m/3 )f,r4,4; presso lo studio dell'avvocato /DARIO BUZZELLt che lo rappresenta e difende come da procura in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
• - controricorrente — avverso la sentenza n. 163/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA, depositata il 07/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 22983 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 Rg 22983/2014 Petruccioli Roberto c/ Agenzia delle entrate/ Fa/I. RIMAP spa Ritenuto che: Roberto Petruccioli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della fallita società RIMAP s.p.a., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento emessi a seguito di verifica della GGFF per Irpef anni 2006/2011 e Ires Iva e Irap anno 2011 per la soc.
Rimap spa, notificato al curatore del fallimento e al ricorrente come autore della violazione, e per l'anno 2008 per la soc. Rimap spa notificato al ricorrente come autore della violazione, ha dichiarato inammissibile l'appello del Petruccioli ed ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate. Ciò in quanto rilevava il difetto di legittimazione passiva del Petruccioli ad impugnare la sentenza di primo grado, non ricorrendo le condizioni perché il contribuente fallito potesse impugnare l'atto tributario (per inerzia del curatore); ha statuito poi la legittimità del rilievo IVA sulla indebita effettuazione di operazioni in sospensione d'imposta, in quanto erroneamente annullato dai primi giudici in assenza di espressa censura da parte della società.
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. Considerato che:
1. col primo motivo si deduce violazione deil'art. 112 c.p.c. per non avere la CTR esaminato i motivi di appello relativi agli avvisi di accertamento notificati al contribuente in proprio;
2. col secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo e controverso, relativo al fatto che tre ricorsi erano stati proposti in proprio.
3. Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 43 I. fall. In relazione all'art. 24 cost.
4. Rilevato che la controversia intercetta, in relazione al terzo motivo di ricorso, la problematica sulle condizioni per l'esercizio dell'azione da parte del fallito sull'accertamento riguardante la società, questione rimessa alle SU con ord. int. n. 25373/22.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite, in relazione all'ord. Interlocutoria n. 25373/2022. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente Dot4 '. Lucio Napolit