Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6870/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling second-degree presumptions valid when supported by additional evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6870/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, quashing the lower court's judgment and remanding the case. The Regional Tax Court had rejected the tax authority's assessment based solely on a discrepancy between Official Market Values (OMI) and declared prices, treating it as a simple presumption. The Court held that such discrepancies can serve as the basis for a second-degree presumption of evasion if corroborated by other specific elements, such as loan values exceeding sale prices or construction costs. Consequently, the lower court erred by failing to evaluate these additional indicators and by incorrectly applying the rules governing presumptive reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 comma 1 lett. D) DPR 600/1973; Art. 2697, 11 c.c.: A discrepancy in Official Market Values constitutes a simple presumption that can serve as the premise for a second-degree presumption of tax evasion, provided it is corroborated by other specific elements and the resulting conclusion is evaluated for its gravity, precision, and concordance.

Parole chiave

Generato dall'IA
second-degree presumption tax evasion assessment Official Market Values corroborating evidence presumptive reasoning rules income tax audit property resale undervaluation computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 comma 1 lett. D) del DPR 600/1973
Col primo e unico motivo del ricorso l'Agenzia dele entrate deduce violazione dell'art. 39 comma 1 lett. D) del DPR 600/1973; dell'art.2697 e 11 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 11 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 23860 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DINANZA sul ricorso 20478-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DI RONZA COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente clomiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CAPASSO; - controricorrente — avverso la sentenza n. 1335/49/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 11/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 20478 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 Rg 20478/2014 Agenzia delle entrate c/ Di Ronza Costruzioni srl L'Agenzia delfe entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che_in controversia su impugnazione/da parte di Di Ronza Giuseppe, nella qualità di rappresentante legale della Di Ronza Costruzioni sr/di avviso di accertamento di reddito d'impresa - a seguito di pvc per recupero a tassazione di maggiori ricavi e mancato riconoscimento di oneri deducibili ex art. 39 dpr 600/73 e 54 dpr 633/72- ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla ricostruzione dei maggiori ricavi, confermando la ripresa a tassazione per i costi indeducibili. La CTR ha ritenuto che l'atto impugnato era basato sulla presunzione costituita dallo scostamento dai valori OMI, che per gli atti anteriori al 2006 costituiscono solo presunzioni semplici, ritenendo gli ulteriori elementi prodotti dall'Ufficio non meritevoli di positivo apprezzamento. Si costituisce con controricorso la sociel:à contribuente in persona del suo rappresentane legale. L'Agenzia delle entrate deposita memoria.

Considerato che:

1. Col primo e unico motivo del ricorso l'Agenzia dele entrate deduce violazione dell'art. 39 comma 1 lett. D) del DPR 600/1973; dell'art.2697 e 11 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Rileva che la sentenza impugnata si fonda su una non corretta interpretazione della normativa secondo cui gli accertamenti basati su valori OMI costituiscono meri indizi di evasione, posto che essi tuttavia consentono l'accertamento ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. D) del DPR 600/1973 ove vi siano, come nella fattispecie, ulteriori elementi idonei a suffragare l'accertamento.

Tali elementi possono essere individuati nel valore del mutuo, superiore al prezzo dichiarato nella compravendita; nel prezzo a metro quadro desunto dalla fattura, pari o inferiore al costo di costruzione. Precisa che il convincimento del giudice può basarsi anche su una sola presunzione. Richiama la giurisprudenza sulla rivendita dei beni sottocosto; evidenzia come la CTR, dopo avere premesso che ai valori OMI vanno addotti ulteriori elementi, non li abbia poi valutati. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato il principio, dal Collegio condiviso, secondo cui non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 23860 del 2020).

Alla stregua di tale principio la censura di violazione di legge è stata correttamente formulata riguardo alla inosservanza delle norme che regolano il ragionamento presuntivo. In effetti, pur dando atto che l'Ufficio ha esibito altri elementi indiziari oltre allo scostamento dei valori OMI, la CTR ha di fatto giudicato come se questo fosse stato l'unico elemento presuntivo addotto, ciò eliminando a monte ogni valenza presuntiva al maggior importo del mutuo contratto rispetto al valore delle cessioni, seppure in relazione ai soli quattro immobili.

In ogni caso la CTR ha omesso di valutare se in relazione all'epoca delle cessioni e alla tipologia delle costruzioni detta circostanza potesse ragionevolmente estendersi anche alle altre cessioni oggetto di accertamento, salva la prova contraria della contribuente. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 10 gennaio 20