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Ordinanza — n. 6869/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, dismissing company's claim due to procedural error regarding pending appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6869/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had previously rejected the agency's request. The company argued that a prior judgment became final due to lack of appeal, but the court found this factually incorrect because the tax office had filed a pending appeal. Consequently, the court declared the first ground inadmissible as absorbed by the second and quashed the lower court's ruling for remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; The court quashes a lower court decision when a party incorrectly asserts a judgment is final due to lack of appeal, ignoring the existence of a pending appeal by the opposing authority, thereby absorbing other procedural nullity claims.

Parole chiave

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procedural nullity pending appeal finality of judgment tax dispute absorption of grounds remittal to court art 360 cpc impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c..
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
art. 36 d.lgs. 546/92
Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 ex art.
artt. 2909 c.c
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, 16 marzo 2020, n. 7293
Ciò premesso il motivo è fondato e va accolto, in relazione all'impugnazione della sentenza resa nel giudizio sull'avviso di accertamento per gli anni 2003 e 2004, decisa con esito favorevole all'Ufficio da Cass. sez. 5, 16 marzo 2020, n. 7293.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15957-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro M.F. IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata — avverso la sentenza n. 171/65/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, depositata il 19/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 15957 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 15957/14 Agenzia delle entrate c/ MF Impianti Ritenuto che: L'Agenzia delb entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di MF impianti srl di provvedimento di irrogazione sanzioni per Irpef e altro, per l'anno 2004, per compensi irregolari a lavoratori dipendenti, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della società contribuente. MF impianti srl è rimasta intimata;Ll'Agenzia__delle_e-ntrate_ dé—posità) niemoriaj Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c..

2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR erroneamente rilevato che la sentenza n. 68/63/11 è divenuta definitiva per mancata impugnazione, risultando invece appellata dall'Ufficio con ricorso pendente in cassazione RG 7569/2012.

3. Va preliminarmente esaminato per ragioni logiche il secondo motivo del ricorso. L'Ufficio nelle controdeduzioni chiede la trattazione congiunta con rg 7569/12, in quanto involgente l'impugnazione dell'autonomo atto di impugnazione sanzioni discendente dagli avvisi di accertamento oggetto di tale giudizio. Detta causa è stata decisa con l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia. Ciò premesso il motivo è fondato e va accolto, in relazione all'impugnazione della sentenza resa nel giudizio sull'avviso di accertamento per gli anni 2003 e 2004, decisa con esito favorevole all'Ufficio da Cass. sez. 5, 16 marzo 2020, n. 7293. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso determina l'assorbimento del primo motivo. La sentenza va conseguentemente cassata„ in relazione c2 secondo motivo, dichiarato assorbito il primo, con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dot