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Ordinanza — n. 6868/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on family business tax status due to lack of written partnership documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6868/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against a Regional Tax Commission decision regarding a de facto family business. The Commission found a family partnership based on shared funeral and flower-selling activities, vehicle co-ownership, and public advertising, rejecting the taxpayers' claim of missing profit-sharing proof. The court upheld this ruling, emphasizing that fiscal benefits for family businesses require strict documentary evidence like written constitutions or authenticated agreements, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 917 del 1986; The application of the family business tax regime strictly requires written constitutive acts or authenticated private agreements detailing family participation and profit shares, as mere factual evidence of shared activity is insufficient to establish the legal bond.

Parole chiave

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family business tax regime de facto partnership written constitutive act profit sharing proof tax administration appeal family business status documentary evidence requirement società senza fini di lucro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Col primo motivo si denuncia violazione di legge per omessa motivazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si denuncia omessa motivazione n relazione all'art.
Artt. 2247 e 2729 c.c.
3 c.p.c.; col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2247 e 2729 c.c. ex art.
Art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986
Va premesso che, dal punto di vista fiscale, l'applicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni:
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 5, ord. 18403 del 4.9.2020
Cass. n. 40934 del 21/12/2021
Cass. n. 40934 del 21/12/2021).
Cass. 31/01/2017, n. 2472
La ricorrenza degli elementi documentali appena elencati è indispensabile alla dimostrazione della sussistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali (Cass. 31/01/2017, n. 2472; Cass.
Cass. 28/03/2017, n. 7995
2472; Cass. 28/03/2017, n. 7995) e l'onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa Familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15248-2014 proposto da: MEINI MASSIMILIANO, MEINI MARINO e CECCONI CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA DOMENICO BARONE, 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO BOTTAI, che li rappresenta e difende come da procura in atti; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente — avverso la sentenza n. 99/16/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA "r0SCANA, depositata il 06/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 15248 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 15248/14 Meini Massimiliano, Meini Marino e Cecconi Carla ci Agenzia delle entrate Ritenuto che: Massimiliano Meini, Marino Meini e Carla Cecconi ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione da parte di Morando Meini, titolare della ditta individuale di attività di pompe funebri, di avvisi di accertamento anni 2005 e 2006 ai fini Irpef, Iva, Irap, a seguito di accesso - dal quale emergeva l'esistenza di una società di fatto fra i congiunti- in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio.

La CTR ha ritenuto rilevante ai fini della decisione il precedente della stessa CTR emessa in relazione all'attività di vendita di fiori collegata alle onoranze funebri, che ha rinvenuto fra i congiunti un rapporto non solo di natura parentale ma con tutte lEI caratteristiche di una società irregolare, sulla base di una serie di elementi quali: la ripartizione dei compiti fra i soci; la complementarietà delle attività tutte connesse alle onoranze funebri; il collegamento interno fra i locali adibiti ad agenzia funebre e rivendita di fiori; la mancanz.a di personale dipendente; la coincidenza dei numeri di telefono reclamizzati da Massimiliano e Morando Meini; la intestazione a Massimiliano Meini dell'auto funebre.

Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate . Considerato che:

1. Col primo motivo si denuncia violazione di legge per omessa motivazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; col secondo motivo si denuncia omessa motivazione n relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2247 e 2729 c.c. ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; col quarto motivo omessa motivazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., mancando la prova della divisione deli utili fra i presunti soci.

2. I primi quattro motivi del ricorso sono inammissibili, per come denunciati; in ogni caso non sussiste l'omessa motivazione, avendo la CTR congruamente motivato sulla base di plurimi elementi al fine di convalidare la presunzione dell'esistenza di una società di fatto. Il ricorso verte essenzialmente sull'accertamento del vincolo fra i familiari: se la presenza presso la sede dell'impresa fosse giustificabile in base ad una affectio familiaris ovvero potesse ipotizzarsi una affectio societatis. La CTP aveva negato quest'ultima e la CTR, all'esito di numerosi riscontri, in conformità ad altra sentenza emessa per l'anno 2004, ha riscontrato l'esistenza di un vero e proprio progetto societario.

La CTR, con motivazione logica ed esaustiva, ha desunto la sussistenza tra i ricorrenti di una società di fatto sulla base di molteplici elementi, di varia natura e peso, si dà pervenire con il dovuto rigore all'accertamento di una società irregolare tra consanguinei; in particolare, è stato assegnato rilievo alla ripartizione di compiti, alla complementarietà delle attività, tutte connesse alle onoranze funebri, secondo quanto emerso dai non contestati verbali di accertamento, ove è stato evidenziato, in punto di conferimento di servizi per il comune esercizio di una attività economica lucrativa, che delle opere in muratura necessarie per le tumulazioni, le esumazioni e le traslazioni delle salme si occupava il fratello del titolare, Massimiliano Meini, degli adempimenti burocratici il padre, Marino Meini, della vendita dei fiori ed addobbi funebri la madre, Cecconi, non risultando personale dipendente addetto alle attività in questione (in contrasto con il dato di comune esperienza secondo cui necessitano almeno tre persone per lo svolgimento dell'attività); quanto ai beni, è emerso, sempre dai predetti verbali, che la Carla Cecconi era usufruttuaria dei due immobili commerciali attigui in cui avevano sede sia la ditta di pompe funebri sia l'attività di vendita di fiori ed addobbi, nonché comproprietaria di un autoveicolo di uso promiscuo con il figlio Massimiliano; che questi era inoltre possessore di un carro funebre e di un autofurgone trasporto merci; quanto al profilo dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi, é stato appurato che la ditta Meini Morando compariva in appositi spazi nelle "pagine bianche" relative ai Comuni di Lari e di Crespina, cui era associata la pubblicità di Meini Massimiliano, esercente l'attività di servizi con ditta "O.S.C.", che indicava gli stessi recapiti telefonici della predetta ditta; ciò basta a rendere la pronunzia priva di lacune ed incongruenze, peraltro in conformità ad altra decisione emessa per diversa annualità (cfr. per l'anno 2004, Cass.. sez. 5, ord. 18403 del 4.9. 2020).

3. Col quinto motivo si denuncia violazione 230 bis c.c. e 2247 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Il motivo va respinto. Va premesso che, dal punto di vista fiscale, l'applicazione del regime dell'impresa familiare, contenuto nell'art. 5, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, postula che ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'attività d'impresa, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta;

c) l'attestazione di ciascun partecipante, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato l'attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente (cfr. Cass. n. 40934 del 21/12/2021). La ricorrenza degli elementi documentali appena elencati è indispensabile alla dimostrazione della sussistenza dell'impresa familiare ai fini fiscali (Cass. 31/01/2017, n. 2472; Cass. 28/03/2017, n. 7995) e l'onere della relativa prova spetta al contribuente imprenditore che, in ragione di tale collaborazione e della sussistenza dell'impresa Familiare, voglia avvalersi del regime fiscale apposito di cui al ridetto art. 5, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. Nella fattispecie non sono stati forniti gli indicati elementi, mancando l'esistenza di un atto costitutivo scritto e non potendo la partecipazione dei familiari consistere nell'apporto di beni (carro funebre, immobili ecc.). Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in C. 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei' ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 10 genn