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Ordinanza — n. 6867/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished by cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6867/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the lawsuit before the final judgment. The appellant had challenged a regional tax commission's decision regarding 2008 tax adjustments based on inventory records and waste disposal documents. Since the withdrawal was accepted, the court ruled that no further judicial review was necessary and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering further examination of the merits unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cessation of dispute tax cassation appeal litigation costs abbandono del procedimento desistenza dall'azione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 36 d.lgs. 546/92
4 c.p.c., per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, delll'art.
art. 132 c.p
546/92, delll'art. 132 c.p.c., dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13667/2001
3 c.p.c., e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla mancata compensazione, nonché agli effetti delle presunzioni ai fini dell'imposizione diretta (Cass. 13667/2001): richiama circolari della stessa Agenzia che prevedono la stessa fattispecie.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8762-2014 proposto da: PIRCHER SPA 00216620120, in persona del legale rappresentate, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. CONFALONIERI N. 5, presso lo studio dell'avvocato LLTJTR MANZI, Ab_e_ _led rappresenta-m difériWinamente aWavvocatoillIGIBONOMb A v E: A Lac-05-,, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06365391001, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente — avverso la sentenza n. 168/20/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 02/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2023 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2014 n. 08762 sez.V- ud. 10-01-2023 -2 RG 8762/2014 Pircher spa c/ Agenzia entrate Ritenuto che: Pircher spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che su impugnazione di avviso di accertamento emesso a seguito di pvc - col quale era stata rettificata ai fini Ires la perdita dichiarata per l'anno 2008 e accertata una maggiore IRAP e IVA a debito, oltre interessi e sanzioni- ha respinto l'appello della società. La CTR ha ritenuto corretta la rettifica operata in base alla rilevazione delle scritture ausiliarie di magazzino e le consistenze delle rimanenze registrate nelle scritture contabili, ritenendo privi di valenza probatoria gli elementi forniti dalla società, in quanto riferiti a periodi successivi al 2008; corretto l'utilizzo da parte dell'Ufficio delle presunzioni, ancorché finalizzate al controllo dell'IVA ma utilizzabili anche ai fini delle imposte dirette; ininfluente l'omessa pronuncia da parte della CTP sulla compensazione richiesta, che porterebbe comunque a valori di saldo di poco inferiori a quelli calcolati dalla GGFF.

L'Agenzia dele entrate si costituisce con controricorso. Considerato che: Col primo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92, delll'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. Att. cpc, vizio di motivazione apparente. Col secondo motivo si lamenta omessa insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 C.P.C. per avere la CTR motivato senza prendere in considerazione i documenti prodotti sullo smaltimento dei rifiuti, in quanto non inerenti all'anno d'imposta (2008) né tutti gli altri documenti idonei a verificare l'erroneità delle presunzioni dell'Ufficio, acriticamente fatte proprie dalla CTR.

Col terzo motivo si deduce violazione del DPR 441/97, ex art. 360 n. 3 c.p.c., e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla mancata compensazione, nonché agli effetti delle presunzioni ai fini dell'imposizione diretta (Cass. 13667/2001): richiama circolari della stessa Agenzia che prevedono la stessa fattispecie. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate in data 7 ottobre 2022 ha comunicato di avere ricevuto in data 27.07.2022, la notifica di rinuncia al presente ricorso per cassazione, che ha dichiarato di accettare ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Va conseguentemente dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. :13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; compensa le spese. Roma, 10 gennaio 2023 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dt. Lucio Napolitano