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Sentenza — n. 6858/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax claim for repealed fuel tax due to EU law incompatibility and retroactive effect of CJEU interpretation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6858/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision to impose a fuel tax on Tamoil Italia spa for the year 2006. Although the tax was formally repealed in 2021, the Court ruled that its incompatibility with EU law meant it could never have been validly levied. Consequently, the Court applied the European Court of Justice's interpretation retroactively to declare the tax non-due for all past years, including those before the repeal.

Regesto Legislator

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Art. 17 d.lgs. 398/90; Art. 1, par. 2, Directive 2008/118/CE: A national tax provision incompatible with EU law is void ab initio, and the European Court of Justice's interpretative ruling applies retroactively to extinguish tax obligations arising before the repeal.

Parole chiave

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EU law incompatibility retroactive application tax repeal effect CJEU interpretation fuel tax validity non-due obligation disapplication of law imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

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Art. 17 d.lgs. 398/90
Art. 3 Legge Regionale Campania n. 28/03
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art.
Art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE
3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118.
Art. 15 d.lgs 504/92
Art. 2915 cod.civ.
articolo 15 d.lgs. 504/92
artt. 2915 cod.civ
– violazione e falsa applicazione d ell’art.15 d.lgs 504/92 (nella formulazione vigente ratione temporis), nonché degli artt. 2915 cod.civ.
art. 20 d.lgs.472/97
articolo 112 cod.proc.civ
– nullità della sentenza per violaz ione dell'articolo 112 cod.proc.civ..

Giurisprudenza citata

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CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5987/2018 R.G. proposto da: Tamoil Italia spa, con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Giuseppe Francesco Lovetere di Milano, nonché dall’avv. Marialucrezia Turco di Roma, presso il cui studio è el.dom.to in Via Barberini 47, come da procura speciale in atti; -parte ricorrente - contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’avv.

Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale, el.dom.to in Roma, Via Poli 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza Regione Campania; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7033/17 del 2/8/2017; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, con cassazione e rinvio. Uditi i difensori delle parti nella pubblica udienza odierna. Fatti di causa. § 1. Tamoil Italia spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della su indicata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole per il 2006 dalla Regione Campania in recupero di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba) ex art.17 d.lgs. 398/90 ed art.3 Legge Regionale Campania n.28/03 (successivamente modificata con LLRR nn. 8/04 e 15/05), con relative sanzioni; ciò con riferimento ad un impianto di distribuzione di carburante detenuto dalla società in Sala Consilina.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l'avviso di accertamento opposto, notificato il 3 luglio 2013, era rispettoso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs. 504/92, dal momento che la mancata esatta indicazione dei litri di carburante presi in carico dalla stazione di servizio nell'anno 2006 concretava di per sé il ‘comportamento omissivo’ idoneo, per legge, a far decorrere il suddetto termine dalla sua conoscenza da parte dell'amministrazione; conoscenza che la Regione Campania aveva nella specie avuto soltanto il 15 marzo 2013, a seguito di comunicazione dell'agenzia delle Dogane.

Resiste con controricorso la Regione Campania. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Tamoil lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione d ell’art.15 d.lgs 504/92 (nella formulazione vigente ratione temporis), nonché degli artt. 2915 cod.civ. e 20 d.lgs.472/97. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che - anche per ragioni di ordine costituzionale di non assoggettamento sine die del contribuente all'azione accertativa da parte dell'amministrazione - i ‘comportamenti omissivi’ idonei a far decorrere il quinquennio di prescrizione dalla loro conoscenza, ex articolo 15 cit., erano soltanto quelli deliberatamente volti ad ostacolare l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria; così da risultare nella specie del tutto inesistenti, dal momento che la società aveva presentato per l’anno 2006 la dovuta dichiarazione dei carburanti in conformità ai registri di carico, e che l'errore nel quale essa era incorsa non costituiva elemento omissivo di frode né di colpevolezza.

Parimenti, non aveva la Commissione Tributaria Regionale considerato altresì la illegittimità delle sanzioni pecuniarie (applicate in misura del 100% dell'imposta, oltre alla sanzione fissa di euro 258,00) in quanto anch'esse suscettibili di essere irrogate, ex art. 20 d.lgs.472/97 cit., solo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Sicchè, nel caso di specie tanto la maggiore imposta quanto la sanzione (ove se ne fossero ritenuti i presupposti) dovevano essere accertati non oltre il 31 dicembre 2012, a fronte di un avviso invece notificato soltanto il 25 luglio 2013.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violaz ione dell'articolo 112 cod.proc.civ.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunché sull'eccezione opposta dalla società (tanto in primo quanto in secondo grado) circa la illegittimità delle sanzioni irrogate, in quanto non sostenute in avviso da alcuna motivazione sull'elemento soggettivo e di colpevolezza dell'illecito contestato (artt.5, 16 e 17 d.lgs.472/97). Con il terzo motivo di ricorso Tamoil deduce – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ.

– analoga causa di nullità per co ntrasto con l'articolo 112 cod.proc.civ. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunché sull'eccezione opposta dalla società (tanto in primo quanto in secondo grado) circa la illegittimità della sanzione irrogata per l'ipotesi di mancato versamento dell'imposta; sanzione prevista nella misura del 50% dell'importo non versato dall'articolo 3, comma 5, LR Campania n.28/03, ed invece qui applicata dalla Regione nella misura del 100%. Ragioni della decisione. § 3.1 Il ricorso merita acco glimento, e ciò per una ragione radicale ed assorbente, relativa alla sopravvenuta abolizione del tributo in questione in considerazione della sua già affermata incompatibilità con il diritto UE.

La Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, nell’ art. 1, paragrafo 2, dispone: «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.» Ai sensi della disposizione in esame, ripresa dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva n.92/12, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, ma a condizione che dette imposte rispondano a finalità specifiche e che siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'imposta sul valore aggiunto; e ciò per la determinazione della base imponibile, per il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta stessa.

Le due condizioni (finalità specifiche e rispondenza alla disciplina accise ed Iva) hanno carattere cumulativo e mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. In particolare, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una ‘finalità specifica’ ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio e di entrata (v., tra le altre, CGUE, 7 febbraio 2022, causa C- 460/21, Vapo Atlantic SA: v. punti 19 e ss.;

CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: v. punti 27 e ss.; CGUE, 25 luglio 2018, causa C 103/17, La Messer France SAS, già Praxair: v. punti 34 e ss.). Orbene, in questo contesto normativo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è specificamente intervenuta – in ordine al tributo qui dedotto, l’IRBA - con ordinanza del 9 novembre 2021, a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20 citata. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva appunto sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell’art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118.

La CGUE ha stabilito che: - « anche se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prev ede che gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, è necessario che tali imposte abbiano ‘finalità specifiche’ e che siano conformi alle norme fiscali dell’Unione applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta»; - siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente a escludere che l’imposta in parola possa essere considerata dotata parimenti di una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) (…) - « in assenza di un meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti sottoposti ad accisa può essere considerata perseguire una ‘finalità specifica’ ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (sentenza del 5 marzo 2015, Stato il Fuel Retail, C-553/13, EU:C:2015:149, punto 42 e giurisprudenza ivi citata) (…) » ; - « alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.

» § 3.2 L’ordinamento nazionale, ancor prima che l’incompatibilità del tributo con il diritto UE venisse così formalmente sancita –ed anche al fine di impedire ulteriori conseguenze di una procedura di infrazione già intrapresa nel luglio 2018, per questo titolo, dalla Commissione Europea contro lo Stato –era intervenuto per abolire l’imposta. In particolare, l’art. 1, commi 628-630 della legge bilancio 2021 (l. 30 dicembre 2020, n. 178), così dispone: « L’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l’articolo 1, commi 670, lettera a), e 671, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, sono abrogati ».

Si aggiunge (co. 628) che: « Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte ». Le Regioni a statuto ordinario (co. 629) dovevano adeguare la propria normativa provvedendo a loro volta alla soppressione dell’imposta in esame; soppressione che, per quanto concerne la Regione Campania, è in effetti avvenuta - a decorrere dal periodo di imposta 2021 - con Legge Regionale 23 dicembre 2020 n. 31, art. 2. § 3.3 Ora, è vero che oggetto del presente giudizio è la realizzazione di una pretesa impositiva insorta prima della soppressione del tributo da parte della l. 178/20 e che, stante la su riportata clausola legale, dovrebbe rimanere ‘salva’ nei suoi effetti obbligatori.

E tuttavia l’accertata incompatibilità dell’imposta con il diritto UE, secondo quanto si è già osservato, esclude che questa clausola di salvezza possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo – appunto per le predette considerazioni di incompatibilità –dall’Ordinamento nazionale. Sicchè, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, deve questo giudice nazionale disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

Conclusione, questa, che impone di ritenere non dovuta l’imposta anche per le annualità precedenti al 2021, con ciò parimenti disapplicando la citata legge regionale Campania che ha, a sua volta, collocato un limite temporale di validità ed efficacia di un’imposta che si pone ingià affermato totale contrasto con il diritto UE e, in particolare, con l’articolo 1, par. 2, della direttiva 2008/118/Ce cit.. Va del resto ancora osservato come l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data pregiudizialmente dalla CGUE nell'esercizio della competenza ad essa attribuita « chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore »; con la conseguenza che, proprio per la sua portata interpretativa- dichiarativa, essa produce effetti normalmente retroattivi sui rapporti ancora aperti e sub judice, in modo tale che « la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma » (CGUE sent. 27. 3. 1980 in cause riunite nn. 66, 127 e 128/79).

§ 4.Indipendentemente dal problema costituito dal regime di prescrizione o decadenza qui applicabile, il ricorso va quindi accolto per la sopravvenuta soppressione del tributo oggetto della pretesa regionale. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata e - non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto - la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., con accoglimento del ricorso originario della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in ragione dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato conto, sopravvenuta in corso di giudizio.

PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impug