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Ordinanza Interlocutoria — n. 6854/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending local authority decision on simplified tax settlement option.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6854/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by the Municipality of Solbiate Arno against a regional tax commission decision, ordering a remand to the lower court. The taxpayer, Mediocredito Italiano, requested a simplified tax settlement under Article 190 of Law 197/2022, which allows for a quick resolution if the tax authority lost all prior appeals. The court noted that the municipality must first decide whether to apply this simplified procedure by March 31, 2023, before the case can be definitively resolved or the settlement option fully utilized. Consequently, the proceedings were suspended and remitted to the lower court to await the municipality's formal decision on the application of the new settlement mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 190, l. n. 197/2022; Art. 1, comma 205, l. n. 197/2022: The court must remand the case to the lower court if the local authority has not yet decided whether to apply the simplified tax settlement procedure, as the process remains suspended until such a decision is made.

Parole chiave

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simplified tax settlement municipal authority decision tax dispute remand suspended proceedings Law 197/2022 application sospensione del procedimento rinvio del dibattimento decisione pendente lite

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 190, l. n. 197/2022
la società controricorrente ha depositato, contestualmente alla memoria difensiva, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 194, l. n. 197/2022
la società controricorrente ha depositato, contestualmente alla memoria difensiva, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
la società controricorrente ha depositato, contestualmente alla memoria difensiva, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
la società controricorrente ha depositato, contestualmente alla memoria difensiva, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 205, l. n. 197/2022
la società controricorrente ha depositato, contestualmente alla memoria difensiva, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 5, l. n. 130/2022
con riferimento al caso di specie, entro il 31 marzo 2023 il ricorrente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata – anche ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 25059-2017 proposto da: COMUNE DI SOLBIATE ARNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato PASQUALE RUSSO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 1311/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/3/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Comune di Solbiate Arno avverso la pronuncia n. 445/2015 della Commissione tributaria provinciale di Varese con cui era stato accolto il ricorso di Mediocredito Italiano S.p.A. avverso avviso di accertamento IMU 2012; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; la società contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. la società controricorrente ha depositato, contestualmente alla memoria difensiva, un'istanza con la quale ha manifestato la volontà di presentare domanda di definizione della controversia avvalendosi di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed ha chiesto la sospensione del giudizio; 1.2. l'art. 1, comma 190, l. n. 197/2022 prevede che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia»; il comma 194 prevede che «la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023», ed il successivo comma 197 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; il comma 198 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; il comma 205 prevede, infine, che sia riservata a ciascun ente locale la facoltà di «[…] stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 1.3. con riferimento al caso di specie, entro il 31 marzo 2023 il ricorrente Comune potrà stabilire l’eventuale applicazione della definizione agevolata – anche ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130, quale richiamato dal citato comma 204 –alle liti tributarie in cui è parte; 1.4.

è dunque interesse della società controricorrente attendere le determinazioni dell’Ente comunale, così da poter valutare l’opportunità o meno di aderire alla definizione agevolata della presente controversia; 1.5. va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 205, cit.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da tenutasi in modalità da r