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Ordinanza — n. 6852/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority regarding administrative sanctions for tax evasion under Art. 37-bis DPR 600/1973.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6852/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by E.P. S.P.A. against the Lazio Regional Tax Commission's decision rejecting the company's challenges to an Italian Revenue Agency assessment. The company argued that administrative sanctions apply only to violations, not to tax evasion cases where no declarative obligation exists. The court rejected this, affirming that the principle of abuse of right under Article 37-bis of the Tax Code mandates sanctions for operations lacking economic substance aimed solely at tax benefits.

Regesto Legislator

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Art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997: Administrative sanctions for tax evasion apply to operations devoid of economic substance designed to obtain tax advantages, regardless of the absence of a specific declarative obligation.

Parole chiave

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tax evasion sanctions abuse of right principle lack of economic substance administrative penalties tax avoidance operations indagine su reati finanziari recupero dei costi deduzione degli interessi passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
avrebbe errato nel non accogliere il quinto motivo di appello, relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative riguardanti la fattispecie elusiva ex art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vigente ratione temporis), ritenuta sussistente dall’Ufficio in relazione al rilievo n.
Art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997
1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 10-bis, comma 13, legge 27 luglio 2000, n. 212
Solo ad ulteriore conforto della correttezza del principio appena illustrato, cui questo collegio intende dare continuità, è opportuno rammentare chel’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
427/30/2011, depositata il 14 dicembre 2011, lo accoglieva parzialmente , annullando l’avviso di accertamento limitatamente ai rilievi consistenti: a ) nel recupero a tassazione dell’importo di € 182.198,40, ai sensi dell’art. 75, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21 marzo 2018, n. 7038
Cass. 21 marzo 2018, n. 7038; Cass.
Cass. 30 novembre 2011, n. 25537
7038; Cass. 30 novembre 2011, n. 25537).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27519/2014R.G. proposto da: E.P. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 26, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 26, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Gaeta e dall’avv. Guido Gaeta in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delLAZIO n. 2122 /0 9 /201 4 , depositata il 4 aprile 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEG -IRAP2003 R.G. N.27519/2014 Cons. est. Valentino Lenoci 1. L’Agenzia delle entrate – Ufficio locale di Roma 2 notificava, in data 16 dicembre 2008 , alla E.P. s.p.a. (esercente attività di fornitura di pasti preparati), avviso di accertamento n. RCC030601530/2008, con il quale – sulla base di diversi rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione emesso a seguito di verifica generale operata dalla Direzione regionale delle entrate della Campania – accertava nei confronti della suddetta contribuente, per l’anno 2003, una maggiore IRPEG di € 657.940,00; una maggiore IRAP di € 19.758,00 e una maggiore I.V.A. di € 19758,00, applicando altresì sanzioni pari ad € 739.402,00 e interessi come per legge.

2. Propostodalla contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provincialedi Roma, con sentenza n. 427/30/2011, depositata il 14 dicembre 2011, lo accoglieva parzialmente , annullando l’avviso di accertamento limitatamente ai rilievi consistenti: a ) nel recupero a tassazione dell’importo di € 182.198,40, ai sensi dell’art. 75, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per interessi passivi sugli scoperti bancari utilizzati per finanziare le consociate Ristocatering s.r.l. e I.C.E. s.r.l.;

b) nella ripresa a tassazione ai fini IRPEG e IRAP della somma di € 19.641,70, relativa a spese di ammodernamento presso complessi ospedalieri.

3. Interposto gravame dalla contribuente, e appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 2122/09/2014 , pronunciata il 3 aprile 2014 e depositata in segreteria il 4 aprile 2014 , rigettava entrambi gli appelli, compensando tra le parti le spese di lite. R.G. N.27519/2014 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione la E.P. s.p.a., sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso la E.P. s.p.a. eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la contribuente che la C.T.R. avrebbe errato nel non accogliere il quinto motivo di appello, relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative riguardanti la fattispecie elusiva ex art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (vigente ratione temporis), ritenuta sussistente dall’Ufficio in relazione al rilievo n. 11 ai fini IRPEG contenuto nell’avviso di accertamento, relativamente al ripiano delle perdite della controllata I.C.E. s.r.l.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal d.lgs. n. 471/1997 sarebbero applicabili soltanto nei casi di “violazione” di norme tributarie, e non anche nelle fattispecie elusive, stante anche la mancata previsione di sanzioni nel citato art. 37-bisd.P.R. R.G. N.27519/2014 Cons. est. Valentino Lenoci n. 600/1973, e non sussistendo, peraltro, un obbligo dichiarativo con riferimento all’imposta elusa.

7. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già affermato che,in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che trova fondamento nell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, secondo il quale l'Amministrazione finanziaria disconosce e dichiara non opponibili le operazioni e gli atti privi di valide ragioni economiche, diretti solo a conseguire vantaggi fiscali, in relazione ai quali gli organi accertatori emettono avviso di accertamento, applicano ed iscrivono a ruolo le sanzioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, comminate dalla legge per il solo fatto di avere il contribuente indicato in dichiarazione un reddito imponibile inferiore a quello accertato, rendendo così evidente come il legislatore non ritenga affatto che gli atti elusivi siano scriminati dalla applicazione delle sanzioni; al contrario esse sono irrogate quale naturale conseguenza dell'esito dell'accertamento,volto a contrastare il fenomeno dell'abuso del diritto (in questo senso, v.

Cass. 21 marzo 2018, n. 7038; Cass. 30 novembre 2011, n. 25537). Solo ad ulteriore conforto della correttezza del principio appena illustrato, cui questo collegio intende dare continuità, è opportuno rammentare chel’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. statuto del contribuente), introdotto successivamente alla vicenda oggetto del presente contenzioso, prevede al comma 13, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Ne consegue, pertanto, che correttamente la C.T.R. ha rigettato lo specifico motivo di appello, riguardante R.G.

N.27519/2014 Cons. est. Valentino Lenoci l’applicazione delle sanzioni con riferimento al rilievo n.

11) contenuto nell’avviso di accertamento impugnato, riguardante una fattispecie elusiva.

8. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, essendosi l’Agenzia delle entrate costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazio