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Ordinanza — n. 6851/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to parties' agreement to settle and offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6851/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct following the parties' mutual agreement to settle the dispute and offset litigation costs. Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. had appealed a regional tax commission decision regarding IMU tax refunds for properties occupied by third parties, but later withdrew the appeal to settle with the City of Torino. Consequently, the Court ordered the integral compensation of litigation expenses and dismissed the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When parties agree to settle a pending cassation appeal, the judgment is declared extinct with integral offset of litigation costs, excluding the unified contribution.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement agreement offset litigation costs unified contribution exclusion tax refund dispute ricupero d'imposta imposte comunali deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma1 - quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26484-2020 proposto da: PRELIOS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIO DEL VAGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati DONATELLA SPINELLI e ELISABETTA BOURSIER giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 194/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 7/2/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/3/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello di Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito anche la Società) avverso la pronuncia n. 5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Torino in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ente locale sull’istanza di rimborso del versamento IMU 2013-2016 relativo a immobili della suddetta società, occupati abusivamente da terzi; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune di Torino resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/2/2023, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Torino; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del