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Sentenza — n. 6763/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal violation regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6763/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite a specific violation of the evidence evaluation rules. The appellant argued the lower court improperly restricted evidence, but the court found the complaint merely criticized the factual finding regarding insurance policy deadlines. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for challenging the prudent assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.: A cassation appeal alleging violation of the rule on evidence evaluation is inadmissible unless it specifically demonstrates that the court attributed a different legal value to a fact or falsely applied a specific valuation rule.

Parole chiave

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evidence evaluation prudent appreciation cassation inadmissibility insurance policy deadlines tax refund claim rimborso all'assicurato rendita assicurativa compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. proc. civ.
Valentino Lenoci dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod.
Art. 17, comma 1, lett. a) TUIR
482, e dell’art. 17, comma 1, lett.
Art. 360, primo comma, num. 3) cod. proc. civ.
a), del TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 4) cod. proc. civ.
a), del TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 209 cod. proc. civ.
civ., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse: v.art. 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie (C ass.
Art. 370, primo comma cod. proc. civ.
Valentino Lenoci L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
art. 115 cod. proc. civ
art. 116 cod. proc. civ
Valentino Lenoci dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10 giugno 2016, n. 11892
Cass. 14 settembre 2022, n. 26984
altresì Cass. 14 settembre 2022, n. 26984;
Cass. 3 agosto 2022, n. 24128
Cass. 3 agosto 2022, n. 24128).
Cass. 7 settembre 2022, n. 26367
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3096/2017R.G. proposto da: IORIO GAETANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio dell’avv. Roberto Altieri dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all’avv. Daniela Cutarelli, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 6524 / 49 /201 6 , depositata il 7 luglio 2016; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre DINIEGORIMBORSO - IRPEF 2009.

R.G. N.3096/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, ha chiesto la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Con istanza presentata all’Agenzia delle entrate in data 13 febbraio 2012 Iorio Gaetano chiedeva il rimborso delle ritenute effettuate dalla Alleanza Assicurazioni (della quale era stato dipendente ) in forza di una serie di polizze assicurative sulla vita oggetto di riscatto da parte del beneficiario, e per le qualila compagnia di assicurazioni aveva ritenuto che esse andassero assoggettate alla tassazione separata IRPEF prevista dall’art. 17, comma 1, lett. a ), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le somme erogate a titolo di TFR ai propri dipendenti.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4847/01/2015, depositata il 24 febbraio 2015, lo accoglieva, annullando il silenzio-rifiuto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 6524/49/2016,pronunciata il 27 maggio 2016 e depositata in segreteria il 7 luglio 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità del silenzio - rifiuto in oggetto.

4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione Iorio Gaetano, sulla base di due motivi. R.G. N.3096/2017 Cons. est. Valentino Lenoci L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo di ricorso Iorio Gaetano deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il contribuente che le somme oggetto di riscatto derivanti da polizze “miste” sulla vita, seppure intestate a dipendenti di società di assicurazioni e riscosse al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovevano sempre essere assoggettate al regime speciale previsto dall’art. 6 della legge n. 482/1985, non costituendo una indennità di fine rapporto.

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere, i giudici di secondo grado, erroneamente ritenuto che le polizze “miste” a vita stipulate dalla Alleanza Assicurazioni s.p.a. per conto del sig. Iorio avrebbero avuto la propria scadenzaalla data di cessazione del rapporto di lavoro. R.G. N.3096/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 7. Passando quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1.Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, la C.T.R. ha ritenuto che i contratti di assicurazione stipulati dal ricorrente con la compagnia Alleanza assicurazioni s.p.a., della quale era dipendente, fossero funzionalmente collegati con il rapporto di impiego, dovendosi quindi qualificare tali contratti come forme di previdenza complementare, ragion per cui le somme erogate in forza di tali polizze dovevano essere assimilate al T.F.R., da assoggettare a tassazione separata ai fini IRPEF ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986. Orbene, il motivo in oggetto si risolve nella prospettazione di una diversa opzione interpretativa, con riferimento a tali contrattidi assicurazione, rispetto a quella accolta dal giudice del merito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito, ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, sulla base dell’indicazione specifica del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione, non potendosi, invece, tali censure risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella criticata. Infatti, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente percassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali diinterpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. del codice civile, non solo deve fare esplicito riferimento R.G.

N.3096/2017 Cons. est. Valentino Lenoci alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati,o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30885; Cass. 14 ottobre 2022, n. 30281). Nel caso di specie, dunque, il ricorrente non solo non denuncia la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ma si limita a prospettare una interpretazione diversa, operando una mera censura in fatto circa l’interpretazione seguita dalla corte regionale.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo in questione. 7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Ed invero, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione , deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte R.G.

N.3096/2017 Cons. est. Valentino Lenoci dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"; dovendosi ricordare, altresì, che, se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d'ufficio), rientra peròo nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 cod. proc. civ., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse: v.art. 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie (C ass. 10 giugno 2016, n. 11892; v. altresì Cass. 14 settembre 2022, n. 26984;

Cass. 3 agosto 2022, n. 24128). Per dedurre, invece, la violazione del paradigma dell’art.116 cod. proc. civ., poiché tale disposizione prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., è concepibile solo:

a) se il giudice di merito valuta una determinata prova, R.G. N.3096/2017 Cons. est. Valentino Lenoci ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale);

b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi) (Cass. n. 11892/2016; di recente Cass.7 settembre 2022, n. 26367). Orbene, il motivo in oggetto non contiene alcuna censura nei termini suindicatia, risolvendosi in una valutazione in fatto attinente all’accertamento della scadenza delle polizze, così come operata dalla C.T.R.

8. Il rico rso deve, quindi, essere dichiarato nel suo complesso inammissibile.

9. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presuppostio processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per tale impugnazione, se R.G. N.3096