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Ordinanza — n. 6742/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary settlement of debt via simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6742/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily entered a simplified debt settlement procedure with the tax authority. Although the taxpayer had previously lost appeals regarding an income tax assessment based on asset verification, they later submitted an application to cancel the dispute after paying the remaining balance. The court ruled that once a taxpayer opts for this simplified settlement, the underlying litigation must be terminated regardless of prior procedural outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193; Art. 46 proc. trib.: The filing of an application for the termination of the subject matter of the dispute under the simplified debt settlement procedure automatically extinguishes the ongoing litigation, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified debt settlement cessazione materia contendere tax litigation extinction voluntary debt payment tax appeal dismissal simplified procedure tax authority agreement assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193
civ., e art. 62, del d.lgs.
Art. 46 proc. trib.
In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate(art. 46 proc. trib.).

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/03/2022, n. 9206
Conseguentemente, di tale documentazione deve tenersi conto dovendosi reputare che la controricorrente implicitamente concordi sulla verificazione di quanto dalla medesima documentazione emerge (Cass. 20/03/2022, n. 9206; Cass.
Cass. 30/12/2021, n. 42048
9206; Cass. 30/12/2021, n. 42048; Cass.
Cass. Sez. Lav. 02/05/2019, n. 11540
42048; Cass. Sez. Lav. 02/05/2019, n. 11540).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23510/2015 R.G. proposto da: DI LENA GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Walter Cima e Pietro Colucci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Ida Palange in Roma alla via Fabio Massimo, n. 107. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 50/2015 , depositata in data 25 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Il contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. TR601T101444 per l’ ann o d’imposta 2008. L’ufficio rideterminava Avv. Acc. IRPEFsinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto e quinto comma, del d.P. R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito imponibile di € 76.460,00 mediante l’applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 10.09.1992, aggiornati con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11.02.2011; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità,da parte del contribuente, di beni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, il possesso di due autovetture nonché le disponibilità finanziarie per il pagamento di premi assicurativi, dirate di rimborso del finanziamento di un’autovettura acquistata a debito e per incrementi patrimoniali.

2. Avverso detto avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Campobasso che, con sentenza n. 144/03/2013, rigettava integralmente il ricorso del contribuente e confermava l’atto impugnato.

3. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. del Molise; si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Tale Commissione, con sentenza n. 50/2015 , depositata in data 25 febbraio 2015, rigettava il gravame del contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. del Molise, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e art. 62, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 36, comma secondo, nn. 3 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha preso in considerazioni eccezioni e doglianze esposte nonché i documenti prodotti dalla parte, consistenti, tra l’altro, nell’esistenza di disponibilità monetarie in conto correnti impiegate nel corso dell’anno; nell’esistenza di sovvenzioni AGEA e contributi economici del familiare corrisposti con assegno; nel provvedimento col quale l’ufficio, in via di conciliazione, ha rivisto la propria pretesa fiscale complessiva. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quintocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e art. 62, del d.lgs. n. 546 del 1992. Violazione dell’art. 32 e ss del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto l’esistenza di disponibilità derivanti da risparmio, elargizioni e finanziamenti pubblici e privati che avrebbero dovuto anche evincersi dalla professione di coltivatore diretto del contribuente, tale per cui il reddito dichiarato non poteva essere eguale a quello effettivamente percepito. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione in relazione agli artt. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2227, 2228 e 2229 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 62, del d.lgs. n. 546 del 1992» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha avallato la tesi della natura di presunzione relativa del redditometro, proposta dall’ufficio finanziario.

2. Va premesso che, in data 14 febbraio 2019, il ricorrente ha depositato una istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, esponendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate –Riscossione, ex art. 6 del d.l. 22/10/2016, n. 193, a seguito della presentazione di istanza di adesione presentata in data 22 marzo 2017, comprendendovi anche i carichi portati dall’avviso di accertamento impugnato n. TR601T101444 per cui è causa e di aver, nelle more pagato tutte le rate; a tal fine, allegava la comunicazione di Equitalia del debito residuo pari ad € 26.848,08 e le cinque ricevute di pagamento.

Orbene, l’importo rottamato sostanzialmente coincide con l’importo della causa; sul punto, l’Agenzia delle Entrate nulla ha osservato nè ha eccepito la mancata notificazione della documentazione che, evidentemente, deve ritenersi, comunque, conosciuta. Conseguentemente, di tale documentazione deve tenersi conto dovendosi reputare che la controricorrente implicitamente concordi sulla verificazione di quanto dalla medesima documentazione emerge (Cass. 20/03/2022, n. 9206; Cass. 30/12/2021, n. 42048; Cass. Sez. Lav. 02/05/2019, n. 11540).

3. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate(art. 46 proc. trib.).

P.Q.M.

Dichiara estinto