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Ordinanza Interlocutoria — n. 6712/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings to allow parties time for settlement negotiations on tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6712/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a joint request by the Municipality of Soave and Azienda Ulss 9 Scaligera to suspend the proceedings for three months. Both parties had been engaged in settlement talks regarding a tax dispute stemming from a lower court decision on property taxes. The court accepted this request because the parties jointly submitted the motion to facilitate the conclusion of their negotiations.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The court may suspend proceedings when parties jointly request a delay to pursue amicable settlement, provided the request is timely and serves the interest of good administration.

Parole chiave

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suspension of proceedings amicable settlement joint request tax dispute Cassation procedure eccezione "in house" deduzione delle spese di manutenzione di immobili settore immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9857/2020proposto da: Comune di Soave (VR) (C.F.: 00646030239 ) , ivi ubicato, alla Via G. Camuzzoni n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Tebaldi Gaetano, rappresentato e difeso, come da procura speciale acclusa al ricorso e verbaledi deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2020, n. 13, dagli Avv.tiGiuseppe Cappiotti (C . F .: CPP GPP 40B17L781G) del Foro di Verona e con studio in Verona, alla Via Giardino Giusti n. 11, eAndrea Manzi (C.F. : MNZNDR64T26I804V ) del Foro di Ro ma, presso lo studio del quale, in Roma alla Via Alberico II n. 33 , elegge domicilio; -ricorrente - contro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (C.F. e P. I VA : 02573090236) , in persona del Avvisi accertamento IMU – Immobile inagibile – Riduzione dell’imposta al 50% Direttore Generale e legale rappresentante Dott.

Pietro Girardi, nato a Milazzo (ME) il 26.10.1965 (C.F.: G RRPTR65R26F206A) , con sede in Verona, alla Via Valverde n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Mazzeo e Luigi Contri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,in Roma alla V ia E. Manfredi n. 5 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 66 4 /0 9 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Venet o in data 03/09/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Rilevato che 1. La Azienda Ulss n. 20 di Verona proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verona avverso un avviso di accertamento I.C.I. relativo all’anno di imposta 2011.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la riduzione del 50% dell’imposta e la non applicabilità delle sanzioni pecuniarie irrogate.

3. Sugli appelli principale del Comune di Soave ed incidentale della contribuente (medio tempore trasfomatasi in Azienda Ulss n. 9 Scaligera), la Commissione Tributaria Regionale Veneto rigettava i gravami, rilevando, quanto al primo, che risultava pacifico che il corpo di edificio costituente l’ex ospedale fosse, negli anni incontestazione, inagibile e/o inabitabile e, comunque, non utilizzato e che sussistevano condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative, e, quanto al secondo, che, per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di I.C.I., era necessaria una utilizzazione diretta ed immediata dell’immobile per l’assolvimento delle finalità istituzionali.

4. Avverso la sentenza della C.T.R. propone ricorso per cassazione il Comune di Soave sulla base di tre motivi. L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo.In prossimità dell’adunanza camerale ilricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli “artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente “la decisione emessa dai giudici di primo grado”, ritenendola “completa, logica, articolata, in perfetta sintonia con i dati normativi”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile la riduzione I.M.U. di cui al citato art. 13 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. disapplicato, relativamente alle annualità 2009 e 2010, le sanzioni, ravvisando “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata dell’art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione “dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di esenzione dal tributo I.M.U. relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.

5. Con nota del 24 gennaio del 2023 i difensori di entrambe le parti hanno rappresentato che medio tempore erano intervenute trattative tra le parti per la definizione complessiva del contenzioso in essere tra le stessee, per l’effetto, hanno congiuntamente formulato istanza affinché la trattazione della presente controversia sia rinviata per un periodo non inferiore a tre mesi,onde consentire la conclusione delle predette trattative.6. Ricorrono i presupposti per accogliere la riportata istanza, essendo la stessa stata presentata congiuntamente e finalizzata ad ottenere un rinvio contenuto della trattazione della controversia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo r uolo, al fine di consentire il perfezionamento delletrattative di bonario componimento pendenti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua c