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Ordinanza Interlocutoria — n. 6700/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to allow parties time for settlement negotiations.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6700/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted a joint request by the Municipality of Soave and the local health authority to postpone proceedings for three months. Both parties had been engaged in settlement negotiations regarding the IMU tax dispute over an abandoned hospital building. The court granted the request to facilitate the conclusion of these talks before resuming the legal process.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The Supreme Court may order a remand to a new hearing date if parties jointly request a suspension to pursue amicable settlement negotiations.

Parole chiave

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amicable settlement remand to new hearing joint party request IMU tax dispute procedural suspension eccezione "in house" sovrassicurazione usura

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9851/2020proposto da: Comune di Soave (VR) (C.F.: 00646030239 ) , ivi ubicato, alla Via G. Camuzzoni n. 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Tebaldi Gaetano, rappresentato e difeso, come da procura speciale acclusa al ricorso e verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 4 febbraio 2020, n. 13, dagli Avv.tiGiuseppe Cappiotti (C . F .: CPP GPP 40B17L781G) del Foro di Verona e con studio in Verona, alla Via Giardino Giusti n. 11, eAndrea Manzi (C.F. : MNZNDR64T26I804V ) del Foro di Roma, presso lo studio del quale, in Roma alla Via Alberico II n. 33 , elegge domicilio; -ricorrente - contro AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA (C.F. e P. I VA : 02573090236) , in persona del Avvisi accertamento IMU – Immobile inagibile – Riduzione dell’imposta al 50% Direttore Generale e legale rappresentante Dott.

Pietro Girardi, nato a Milazzo (ME) il 26.10.1965 (C.F.: G RRPTR65R26F206A) , con sede in Verona, alla Via Valverde n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Mazzeo e Luigi Contri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo,in Roma alla V ia E. Manfredi n. 5 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 665 /0 9 / 20 1 9 emessa d a l la CTR Venet o in data 03/09/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Rilevato che 1. La Azienda Ulss n. 20 di Verona proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Verona avverso quattro avvisi di accertamento I.M.U. relativi agli anni di imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con riferimento ad un immobile destinato alla sede dell’ex ospedale.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la riduzione del 50% dell’imposta e la non applicabilità delle sanzioni pecuniarie irrogate.

3. Sugli appelli principale del Comune di Soave ed incidentale della contribuente (medio tempore trasformatasi in Azienda Ulss n. 9 Scaligera), la Commissione tributaria regionale Veneto rigettava i gravami, rilevando, quanto al primo, che risultava pacifico che il corpo di edificio costituente l’ex ospedale fosse, negli anni in contestazione, inagibile e/o inabitabile e, comunque, non utilizzato e che sussistevano condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni amministrative, e, quanto al secondo, che, per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in tema di I.M.U., era necessaria una utilizzazione diretta ed immediata dell’immobile per l’assolvimento delle finalità istituzionali.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Soave sulla base di tre motivi. L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un unico motivo. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrent e ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli “artt. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR recepito acriticamente “la decisione emessa dai giudici di primo grado”, ritenendola “completa, logica, articolata, in perfetta sintonia con i dati normativi”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011”, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile la riduzione I.M.U. di cui al citato art. 13 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione “dell’art. 8 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR disapplicato le sanzioni, ravvisando “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata dell’art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione “dell’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di esenzione dal tributo I.M.U. relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015.

5. Con nota del 24 gennaio del 2023 i difensori di entrambe le parti hanno rappresentato che medio tempore erano intervenute trattative tra le parti per la definizione complessiva del contenzioso in essere tra le stessee, per l’effetto, hanno congiuntamente formulato istanza affinché la trattazione della presente controversia sia rinviata per un periodo non inferiore a tre mesi,onde consentire la conclusione delle predette trattative.6. Ricorrono i presupposti per accogliere la riportata istanza, essendo la stessa stata presentata congiuntamente e finalizzata ad ottenere un rinvio contenuto della trattazione della controversia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire il perfezionamento delletrattative di bonario componimento pendenti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di s