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Ordinanza Interlocutoria — n. 6692/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax dispute over capital increase funds until July 10, 2023, due to accelerated definition request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6692/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court suspended the tax dispute regarding the registration of capital increase funds until July 10, 2023, following the taxpayer's request for an accelerated definition. The taxpayer argued that funds previously classified as interest-free loans were converted into capital contributions, exempting them from proportional stamp duty, while the tax agency contested this classification. The court granted the suspension because the taxpayer formally invoked the accelerated definition procedure, which automatically pauses proceedings until the specified deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186, l. 197/2022; Art. 1, comma 197, l. 197/2022: When a taxpayer requests the accelerated definition of a tax dispute under the specified law, the proceedings are suspended until the statutory deadline, and the taxpayer bears the burden of depositing the relevant documents and payments by that date.

Parole chiave

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accelerated definition tax suspension capital increase funds stamp duty exemption procedural suspension elenco dei contribuenti imputazione dei contributi imposta sui redditi da capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, l. 197/2022
In data 3 febbraio 2023, la società Olsa ha depositato memoria con cui dichiara di volersiavvalersi della definizione del giudizio ex art. 1, comma186, l .
Art. 1, comma 197, l. 197/2022
In data 3 febbraio 2023, la società Olsa ha depositato memoria con cui dichiara di volersiavvalersi della definizione del giudizio ex art. 1, comma186, l .
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17204/2015 R.G. proposto da: OLSA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ARENULA 34, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO (TRRGNR60E08F839R) rappresentato e difeso dagli avvocati AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W), LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) -ricorrente contro AGENZIADELLE ENTRATE, OLSA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO UFFICIO CONTROLLI - i ntimati - sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - contro OLSASPA - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 24/2015 depositata il 14/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Sentito il PG che ha concluso per ilrigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1.I soci di Olsa S.p.A. deliberavano in data 18.12.2008 un au- mento di capitale, utilizzando i versamenti in conto futuro aumento di capitale precedentemente costituiti in occasione della assemblea ordinaria del 5.12.2008. I versamenti scaturivano dalla conver- sione parziale di finanziamenti infruttiferi erogati dagli stessi soci negli anni 2006 e 2007, per un importo complessivo di euro 3.779.900,00 formalizzati mediante raccomandate a mano.

L’Agenzia delle entrate, con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni in materia di imposta di registro,contestava la omessa registrazione e l’omesso versamento quanto ai finanziamenti in- fruttiferi ritenuti enunciati ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. L’Ufficio, qualificando i finanziamenti soci quali operazioni di mutuo,applicava l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%. Olga S.p.A. impugnava l’atto impositivo lamentandoneil difetto di motivazione e rilevando che l’atto enunciato nell’assemblea del 18 dicembre non conteneva lacostituzione di un finanziamento infrut- tifero, bensìla costituzione, a carico dei soci, di un fondo in conto futuro aumento di capitale già deliberato nel corso dell’assemblea ordinaria del 5 dicembre.

Questo atto non era soggetto ad imposta proporzionale in quanto atto delle società di qualunque tipo e oggetto (art. 4 TP1 allegata al TUR). Inoltre, secondo la contri- buente,il comma 2 dell’art. 22 cit. ostava all’operatività dell’isti- tuto della enunciazione in quantogli effetti delle disposizioni enun- ciate eranogià cessati con l’atto enunciante. In tale fattispecie, i finanziamenti disposti dai soci nel 2006 e nel 2007 all’atto dell’as- semblea straordinaria del 18 dicembre non producevano più ef- fetti, perché trasformati in versamenti in conto aumento di capitale nel corso della precedente assemblea ordinaria del 5 dicembre 2008.

La commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 61/10/13,accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla c ommissione t ributaria regionale del Piemonte che, con sentenza n. 24/36/15, in parziale riforma della decisionedi primo grado, riteneva dovuta l’imposta escludendo l’applicabilità delle sanzioni. Olsa S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza,svolgendo cin- que motivi, illustrati con memorie difensive . L’Agenzia delle en- trate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso inciden- tale affidato adue motivi.

La Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione, in data 28.9.2021, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorsoprincipale e l’ accoglimento del ricorso inciden- tale. In data 3 febbraio 2023, la società Olsa ha depositato memoria con cui dichiara di volersiavvalersi della definizione del giudizio ex art. 1, comma186, l . 29 dicembre 2022, n. 197 istando per la sospensione del giudizio ex art. 1, comma197, l. n. 197 del 2022. Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della citata legge le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia appo- sita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvaleredella defi- nizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di deposi- tare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la con- troversia, copia della domanda di definizione e del versamento de- gli importi dovuti o della prima rata. Pertanto, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

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