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Ordinanza Interlocutoria — n. 6683/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency's appeal on registration tax, remanding case to check for simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6683/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding registration tax on a property sale. The taxpayer argued for a simplified settlement procedure under Law 197/2022, while the Revenue Agency contested the applicability of this measure. The court ruled that the dispute does not qualify for the simplified procedure and remanded the case to verify the outcome of any such request.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 193; Art. 1, comma 197, Law 197/2022: Controversies involving the Revenue Agency are excluded from the simplified settlement procedure unless the taxpayer explicitly requests suspension and deposits required documents.

Parole chiave

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registration tax appeal simplified settlement procedure Revenue Agency dispute Law 197/2022 tax administrative litigation case remand property sale tax imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 193, Law 197/2022
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis, disp.
Art. 1, comma 197, Law 197/2022
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis, disp.
art. 149 c.p
resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il 19/20 ottobre 2020 e poi, con nota del 10 gennaio 2023 ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art.
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Testo completo

ciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23806/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO l’I MMOBILIARE 2010S.R.L. (codice fiscale 10736521005), con sede in Roma, alla Via Ostiense n. 118, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, Gianfranco Caporlingua, R EGISTRO rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste a margine al controricorso, dall’avv. prof. Giuseppe Marini (codice fiscale MRN GPP 68T13 H501 O), con studio in Roma, alla Via di Villa Sacchetti n. 9. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6931/11/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 dicembre 2019 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 140-bis, disp. att./trans., secondo periodo, cod. proc. civ.; RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto dalla suindicata società contro la pronuncia n. 22241/19/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato la domanda della contribuente volta all’annullamento dell’avviso n. 20101T013917000, con cui l’Ufficio aveva liquidato la somma di 345.737,30 € a titolo di imposta di registro relativamente ad un atto di compravendita del 20 maggio 2010 intercorso tra la controricorrente ed Andrea e Gianfranco Caporlingua;

2. l’Agenzia delle Entrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 15 settembre 2020 tramite posta elettronica, formulando due motivi di impugnazione;

3. l’Immobiliare 2010 S.R.L. resisteva con controricorso notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., il 19/20 ottobre 2020 e poi, con nota del 10 gennaio 2023 ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista; CONSIDERATO CHE :

4. la controversia in oggetto coinvolge l’Agenzia delle Entrate e non rientra tra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente dell’art. 1, comma 193, della legge 29 dicembre n. 197/2022;

5. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’esito dell’eventuale definizione agevolata della lite ai sensi della le