Cassation appeal remanded to new term to allow joint hearing with expedited settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court ordered the remittal of the cassation appeal to a new term to facilitate a joint hearing with a pending expedited settlement request. The appellant, Gualtiero Toni, sought to combine his appeal against the tax assessment with an upcoming challenge to the municipality's refusal of a simplified settlement procedure. The Court granted this request to ensure the two related issues are examined together before the deadline for the settlement appeal expires.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 11 Legge 31 agosto 2022 n. 130; Art. 378 c.p.c.: The Court may remand a cassation case to a new term to allow the joint examination of a pending appeal against a refusal of expedited settlement.
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unciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26240/2017 del ruolo generale, proposto DA T ONI G UALTIERO (codice fiscale TNO GTR 53D19 G713 V), nato a Pistoia il 19 aprile 1953 ed ivi residente alla Via delle Colombaie, n. 12, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina del 19 ottobre 2017, autenticata dal notaio Mario Muschio, dall’avv. Roberto Masiani (codice fiscale MNS RRT 59L14 D969 F), con studio in Roma, alla Piazza Adriana, n. 5. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI P ISTOIA (codice fiscale 00108690470), con sede in Pistoia, alla Piazza del Duomo n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, Alessandro Tomasi, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, giusta determina dirigenziale n 2310 del 15 novembre 2017 e di decreto sindacale n. 225 del 21 novembre 2017 , dall’avv.
Vittorio Chierroni ICI (codice fiscale CHR VTR 55M31 F949 G) del Foro di Firenze, con studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18. - CONTROCORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 871/29/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 3 aprile 2017, non notificata. LETTE le motivate conclusioni scritte del Procuratore Generale, Luisa De Renzis, depositate il 20 gennaio 2023, che ha chiesto di accogliere ilricorso. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 febbraio 2023 dal Consigliere Ugo Candia.
RILEVATO CHE : 1.Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze) rigettava l’appello proposto da Gualtiero Toni contro la sentenza n. 139/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, la quale aveva accolto solo parzialmente il ricorso avanzato da Gualtiero Toni contro l’avviso di accertamento n. 302416/2007 con il quale il Comune di Pistoia aveva richiesto il versamento dellasomma di 20.883,00 €, oltre accessori, a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2007 in relazione agli immobili (tre serre e due manufatti) di proprietà del contribuente; 1.1.la Commissione tributaria provinciale, in particolare, aveva respinto il ricorso di Gualtiero Toni in relazione ai manufatti siti terreno demaniale (p.lle 610/1 e 543/1) e la porzione della serra di cui alla p.lla 168 (ex p.lle 168/7 e 542/1) e la Commissione regionale confermava tale decisione, negando che tale ultimo bene «fosse già rurale nel 2010»; 2.con ricorso notificato in data 2/8 novembre 2017 al Comune di Pistoia, tramite servizio postale, ai sensi dell’art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, Gualtiero Toni, proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, depositando in data 2 febbraio 2023 istanza di rinvio dell’udienza di discussione; 3.il Comune di Pistoia ha resistito con controricorso notificato il 21 dicembre 2017, successivamente depositando, in data 8 febbraio 2023 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE :
4. con la citata istanza depositata in data 2 febbraio 2023 Gualtiero Toni ha rappresentato: a.di aver presentato, il 13 gennaio 2023, al Comune di Pistoia domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130, e che il Comune ha respinto tale domanda con determina dirigenziale n. 9178 del 20 gennaio 2023; b. che sta predisponendo gli atti per impugnare con ricorso integrativo tale diniego, come stabilito dall’art. 5, comma 11 della menzionata legge, i cui termini scadono il 21 marzo 2023;
5. il ricorrente ha, quindi, chiesto di rinviare l’udienza onde consentire la trattazione congiunta del presente ricorso e di quello integrativo, avente natura pregiudiziale;
6. la difesa del Comune, con la citata memoria depositata l’8 febbraio 2023, ha anch’essa richiamato il provvedimento di diniego o meglio di improcedibilità della menzionata istanza, motivata dal fatto che l’ente non ha inteso adottare il regolamento di cui all’art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rimettendo alla «Corte l’esito dei … provvedimenti giurisdizionali, considerati i procedimenti di definizione agevolate delle controversie debitamente rigettate con i provvedimenti notificati alla controparte con pec del 20 gennaio u.s. (così nella suddetta memoria);
7. l’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 1 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate; 8.l’art.5, comma 15, della citata legge stabilisce che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 9.l’art.5, comma 11, ultimo periodo, della citata legge stabilisce che «Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione»;
R ITENUTO CHE 10. Alla luce di quanto precede la causa va rinviata a nuovo ruolo per una data successiva al 21 marzo 2023, onde procedere all’esame congiunto del presente ricorso con l’eventuale impugnazione del diniego opposto dal Comune alla predetta richiesta di definizione agevolata della controversia avanzata dal contribuente;