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Ordinanza — n. 6681/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by voluntary simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6681/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the underlying dispute was extinguished by a simplified tax settlement. The taxpayer had formally adopted the simplified procedure, committing to waive pending litigation on the debt, which legally terminated the case. Consequently, the Court ruled that the appeal was filed after the matter no longer existed.

Regesto Legislator

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d.l. n. 119 del 2018, art. 3; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; When a taxpayer adopts a simplified tax settlement with a commitment to waive pending judgments, the tax appeal is inadmissible as the subject matter of the dispute is extinguished.

Parole chiave

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simplified tax settlement waiver of pending litigation extinguishment of judgment tax debt discharge inadmissible appeal subject matter extinction tax procedure law rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 119 del 2018, art. 3
- in via preliminare di merito va , quindi, rilevato che la controricorrente ha depositato memoria documentando l’accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv.
l. n. 136 del 2018
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30novembre 2018, n.
d.l. n. 193 del 2016, art. 6
29394); -la Corte ha, altresì, rimarcato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l.n.
l. n. 225 del 2016
in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.
art. 391 c.p.c.
3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso,prevista d all'art. 391, c.
art. 391 c.p
3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso,prevista d all'art. 391, c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 30 novembre 2018, n. 31021
Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394
Cass., 6 agosto 2019, n. 20967
Cass., 2 maggio 2019, n. 11540
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3.
Cass., 13 marzo 2019, n. 7107
civ., poichéla condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agev olata (cfr., ex plurimis , Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n.
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140;
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12735/2013 R.G. proposto da Comune di Marcianise, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Guido D’Arezzo n. 32, presso lo studio dell’avvocato Matteo Mungari, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Agliata; –ricorrente – contro Catemario Gabriella, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 109, presso lo studio degli avvocati Biagio Bertolone e Corrado de Gregorio che la rappresentano e difendono; –controricorrente – e sul ricorso proposto da Catemario Gabriella, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 109, presso lo studio degli avvocati Biagio Bertolone e Corrado de Gregorio che la rappresentano e difendono; -– ricorrente in via incidentale – Tributi contro Comune di Marcianise, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Guido D’Arezzo n. 32, presso lo studio dell’avvocato Matteo Mungari, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuliano Agliata;

–controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 20/32/13, depositata in data 8 febbraio 2013, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis , che ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio. Rilevato che: 1. -con sentenza n. 20/32/13, depositata in data 8 febbraio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello proposto da Catemario Gabriella, così pronunciando in riforma delladecisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento recante recupero a tassazione de ll’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2003, in relazione ad un terreno oggetto di proceduraespropriativa per pubblica utilità; -a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che, -diversamente da quanto rilevato dal giudice del primo grado in ordine alla cessione volontaria del terreno, ed alla sua trascrizione (solo) nell’anno 2006, così che l’ICI era dovuta per il periodo di imposta in contestazione, - il presupposto impositivo del possesso doveva considerarsi venuto meno sin dal 1998, allorché era stata iniziata l'occupazione temporanea, ed in ogni caso a seguito della cessione volontaria, avuto riguardo (sul punto) all’onere di trascrizione della cessione a carico dell'acquirente; 2.

–il Comune di Marcianise ricorre per la cassazionedella sentenza sulla base di tre motivi; Catemario Gabriella resiste con controricorso che reca l’articolazione di un ricorso incidentale cui il Comune di Marcianise ha resistito, a sua volta, con controricorso. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale di rito, occorre premettere che, - così come rende esplicito l’esame del relativo contenuto, oltreché delle stesse formulate conclusioni che si risolvono nella (sola) richiesta di rigetto del ricorso principale, -il controricorso, - seppur formalmente espone (anche) l’indicazione di «ricorso incidentale», - non contiene affatto motivi di ricorso incidentale e, dunque, censure volte a conseguire una qualche riforma delle statuizioni di merito; - detto controricorso , difatti, si risolve in una argomentata esposizione delle ragioni di infondatezza dei motivi di ricorso principale e, come detto, in difetto di ogni censura articolata nei confronti della pronuncia del giudice del merito; 2. - in via preliminare di merito va , quindi, rilevato che la controricorrente ha depositato memoria documentando l’accesso alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con l. n. 136 del 2018; - in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa, rispettivamente, alla richiesta di definizione agevolata, ed alla comunicazione dell’agente della riscossione recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; 2.1- la definizione agevolata dei cred iti tributari iscritti a ruolo è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30novembre 2018, n. 31021;

Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); -la Corte ha, altresì, rimarcato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l.n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, (anche) che il debitore abbia provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., 2 maggio 2019, n. 11540;

Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. - le spese del presente giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso,prevista d all'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichéla condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agev olata (cfr., ex plurimis , Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono nemmeno i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente nonché una misura la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018,n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara es