Cassation court suspends tax appeal to allow concurrent handling of simplified tax settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the hearing of the tax appeal filed by Gualtiero Toni against the Municipality of Pistoia and the Revenue Agency. The appellant requested a postponement to file a supplementary appeal regarding the rejection of his request for a simplified tax settlement under Law No. 130/2022. The court granted this request to allow the concurrent examination of the main appeal and the potential appeal against the municipality's refusal of the simplified procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 11, Law No. 130/2022; Art. 378 Civil Procedure Code: The Court of Cassation may suspend proceedings to allow the concurrent handling of a supplementary appeal filed against the rejection of a simplified tax settlement request.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
unciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19217/2018 del ruolo generale, proposto DA T ONI G UALTIERO (codice fiscale TNO GTR 53D19 G713 V), nato a Pistoia il 19 aprile 1953 ed ivi residente alla Via delle Colombaie, n. 12, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina del 5 marzo 2018, autenticata dal notaio Mario Muschio, dall’avv. Roberto Masiani (codice fiscale MNS RRT 59L14 D969 F), con studio in Roma, alla Piazza Adriana, n. 5. - RICORRENTE – CONTRO il C OMUNE DI P ISTOIA (codice fiscale 00108690470), con sede in Pistoia, alla Piazza del Duomo, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, Alessandro Tomasi, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, giusta determina dirigenziale n. 1512 del 13 luglio 2018 e di decreto sindacale n. 131 del 16 luglio 2018, dall’avv.
Vittorio Chierroni IRPEP-ADD. REG –ICI - (codice fiscale CHR VTR 55M31 F949 G) del Foro di Firenze, con studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18. - CONTRORICORRENTE – NONCHE ’ l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e dife sa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – per la cassazione della sentenza n. 2580/6/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 19 dicembre 2017, non notificata.
LETTE le motivate conclusioni scritte del Procuratore Generale, Luisa De Renzis, depositate il 20 gennaio 2023, che ha chiesto di accogliere ilricorso. U DITA la relazione svolta all’udienza del 14 febbraio 2023 dal Consigliere Ugo Candia. RILEVATO CHE : 1.con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva gli appelli proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pistoia – e dal Comune di Pistoia contro la sentenza n. 326/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, che aveva, invece, accolto i ricorsi proposti dal contribuente Gualtiero Toni contro gli avvisi di accertamento nn.
T8R010600862/2014 e T8R010600862/2013, con cui l’Agenzia aveva richiesto il pagamento di una maggiore imposta Irpef per gli anni di imposta 2009/2008 in relazione a redditi non dichiarati di fabbricato, nonché contro l’avviso di accertamento n. 303420/2008, con il quale il Comune di Pistoia aveva richiesto il pagamento dell’Ici relativamente all’anno di imposta 2008; 1.1. la Commissione tributaria regionale, in particolare, dichiarava la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, negando, in primo luogo, la sussistenza di un giudicato formatosi sulla questione oggetto di controversia per effetto della decisione n. 335/2014 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia ed escludendo, poi, che gli immobili oggetto di tassazione avessero, negli anni 2008 2009, le caratteristiche di ruralità;
2. con ricorso notificato in data 15/19/21 giugno 2018 al Comune di Pistoia ed all’Agenzia delle Entrate, tramite servizio postale ai sensi dell’art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, Gualtiero Toni, proponeva ricorso per cassazione sulla base di nove motivi, depositando in data 2 febbraio 2023 istanza di rinvio dell’udienza di discussione; 3.il Comune di Pistoia ha resistito con controricorso notificato il 21 dicembre 2017, successivamente depositando, in data 8 febbraio 2023 memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
4. L’Agenzia delle Entrate, non avendo notificato controri corso nei termini, ha depositato nota del 2 agosto 2018, con cui si è riservata la facoltà di partecipare all’udienza di discussione; CONSIDERATO CHE :
5. con la citata istanza depositata in data 2 febbraio 2023 Gualtiero Toni ha rappresentato: a.di aver presentato, il 13 gennaio 2023, al Comune di Pistoia domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022 n. 130, e che il Comune ha respinto tale domanda con determina dirigenziale n. 9188 del 20 gennaio 2023; b. che sta pred isponendo gli atti per impugnare con ricorso integrativo tale diniego, come stabilito dall’art. 5, comma 11 della menzionata legge, i cui termini scadono il 21 marzo 2023; c. di aver, inoltre, presentato all’Agenzia delle Entrate, in data 16 gennaio 2023, due distinte domande per la definizione agevolata della controversia in oggetto e di aver versato l’importo previsto dall’art. 5, comma 2, della predetta legge;
6. il ricorrente ha, quindi, chiesto di rinviare l’udienza onde consentire la trattazione congiunta del presente ricorso e di quello integrativo, avente natura pregiudiziale;
7. la difesa del Comune, con la citata memoria depositata l’8 febbraio 2023, ha anch’essa richiamato il provvedimento di diniego o meglio di improcedibilità della menzionata istanza, motivato dal fatto che l’ente non ha inteso adottare il regolamento di cui all’art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rimettendo alla «Corte l’esito dei … provvedimenti giurisdizionali, considerati i procedimenti di definizione agevolate delle controversie debitamente rigettate con i provvedimenti notificati alla controparte con pec del 20 gennaio u.s. (così nella suddetta memoria);
8. l’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l'Agenzia delle entrate; 9.l’art.5, comma 15, della citata legge stabilisce che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;
10. l’art.5, comma 11, ultimo periodo, della citata legge stabilisce che «Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione»; R ITENUTO CHE :
11. occorre verificare l’esito della richiesta di definizione agevolata presentata all’Agenzia delle Entrate; 12.la causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo per una data successiva al 21 marzo 2023, onde procedere all’esame congiunto del presente ricorso con l’eventuale impugnazione del diniego opposto dal Comune alla predetta richiesta di definizione agevolata della controversia avanzata dal contribuente e verificare l’esito della richiesta di definizione agevolata pres