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Ordinanza Interlocutoria — n. 6676/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if tax dispute qualifies for simplified definition procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6676/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to verify the outcome of the simplified definition procedure requested by the taxpayer. The taxpayer, Perseo G.E.I.E., sought to suspend the tax litigation regarding registration duties on real estate sales by invoking the expedited process established in Law 197/2022. The court determined that the dispute does not fall under the exclusions for simplified definition and ordered a remand to check the formal requirements and payment status before the suspension takes effect.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 193; Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The simplified definition procedure is not applicable to disputes involving the Revenue Agency unless specific conditions are met, requiring a remand to verify eligibility and payment compliance.

Parole chiave

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simplified definition procedure tax litigation suspension Revenue Agency disputes Law 197/2022 registration duties real estate sales remand to new docket procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 193 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bisdisp.
Art. 1, comma 197 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bisdisp.
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Testo completo

nunciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33075/2019 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO il P ERSEO G.E.I.E.(codice fiscale 10006521008), con sede in Roma, alla Via Rodolfo Lanciani n. 67, in persona del legale rappresentante pro tempore, Davide Zanzuri, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza diprocura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti Roberto Staro (codice fiscale STR RRT R EGISTRO 76R24 H501 P) ed Enzo Morabito (codice fiscale MRB NZE 73D13 F158 J), elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Piave n. 66. - CONTRORICORRENTE – NONCHÈ M ANZO G IUSEPPE (codice fiscale MNZ GPP 50R27 D621 M) - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 621/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 aprile 2019 e non notificata;

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bisdisp. att., secondo periodo, cod. proc. civ.; RILEVATO CHE :

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, decidendo sugli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le pronunce nn. 855/1/2016 (concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20111T017581000) e 120/3/2017 (concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta anche suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20141T005736000), della Commissione tributaria provinciale di Firenze, nonché su quello proposto da il Perseo G.E.I.E. contro la pronuncia n. 619/3/2017 concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 20131T015018000), accoglieva l’appello della contribuente ed, in riforma della pronuncia impugnata n. 619/3/2017, dichiarava non dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale di cui all’avviso n. 2013T015018000, emesso in relazione alla compravendita immobiliare intercorsa tra Giuseppe Manzo (venditore) ed il Perseo G.E.I.E., rigettando, invece, gli appelli proposti dall’Agenzia contro le altre due sentenze, sempre relative alle medesime imposte liquidate in relazione ad altre due vendite immobiliari a favore del citato Gruppo;

2. l’Agenzia delle E ntrate, impugnava detta pronuncia con ricorso notificato a Giuseppe Manzo ed il Perseo G.E.I.E. tramite posta elettronica in data 4 novembre 2019, formulando un unico motivo di impugnazione; 3.il Perseo G.E.I.E. resisteva con controricorso notificato il 13 dicembre 2019 e, poi, con nota del 9 gennaio 2023 ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata ivi prevista, con riserva di depositare nei termini di legge copia della domanda e della documentazione attestante i versamenti dovuti o della prima rata; CONSIDERATO CHE :

4. la controversia in oggetto coinvolge l’Agenzia delle Entrate e non rientra tra quelle escluse dalla definizione agevolata a mente dell’art. 1, comma 193, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

5. l’art. 1, comma 197, della citata legge dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’esito dell’eventuale definizione agev