Cassation court suspends tax appeal to verify outcome of simplified tax payment procedure request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the cassation proceedings against Equitalia's tax payment order to verify the result of the taxpayer's request for simplified tax payment. While the taxpayer argued the process should be declared extinct due to lack of proceedings, the court noted no payments were made after the initial installment. Consequently, the court ordered the tax agency to provide written information on the simplified procedure's outcome within ninety days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 140-bis disp. att./trans.: When a taxpayer requests simplified tax payment procedures, the court must verify the procedure's outcome before deciding on the appeal if the taxpayer contests the tax claim.
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nciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1864/2014 del ruolo generale, proposto DA E QUITALIA S UD S. P .A. (codice fiscale 11210661002), con sede in Roma, al Viale di Tor Marancia n. 4, in persona del responsabile del contenzioso esattoriale della Direzione Generale del Lazio, avv. Maria Stranieri, in forza dei poteri conferitile dal Direttore Generale, Dr. Paolo Bernardi, con procura del 27 giugno 2013 a rogito del notaio Marco de Luca in Roma (rep. 38.359 – racc. 21.227), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.
Gioia Vaccari (codice fiscale VCC GIO 46B64 H501 C), con studio in Roma, al Viale Gioacchino Rossini n. 18. - RICORRENTE – CONTRO INTIMAZIONE PAGAMENTO TRIBUTI VARI L OFFREDI N ADA (codice fiscale LFF NDA 69S52 C858 D), nata a Colleferro (RM), il 12 novembre 1969, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. Roberto Bragaglia (codice fiscale BRG RRT 57L18 H501 K), con studio in Roma, al P.le Roberto Ardigò n. 42. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 161/6/2013 della Commissione tributaria regionaledel Lazio (Roma), depositata il 28 maggio 2013 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bis disp. att./trans., secondo periodo, cod. proc civ.; RILEVATO CHE 1. con l’impugnata sentenza la suindicata Commissione regionale accoglieva l’appello proposto da Nada Loffredi avvero la sentenza n. 313/65/2011 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo non regolarmente notificato l’atto presupposto (cartella esattoriale n. 09720020124550771) all’intimazione di pagamento impugnata n. 09720089044022662/000 (dell’importo di 47.131,18 €), reputando così prescritta le relative pretese tributarie; 2.Equitalia Sud S.p.A. proponeva ricorso per cassazione contro la suddetta pronuncia, notificandolo in data 13/16 gennaio 2014, articolando tre motivi di impugnazione;
3. Nada Loffredi resisteva con controricorso notificato il 25 febbraio 2014, chiedendo che l’impugnazione venisse respinta; 4.con ordinanza del 6 dicembre 2018 questa Corte disponeva, sulla scorta della richiesta della contribuente di sospensione del procedimento avanzata il 21/22 novembre 2018, il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire alla stessa di aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, reputando sussistente la lite tributaria, suscettiva di definizione a mente del citato decreto legge, benchè non fosse stata evocata in giudizio l’Agenzia delle Entrate, in ragione della contestazione della pretesa anche per l’eccepita prescrizione della stessa; 5.Nada Loffredi depositava in data 5 giugno 2019 copia della domanda di definizione agevolata, proposta ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, concernente la pretesa in oggetto (di cui alla cartella di pagamento n. 09720020124550771), ricevuta dall’Agenzia delle Entrate con protocollo 0934324–30/05/2019-I e munita della prova (cfr. modello F24) del versamento della prima delle venti rate del pagamento ritenuto dovuto (pari a 1.993,50 € su di un valore della controversia indicato in 13.289,98 €), eseguito il 28 maggio 2019;
6. con nota del 9 gennaio 2023 Nada Loffredi ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo di aver regolarmente versato le rate successive alla prima e ponendo in rilievo che in assenza di istanza di trattazione del procedimento entro il 31 dicembre 2020 il processo deve essere dichiarato estinto; 7.con nota del 10 gennaio 2023 Equitalia Sud S.p.A. ha insistito per l’accoglimento del ricorso, segnalando che nessuna somma è stata versata dalla contribuente a seguito della richiesta di rinvio del giudizio per aderire alla definizione agevolata;
CONSIDERATA l’opportunità, anche in ragione delle menzionate contestazioni della ricorrente, di verificare l’esito della procedura di definizione agevolata di cui alla suindicata domanda avanzata dalla contribuente, P . Q . M . la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone acquisirsi informazioni scritte dall’Agenzia dell’Entrate entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, in ordine all’esito della procedura di definizione agevolata avanzata da Nada Loffredi con domanda contrassegnata dal protocollo n. 0934324–30.05, 2019-I, in relazi