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Ordinanza Interlocutoria — n. 6637/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remands case to new session regarding direct manual land farmer qualification and tax amnesty documentation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6637/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the case to a new session to address missing documentation regarding a tax amnesty. The taxpayer argued for a specific land farmer qualification, while the tax agency sought to extinguish the proceedings based on a prior agreement to the amnesty. The court ordered new evidence production because the amnesty document was absent from the official file and could impact both the standing of the appeal and the potential rescission of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis and 395 of the Code of Civil Procedure; The court must order the production of missing evidence regarding a tax amnesty when such evidence is crucial for assessing the standing of the appeal and the potential outcome of a rescission action.

Parole chiave

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Italian tax law direct manual farmer tax amnesty procedural remand evidence production judicial standing rescission action ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
RILEVATOCHE: 1.Nicola Valentini ha proposto ricorso ex art. 391.bis e 395 cod.proc.civ.
Art. 395 c.p.c.
Art. 6 D.L. 119/2018
2.L’Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, previa riforma della sentenza impugnata, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolatadella lite ex art. 6 del d.l.
Art. 8 D.L. 198/2022
5.L’udienza pubblica del 1° febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l.
Art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020
Art. 16 D.L. 30/2021 n. 228
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7927/2021 R.G. proposto da: VALENTINI NICOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAROPRESE FEDERICA (CRPFRC78C61D643B) e STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende, -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 3260/2021 depositata il 10/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATOCHE: 1.Nicola Valentini ha proposto ricorso ex art. 391.bis e 395 cod.proc.civ. avverso l’ordinanza della Sez. V di questa Corte, n. 3260 del 2021, deducendo che la decisione è stata fondata su un fatto inesistente, ritenuto esistente e, cioè, sula qualifica di coltivatore diretto e manuale della terra, di cui alla l. n. 604 del 1954. 2.L’Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, previa riforma della sentenza impugnata, avendo il ricorrente aderito alla definizione agevolatadella lite ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con domanda del 29 maggio 2019 (anteriore all’adunanza camerale della Corte in data 17 novembre 2020 ed al deposito della ordinanza in data 10 febbraio 2021), a cui è stato dato regolare seguito (come da comunicazione ricevuta dall’Avvocatura dello Stato, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il giorno successivo alla pubblicazione della ordinanza oggi impugnata). 3.La Procura Generale presso la Cassazione ha depositato le conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, prescindendo dall’eventuale estinzione del giudizio. 4.La contribuente ha depositato due memorie. 5.L’udienza pubblica del 1° febbraio 2023, in virtù della proroga, da parte dell’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022, della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, si è celebrata, in assenza della richiesta delle parti, senza la loro partecipazione.

CONSIDERATOCHE: 1.Il collegio, alla luce delle conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, ritiene opportuno che le parti producano la documentazione relativa all’intervenuto condono (non rinvenuta né nel fascicolo di ufficio né in quello delle parti), atteso che, a prescindere dalla questione dei rapporti tra giudicato e condono, lo stesso può risultare determinante ai fini della presente decisione in considerazione sia della valutazione della sussistenza dell’interesse alla presente impugnazione sia della decisione della fase rescissoria laddove venisse accolta la revocazione. 2.In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: rinvia a nuovo ruolo la causa, invitando parte ricorrente a prendere posizione sull’intervenuto condono ed entrambe le parti a depositare la relativa documentazione. Cos