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Ordinanza Interlocutoria — n. 6616/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and remands case for integrating necessary co-plaintiffs in IRAP liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6616/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and remanded the case for a new hearing to integrate two missing necessary co-plaintiffs. The lower court had partially accepted the appeal regarding VAT exemptions but failed to notify all required partners responsible for IRAP taxes. The court ruled that the absence of these partners violated the principle of necessary joinder, requiring their participation before the merits can be decided.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: The court must order the integration of necessary co-litigants when their absence violates the principle of necessary joinder, thereby remanding the case for a new hearing.

Parole chiave

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necessary joinder of parties IRAP tax liability tax appeal dismissal integration of co-plaintiffs Cassation remand order sottrazione dell'iva sussidio per le spese d'esercizio esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.c.
Art. 105 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. 10145 del 2012
Deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, ricorrendo un caso di litisconsorzio necessario dei soci per l’IRAP dovuta dalla società (Cass. sez. un. 10145 del 2012; Cass.n.
Cass. n. 6303 del 2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14719/15 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro SERVIZI MARITTIMI snc di SIEGA BRUNO e C., SIEGA BRUNO, VIANELLO MASSIMO; i –intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 870/26/14 depositata il 26.5.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.10.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca.

RILEVATO CHE: Emessi nei confronti della Servizi Marittimi snc di Siega Bruno e C. più avvisi di accertamento per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 Oggetto: Tributi, IVA, IRAP Società, soci con maggiori IRAP e IVA, il socio Bruno Siega proponeva separati ricorsi davanti alla CTP di Venezia. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili Massimo Vianello, Costalonga Albertoe Costalonga Roberto. Si costituiva soltanto il Vianello. La CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, accertando il diritto all’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR n. 633 del 1973 per i servizi di trasporto acqueo urbano e la deducibilità dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

Proposto appello dall’Agenzia, con la sentenza sopra indicata la CTR, davanti alla quale non si costitui vano le parti appellate, accertava la regolarità del contraddittorio nei confronti della società, in quanto il ricorrente Bruno Siega era anche amministratore e legale rappresentante della società e poteva agire anche in questa veste. Nel merito accoglieva parzialmente l’appello limitatamente al rilievo relativo all’applicazione dell’IVA per il 2002. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Sono rimasti intimati la società, Bruno Siega e Massimo Vianello. CONSIDERATO CHE: Il ricorso per cassazione non risulta notificato ai soci Costalonga Roberto e Alberto. Deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, ricorrendo un caso di litisconsorzio necessario dei soci per l’IRAP dovuta dalla società (Cass. sez. un. 10145 del 2012; Cass.n. 6303 del 2018). p.q.m. rinvia a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Costalonga Roberto e Costalonga Alberto entro sessanta giorni dalla comun