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Ordinanza Interlocutoria — n. 6546/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings until July 10, 2023, to allow access to a new simplified dispute resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6546/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione granted a request to suspend the tax litigation until July 10, 2023. The taxpayer sought this suspension to qualify for a new simplified dispute resolution procedure introduced by recent legislation. The court ordered the stay of proceedings to enable the parties to access this alternative mechanism before the deadline expires.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197: The court may suspend pending tax proceedings to allow parties to access a newly introduced simplified dispute resolution procedure before the statutory deadline.

Parole chiave

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tax litigation suspension simplified dispute resolution Corte di Cassazione fiscal procedure procedural stay order assistenza amministrativa fiscale internazionale tassazioni fiscali ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: con istanza depositata il 13 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
Art. 1, comma 186, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: con istanza depositata il 13 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 15599 / 20 1 5 , propost o da: FAST TECH TECHNOLOGY VALUE SOLUTIONS s.r.l. , in persona del legale rapp.te p.t. Luigi Torti, rappresenta t a e difes a , per procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv. FRANCESCO D’AYALA VALVA, presso il qual e ha eletto domicilio in Roma, VIA LE PARIOLI, N. 43 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 7324/2014della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA depositata il 31/12/2014, oggetto di ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 10/04/2015; udita la relazione della causa svolta all’udienza del22 febbraio 20 2 3 dal consigliere dott.Francesco Cortesi; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Aldo Ceniccola, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso. Rilevato che: Fas Tech Technology Value Solutions s.r.l. impugna la sentenza indicata in epigrafe con ricorso per cassazione affidato a dodici motivi; con la pronunzia oggetto di ricorso, la C.T.R. della Lombardia, riformando integralmente la decisione di primo grado, resa dalla C.T.P. di Milano, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione con i quali l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori componenti positive di reddito per l’anno 2007, oltre ad irrogare sanzioni; l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Considerato che: con istanza depositata il 13 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023;

P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo