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Ordinanza — n. 6543/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, upholding lower court's reversal of tax assessment against Ortiz s.r.l.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6543/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court decision that overturned a tax assessment against Ortiz s.r.l. The lower court had relied on evidence of payments to refute the tax authority's claim of fictitious invoices, despite the authority's burden of proof regarding the lack of deductible costs. The court ruled that the appellate judgment incorrectly prioritized payment records over the taxpayer's obligation to prove the legitimacy of their VAT deduction entries, violating established principles of evidentiary burden. Consequently, the appeal was rejected, the lower judgment was annulled, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 132 cod. proc. civ.; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: In cases of fictitious invoices, the tax authority must prove the lack of conditions for cost deductibility, and the taxpayer must prove the legitimacy of VAT deduction entries via specific accounting registers, not merely the existence of payment records.

Parole chiave

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fictitious invoices burden of proof VAT deduction tax assessment accounting registers appellate review tax authority inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 132 cod. proc. civ.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 112 cod. proc. civ
Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 369 cod. proc. civ
Quest’ultima ha in primo luogo eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28628/2021
Cass. n. 28628/2021; Cass.
Cass. n. 17619/2018
28628/2021; Cass. n. 17619/2018).
Cass. n. 15369/2020
633, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l'ufficio può recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta (Cass. n. 15369/2020;
Cass. n. 18028/2016
Cass. n. 18028/2016; Cass.
Cass. n. 5182/2011
18028/2016; Cass. n. 5182/2011; Cass.
Cass. n. 1650/2010
5182/2011; Cass. n. 1650/2010).
Sez. U, n. 8950/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 29643 / 20 1 6 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro ORTIZ s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Vittorio Ortiz, rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. ANTONIO MARIA CAZZOLLA, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Livia Ranuzzi in Roma, VIA DEL VIGNOLA, N. 5 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 31 4 / 20 1 6 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositatain data 25/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale, è stata confermata la decisione resa dalla Commissione tributaria provinciale di Bari che ha annullato l’avviso di accertamento notificato a Ortiz s.r.l. il 5settembre 2012 e riferito all’anno di imposta 2008 .

2. L’atto impositivo traeva origine da una verifica generale effettuata presso la sede della società, esitata nel rilievo dell’esposizione di costi indeducibili e d indebita detrazione Iva in relazione a fatture relativ e ad operazioni inesistenti , di costi non inerenti o non di competenza temporale , di indebite deduzioni ai fini Irape di maggiori ricavi da rimanenze e sottofatturazione di vendita merci, con conseguente ripresa a tassazione del maggior reddito accertato. La sentenza impugnata ha valorizzato gli elementi probatori offerti dalla contribuente per superare le presunzioni cui è ricorsa l’Amministrazione in punto alla rilevata sussistenza di fatture per operazioni inesistenti.

Si è trattato, in particolare, di documenti attestanti l’effettivo passaggio di denaro dalla contribuentealle società indicate in fattura. I giudici d’appello, peraltro, hanno rilevato che la stessa Agenzia delle entrate, nel corso di un’udienza del processo, aveva dichiarato che per ogni fattura sussisteva la prova dei pagamenti effettuati, così da nulla eccepire sotto il profilo contabile.

3. Ortiz s.r.l.ha depositato controricorso. Considerato che:1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata si è limitata a valutare il profilo della pretesa concernente l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, omettendo di decidere in ordine agli ulteriori, numerosi rilievi contenuti nell’atto impositivo e fatti oggetto di specifici motivi di appello.

2. Il secondo motivo svolge analoga censura in relazione agli artt.132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Secondo la ricorrente, in relazione all’unico segmento del thema decidendum oggetto di pronunzia, la CTR avrebbe anche reso una motivazione meramente apparente, in quanto limitata ad un sintetico riferimento ai soli argomenti difensivi della contribuente.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.) e dell’art.2697 cod. civ., criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la prova della deducibilità dei costi. Osserva, in proposito, che l’effettività delle operazioni e la loro oggettiva esistenza non possono essere dimostrate mediante la semplice esibizione di copie di assegni, dichiarazioni di parte e documentazioni generiche prive del requisito della certezza, evidenziando, in particolare, che sulle fatture prodotte dalla società non risultava essere mai stata versata l’Iva.

4. Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla contribuente. Quest’ultima ha in primo luogo eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. , non avendo l’Amministrazione prodotto gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda; ma la sanzione evocata, com’è noto, fa riferimento ai documenti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le altre Cass. Sez. 4 U. n. 6125/2021), che nel caso di specie non sussistono poiché le censure si appuntano tutte su errori ed omissioni contenuti nella sentenza impugnata. Lo stesso è a dirsi per l’eccepita inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza; la controricorrente, infatti, assume che il corrispondente precetto sarebbe assolto soltanto con la trascrizione integrale degli atti processuali, ma la giurisprudenza di questa Corte è, da tempo, di opposto avviso (v. fra le altre Cass. Sez. U, n. 8950/2022).

5. Ciò posto, il primo motivo è fondato. Limitando la propria statuizione al rilievo inerente alla non deducibilità di costi in quanto documentati da fatture per supposte operazioni inesistenti, la CTR ha completamente omesso di pronunziarsi sugli ulteriori rilievi contenuti nell’atto impositivo, concernenti l’inerenza e la competenza temporale di altri costi e i maggiori ricavi, partitamente descritti nei motivi di gravame riportati nel ricorso. Si tratta, all’evidenza, di profili della pretesa erariale materialmente estranei all’unico oggetto di specifica decisione, che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare.

6. Il secondo e il terzo motivo, entrambi concernenti il tema delle fatture per operazioni inesistenti, unico oggetto di specifica statuizione, possono, per tale ragione, essere scrutinati congiuntamente. Essi sono fondati per le ragioni di cui si dirà in prosieguo. 6.1. Con riferimento alla prova delle operazioni inesistenti, laddove le stesse siano documentate da fatture del contribuente, questa Corte ha da tempo affermato che spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza del diritto alla deducibilità dei costi e alle detrazioni dell’Iva; tale prova può consistere anche in presunzioni semplici, poichéla prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento.

Una volta che l’Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio, il contribuente è tenuto a dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo tuttavia sufficiente allo scopo la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio alfine di far apparire reale un'operazione fittizia (v. Cass. n. 28628/2021; Cass. n. 17619/2018). In relazione allo specifico profilo della detrazione dell’Iva, poi, è stato specificato che la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni Ivadeve essere fornita dal contribuente con l'esibizione dei documenti contabili legittimanti, vale a dire dell’apposito registro nel quale le fatture sono annotate ex art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita e, conseguentemente, l'ufficio può recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta (Cass. n. 15369/2020;

Cass. n. 18028/2016; Cass. n. 5182/2011; Cass. n. 1650/2010). 6.2. La sentenza impugnata si è discostata da tali indicazioni. Una volta, infatti, ritenuto assolto l’onere probatorio che grava sull’Amministrazione, i giudici d’appello hanno valorizzato, in senso opposto, le mere evidenze contabili dei pagamenti offerte dalla contribuente – delle quali, peraltro, solo in parte atte stano esservi data certa –e del tutto omesso di indagare circa la registrazione delle fatture ai fini Iva da parte della contribuente medesima. Un tale malgoverno dei consolidati principi in tema di onere della prova nell’ambito del rilievo di operazioni inesistenti conduce, evidentemente, a ritenere fondate entrambe le doglianze svolte dall’amministrazione finanziaria, che stigmatizzano tanto la corretta applicazione della disciplina di riferimento, quanto la motivazione delle scelte adottate in tal senso.

7. Il ricorso va dunque complessivamente accolto; di conseguenza, la sentenza d’appello è cassata, con rinvio al giudice a quo per un nuovo esame e per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Puglia, in