Tax court suspends proceedings to allow taxpayer to request simplified tax dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the taxpayer's request to suspend the tax litigation proceedings. The taxpayer sought suspension to file a simplified resolution application under the new Law No. 197/2022, which generally prohibits such suspensions unless explicitly requested. The court ordered the suspension until July 10, 2023, to allow the taxpayer to submit the required application and payment details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, Law No. 197/2022; Tax proceedings involving simplified dispute resolution are suspended only upon the taxpayer's explicit request to avail themselves of the expedited procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23675/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro BRT S.P.A. elettivamente domiciliate in Roma , Via Antonio Bertoloni , 44 presso l’Avv. Cesare Caturani (studio legale De Vergottini) e rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Montanari, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 4 88 6 /2019 , depositata il5 dicem bre 2019 ;
IRES ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi,ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo nei confronti della BRT S.P.A. che resistecon controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso delle contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale per l’anno di imposta 2011era stato recuperato a tassazione ai fini Ires un maggior reddito.
L’Ufficio, in particolare, aveva riconosciuto una quota minore di ammortamento dell’avviamento fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 103, comma 3, t.u.i.r.
2. Con istanza depositata il 17 febbraio 2023, la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che:
1. La società contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.
2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».
3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.
P.Q.M.
Sospende il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 23 febb