Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayers to request simplified tax dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to suspend tax proceedings pending the taxpayers' application for simplified dispute resolution. Contribuenti BRT S.P.A. and MIFIN S.P.A. sought suspension to file a streamlined settlement request, while the Revenue Agency opposed the delay. The court ruled that since the taxpayers explicitly requested the suspension mechanism, the process must be halted until July 10, 2023, to allow them to submit their formal application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, legge 197/2022; Tax proceedings involving simplified dispute resolution are suspended only upon the taxpayer's explicit request to avail themselves of the facility, halting the process until the deadline for submitting the application and payment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
LOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.18126/2020 proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghe si, n. 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro BRT S.P.A. e MIFIN S.P.A. (già CORFIN 14 S.R.L.) elettivamente domiciliatein Roma, Via Antonio Bertoloni , 44 presso lo studio legale De Vergottini e rappresentate e difese dall’Avv. Cesare Caturani, –controricorrente,– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA n. 4141/2019 , depositata il23 ottobre 2019; IRAPIRES ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosanna Angarano; dato atto che il Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi,ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo,nei confronti dI BRT S.P.A. e MIFIN S.P.A. (già CORFIN S.P.A.), che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso delle contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con il quale per l’anno di imposta 2012, 2013, e 2104 era stato recuperato a tassazione ai fini Ires ed Irap un maggior reddito. L’Ufficio, in particolare, aveva riconosciuto una quota minore di ammortamento dell’avviamento fiscalmente deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 3, t.u.i.r.
2. Con istanza depositata il 17 febbraio 2023, le controricorrent i chiedevanola sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che:
1. Le società contribuenti ha nno chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.
2. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di de finizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».
3. Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.
P.Q.M.
Sospende il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 23 fe