Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to request simplified tax dispute resolution under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a partial suspension of the tax dispute proceedings involving Aguglia S.R.L. and the Revenue Agency. The taxpayer requested a stay of process to utilize the new simplified tax dispute resolution procedure introduced by Law No. 197/2022. The court ordered the suspension until July 10, 2023, requiring the taxpayer to submit their application and payment details by that date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197; Where a taxpayer requests the simplified tax dispute resolution procedure, the judicial proceedings are suspended until July 10, 2023, and the taxpayer bears the burden of submitting the application and payment evidence by that deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14573/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGUGLIA S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci, 54, presso lo studio de gli Avv. Giampiero Tasco e Giorgio Pozzi che la rappresentano e difendono, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO n. 6450 / 1 5 , depositata il 04/12/2015;
IRESAVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio2023 dal consigliere Rosanna Angarano ; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Paola Filippi,ha chiesto l’accoglimento del primo motivodi ricorso , assorbito il secondo. Rilevato che: Agenzia delle Entrate ricorre,nei confronti della Aguglia s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafecon la quale la C.t.r.ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dall’accertamento di maggiori ricavi.
L’Ufficio riteneva che la società avesse posto in essere una complessa operazione negoziale, priva di motivazione economica ed orientata alla detassazione dei redditi derivanti dalla cessione di unità immobiliari. Con istanza depositata l’8 febbraio 2023 la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.
L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al q uale pende la controversia, copia Cons. est. Rosanna Angarano 3 della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata». Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.
P.Q.M.
Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ru