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Ordinanza Interlocutoria — n. 6534/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for new hearing due to missing proof of final judgment on opposing party's appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6534/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the lower court for a new hearing. The appellant argued that the tax notice was invalid due to improper notification and procedural errors, while the opposing party claimed the notice was timely and legally sound. The court found that the lower court failed to verify the finality of the opposing party's separate appeal judgment because the required certificate of legal force was missing from the file, necessitating further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: When a cassation appeal relies on the res judicata of a judgment rendered by a party not originally before the court, the court must verify the existence of the certificate of finality; absence of this document precludes verification of the binding effect and requires remand.

Parole chiave

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certificate of finality res judicata verification tax collection notice remand for new hearing missing procedural document appeal finality cassation remand annunci pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 9, quinto co., d.lgs. 507/93
Art. 2697 cod.civ.
Art. 124 disp. att. cod.proc.civ.
articolo 112 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Commissione tributaria regionale del Lazio n. 83/4/09
Commissione tributaria regionale del Lazio n. 209/20/09
Commissione tributaria regionale del Lazio n. 239/9/13
Ne segue la necessità di ulteriore rinvio a nuovo ruolo al fine di dar modo ad ADER di produrre, a corredo della sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 239/9/13 del 30 maggio 2013, il certificato in questione.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5139/2014 R.G. proposto da: Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Massimo Baroni ed Antonio Ciavarella dell’Avvocatura Capitolina, el.dom.to in Roma, Via del Tempio di Giove n.21 -parte ricorrente - contro Equitalia Sud spa – ora Agenzia delle Entrate Riscossioni, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Enrico Fronticelli Baldelli di Roma, ivi presso il suo studio el.dom.to in V.le Regina Margherita 294; -parte controricorrente – e contro Società Gestione Impianti Pubblicitari srl, con sede in Pomezia, in persona del legale rapp.nte pro tempore; - parte intimata - avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 238/9/13 del 18/7/2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.2.2023 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; udito il Procuratore generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con rinvio. Rilevato che: § 1. Roma Capitale ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, a conferma della prima decisione (Commissione Tributaria Provinciale Roma n. 107/36/11), ha ravvisato la nullità della cartella di pagamento n. 2010 00673971 70 per suo conto notificata da Equitalia Gerit spa alla Società Gestione Impianti Pubblicitari srl; ciò per la collocazione non autorizzata di impianti pubblicitari e per l’omessa o insufficiente liquidazione dell’imposta di pubblicità nell'anno 2006.

La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - correttamente i primi giudici avevano accolto il ricorso della società sul presupposto che il Comune di Roma non avesse fornito la prova della regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella; - in effetti, neppure in appello era stata fornita alcuna prova documentale circa la regolare notificazione in questione; - in particolare, il Comune di Roma si era limitato ad affermare che gli avv isi di accertamento prodromici erano stati impugnati dalla società avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, ma questa affermazione si poneva “in contrasto con la documentazione prodotta dalla ricorrente con memoria presentata in data 15 febbraio 2011”; - inoltre doveva rilevarsi la decadenza dalla riscossione per violazione dell'articolo 9, quinto co., d.lgs.507/93, dal momento che la cartella opposta era stata notificata (20 aprile 2010) oltre il termine previsto dalla legge per la formazioneed esecutività del ruolo (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di rettifica è stato notificato).

Considerato che: § 2.1 Con il primo motivo di ricorso Roma Capitale lamenta – ex art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del cod.civ.; per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che il comune non aveva fornito la prova della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, nonostante che dalla documentazione versata in atti risultasse che tale notificazione era avvenuta in data 3 e 9 gennaio 2008, al punto che gli avvisi erano stati anche tempestivamente impugnati dalla società debitrice avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nei procedimenti nn. 7440 e 7520/08 rg..

Con il secondo motivodi ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., dal momento che tanto il primo giudice quanto la Commissione tributaria regionale avevano annullato la cartella per un vizio (asserita omessa notificazione degli avvisi prodromici) in realtà mai dedotto dalla società debitrice, né in primo né in secondo grado. Con il terzo motivo di ricorso Roma Capitale lamenta la violazione dell'articolo 1 comma 163, l.296/06, secondo il quale: “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.

Infatti, nel caso di specie gli accertamenti prodromici, proprio perché impugnati, erano divenuti definitivi soltanto a seguito delle sentenze con le quali la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (nn.83/4/09 e 209/20/09) aveva definitivamente rigettato (rispettivamente nel gennaio 2009 e nel dicembre 2010) l'opposizione, il che dimostrava come la notificazione della cartella (20 aprile 2010) fosse certamente rispettosa del termine di decadenza indicato. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 9, quinto co., d.lgs. 507/93, secondo il quale:

“ il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato”. Infatti, nel caso di specie l'iscrizione a ruolo era avvenuta in data 3 dicembre 2009 (ruoli nn. 6929 e 6939 del 2010), dunque nel rispetto del termine legale con riferimento alla data di notificazione (3 e 9 gennaio 2008) degli avvisi; avendo pertanto la Commissione Tributaria Regionale confuso la cartella con l'iscrizione a ruolo. § 2.2 Mentre la società contribuente è rimasta intimata, si è costituita con controricorso adesivo Equitalia Sud spa (già Equitalia Gerit, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), deducendo in particolare di aver presentato, avverso la stessa sentenza di primo grado (Commissione tributaria provinciale Roma n. 107/36/11 cit.) autonomo appello definito (stante il mancato accoglimento dell'istanza di riunione con l'appello poi definito con la sentenza oggi impugnata) con la sentenza di rigetto della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 239/9/13 del 30 maggio 2013, depositata il 18 luglio 2013, “attualmente passata in giudicato” (controricorso, pag.5).

§ 2.3 Con ordinanza interlocutoria in esito all'udienza pubblica del 4 maggio 2021, questa Corte di Cassazione -rilevati vari ed evidenti errori nella sentenza impugnata (identificazione dell'appellante nell'agenzia di riscossione invece che nel Comune di Roma; affermazione circa la mancata costituzione in appello del Comune di Roma, il quale era invece appellante) -rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli delle fasi di merito, invitando al contempo Ader a produrre copia autentica della menzionata sentenza Commissione tributaria regionale Lazio n. 239/9/13, definitiva.

Con nota 24 settembre 2021 Ader riteneva di ottemperare a quanto richiesto allegando copia autentica della sentenza in questione, però priva del certificato di definitività ex art.124 disp. att. cod.proc.civ.. La mancata allegazione dell’attestato di definitività in questione – non altrimenti reperibile nei fascicoli di merito acquisiti - preclude la verifica del, pur affermato, giudicato di annullamento della stessa cartella qui impugnata, con evidente decisività della questione. Ne segue la necessità di ulteriore rinvio a nuovo ruolo al fine di dar modo ad ADER di produrre, a corredo della sentenza Commissione tributaria regionale del Lazio n. 239/9/13 del 30 maggio 2013, il certificato in questione.

P.Q.M.

La Corte - dispone rinvio a nuovo ruolo invitando l’ ADER ad allegare, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente, certificato di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza Commissione tributaria regionaledel Lazio n. 239/9/13 del 30 maggio 2013; - s