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Ordinanza — n. 6531/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute settled by agreement and full payment made.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6531/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished due to the parties' agreement to settle the dispute. The taxpayer had paid the full amount owed to the Treasury, and the tax authority accepted this settlement without objection. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, terminating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10, d.l. 24 aprile 2017, n. 50; When a tax dispute is settled by agreement and the full amount is paid, the litigation matter ceases to exist, extinguishing the judicial process.

Parole chiave

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tax dispute settlement full payment made extinguishment of proceedings tax authority agreement cessation of litigation dichiarazione dei redditi proventi esenti da imposta dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10, d.l. 24 aprile 2017, n. 50
Considerato che: con memoria depositata il 24 gennaio 2023 la difesa dei ricorrenti ha dato atto dell’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 261 9 / 20 1 6 , propost o da: EL.DA. s.a.s di Roberto Risso e C., in persona del legale rappresentante p.t. Roberto Risso, RISSO ROBERTO e RISSO MONICA, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti CORRADO MAGNANI, LUCA ROSSI e MARIA ANTONELLI, elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, PIAZZA GONDAR, N. 22 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n.362/ 4/ 20 15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositatail 3 marzo 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023dal consigliere dott.

Francesco Cortesi . Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona con la quale era stato respinto il ricorso di El.Da. s.a.s., nonché dei soci Roberto Risso e Monica Risso, avverso l’avviso di accertamento notificato l’11 dicembre 2000, con il quale era stato a ripreso a tassazione, ai fini Ilor per l’anno 1994, il maggior reddito derivante da ricavi non dichiarati; la società contribuente ed i soci hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso;

Considerato che: con memoria depositata il 24 gennaio 2023 la difesa dei ricorrenti ha dato atto dell’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. n. 96/2017; la memoria reca allegata la prova del versamento integrale dell’importo dovuto all’Erario; l’Agenzia delle entrate non ha opposto diniego alla definizione; l’intervenuta definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo; a norma dell'art. 11, comma 10 , del citato decreto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Cos