Cassation court suspends tax appeal to allow access to simplified tax dispute resolution procedure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between Boscolo Group and the Revenue Agency. The taxpayers argued that their reorganization was not tax-avoidance, while the Agency maintained it was. The court granted the request to pause the trial to allow the parties to utilize the newly introduced simplified tax dispute resolution procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 186 della l. 29 dicembre 2022, n. 197: The court must suspend pending tax proceedings to allow access to the simplified tax dispute resolution procedure established by the new law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 10761 / 20 1 6 , propost o da: BOSCOLO GROUP s.p.a. e BOSCOLO HOTELS s.p.a., entrambe in persona del legale rappresentante p.t. Pierluigi Foschi, rappresentate e difese, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti ANDREA PANZAROLAe GABRIELE GUALENI , elettivamente domicili ate presso il primo in Roma, VIA SANT’ANGELA MERICI, N. 96 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1634 / 8 / 1 5 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositatain data 26/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. Con separati ricorsi, poi riuniti, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, Boscolo Group s.p.a., consolidante,e Boscolo Hotels s.p.a., consolidata, impugnarono tre avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007 e 2008 e contenenti riprese a tassazione a fini Irap, Ires e Iva, oltre a sanzioni, sul presupposto dell’elusività della riorganizzazione societaria perfezionata dal gruppo nell’anno 2002, con la separazione dell’attività di gestione alberghiera da quella meramente immobiliare. Nel detto contesto erano state rilevate, in particolare, indebite deduzioni di costi per canoni locativi (ritenuti non congrui) e per servizi manageriali, nonché indebito utilizzo di perdite fiscali pregresse. La CTP respinse i ricorsi eccetto che per la p arte inerente alle sanzioni irrogate, che rideterminò con ricorso al criterio del cumulo oggettivo.
2. Anche il successivo appello, proposto dalle società innanzi alla CTR del Veneto, fu rigettato. I giudici regionali, per quanto ancora di interesse in questa sede, ritennero fondata la pretesa erariale per le ragioni già condivise dai giudici di primo grado, affermando che l’operazione di riorganizzazione aveva attuato scelte di gestione chiaramente antieconomiche e, pertanto, aventi natura elusiva. In particolare, quanto ai costi dedotti, Boscolo Hotels, proprietaria dei beni mobili costituenti i complessi aziendali alberghieri, corrispondeva per gli immobili un canone equivalente al valore dell’intera azienda, solo figurativamente articolato in una parte fissa ed una variabile.
Quanto, poi, ai costi manageriali, le due società risultavano amministrate dalle stesse persone che costituivano la compagine societaria, ciò che determinava una confusione tra titolarità del capitale, direzione gestionale e percepimento dei benefici gestionali e fiscali. Infine, e quanto alla deduzione di perdite pregresse, era insussistente il requisito minimo della vitalità ex art. 172, comma settimo, del d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.). A margine di tali rilievi osservarono altresì che era ininfluente, ai fini della controversia, il fatto che fosse stata presentata istanza di condono tombale, giacché il soggetto istante era diverso da quello che aveva dichiarato le perdite.
3. Avverso detta sentenza le società contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sviluppando quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per contrasto con l’art. 112 cod. proc. civ., ovvero la violazione degli artt. 36, comma secondo, num. 4, t.u.i.r., 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., assumendo che in punto ai canoni di locazione la CTR avrebbe aderito acriticamente alla tesi prospettata dall’Ufficio. La sentenza d’appello, in particolare, è criticata nella parte in cui ha ritenuto la natura elusiva dell’operazione di riorganizzazione, omettendo di prendere in considerazione i numerosi rilievi di segno opposto e, in particolare, la contraria affermazione contenuta nella sentenza n. 31/44/2013 della CTR della Lombardia, passata in giudicato. Viene inoltre sottoposta a critica la rilevata antieconomicità dei costi per canoni di locazione, che le ricorrenti contestano in quanto priva di valido supporto argomentativo, offrendo in valutazione le allegazioni già svolte nei gradi di merito.
2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 163 t.u.i.r. e 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le ricorrenti evidenziano che gli atti impositivi oggetto di controversia, per la parte inerente ai canoni locativi, erano già stati definiti da parte delle società locatrici degli immobili mediante atto di adesione; assumono, conseguentemente, che la tassazione della medesima componente economica prima come ricavo in capo alle locatrici, quindi come costo non deducibile in capo a loro, si porrebbe in contrasto con il divieto di doppia imposizione.
3. Con il terzo motivo, le ricorrenti denunziano nullità della sentenza per omessa pronunzia inrelazione al motivo di gravame con il quale esse avevano denunziato l’intervenuta decadenza per dell’Erario dall’azione impositiva, per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’indebito utilizzo di perdite pregresse.
4. Con il quarto motivo, infine, è dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 9 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione al mancato rilievo dell’intervenuta preclusione all’esercizio dell’azione di accertamento a seguito del perfezionamento della procedura di condono.
5. In via preliminareva osservato che, con memoria depositata il 7 febbraio 2023, la difesa della società contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; va dunque disposta la richiesta sospensione, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospend